§ 10.5.b - Legge 11 luglio 1942, n. 1134.
Modificazioni delle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:11/07/1942
Numero:1134


Sommario
Art. 1.      Gli art. 3, 8, 10 e 22 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      L'art. 6 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, modificato dall'art. 1 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1844, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, modificato dall'articolo unico del regio decreto-legge 1 ottobre 1936-XIV, n. 2087 è sostituito dal seguente
Art. 4.      Le disposizioni dell'art. 1 sub art. 3, secondo comma, e dell'articolo 2 hanno effetto dal 1° marzo 1941-XIX. Le disposizioni dell'art. 1, sub art. 8, hanno effetto dal [...]
Art. 5.      Il governo del Re è autorizzato, sentito il consiglio di Stato, a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della legge 22 gennaio 1934, n. 115, e delle leggi [...]


§ 10.5.b - Legge 11 luglio 1942, n. 1134.

Modificazioni delle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

(G.U. 12 ottobre 1942, n. 240).

 

 

     Art. 1.

     Gli art. 3, 8, 10 e 22 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 3.- I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti:

     a) la moglie, anche se separata legalmente, purché con diritto agli alimenti;

     b) i figli (legittimi, legittimati - naturali legalmente riconosciuti o nelle condizioni di cui all'art. 277 codice civile - adottivi), e i figliastri, purché siano minori degli anni 15 e non siano muniti di libretto di lavoro od anche di età non superiore, se inabili al lavoro;

     c) i genitori (legittimi, o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto), i padrigni e le matrigne, purché abbiano compiuto sessantaquattro anni di età, ovvero siano inabili al lavoro;

     d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori o anche solo orfani di padre, qualora siano minori degli anni quindici e non siano muniti di libretto di lavoro o anche di età superiore se inabili al lavoro;

     e) avo o ava, che abbiano compiuto i sessantaquattro anni di età, ovvero siano inabili al lavoro, e non abbiano figli maschi o altri nipoti maschi, di età non superiore ai diciotto anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

     Del soccorso possono beneficiare anche gli affiliati e gli affilianti, che si trovino nelle stesse condizioni richieste per i coniugi indicati nelle lettere b) e c) del precedente comma.

     Art. 8. - Non è ammesso in una stessa persona il cumulo dei soccorsi di cui alla presente legge.

     Per i congiunti indicati nella lettera c) dell'art. 3, che abbiano due o più figli contemporaneamente alle armi, può essere ammesso il cumulo del soccorso, nella misura di un quarto della aliquota base, per non oltre tre figli alle armi.

     Il soccorso giornaliero è personale; esso non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile.

     Art. 10. - La concessione dei soccorsi è deliberata da una commissione comunale composta:

     del podestà del comune, presidente;

     del comandante dell'arma dei carabinieri reali nella cui giurisdizione si trova il comune;

     del segretario politico del fascio;

     della segreteria del fascio femminile.

     Art. 22. - Per le famiglie dei militari rimpatriati perché richiamati alle armi in caso di mobilitazione, il soccorso è corrisposto non solo ai congiunti rimasti all'estero, ma anche a quelli residenti in patria, sempre quando risultino le condizioni di bisogno e di carico totale di cui all'art. 1.

     Il soccorso per i congiunti rimasti all'estero è concesso e pagato con le modalità che saranno stabilite dal ministro dell'interno, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, ed è corrisposto in moneta locale secondo il cambio della lira italiana all'atto del pagamento nella seguente misura:

Congiunti

Dal 1° gennaio 1940

Dal 15 giugno 1941

Dal 15 agosto 1941

Dal 15 settembre 1941

a) per la moglie

6

8

8

8

b) per ogni figlio o figliastro

3

3

3

3

c) per la madre

4,50

4,50

8

8

d) per il padre

4,50

4,50

2

2

e) per il padre quando manchi la madre

-

6

6

8

f) per un fratello o una sorella

4,50

6

6

6

g) per ogni altro fratello o ogni altra sorella

4,50

2

2

2

h) per ogni avo o ava

4,50

2

2

2

     La misura del soccorso giornaliero spettante alle mogli ed ai figli dei militari di leva è fissata, dal 15 giugno 1941-XIX in lire 8 per la moglie e in lire 3 per ogni figlio.

     Il soccorso giornaliero da corrispondersi nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 7 è fissato in lire 8.

     La misura dei soccorsi stabilita dal presente articolo potrà essere modificata con decreto del ministro per l'interno, d'intesa con quelli per gli affari esteri, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

 

          Art. 2.

     L'art. 6 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, modificato dall'art. 1 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1844, è sostituito dal seguente:

     Art. 6. - Gli avi e le ave non possono godere del soccorso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti dei militari indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 4.

 

          Art. 3.

     L'art. 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, modificato dall'articolo unico del regio decreto-legge 1 ottobre 1936-XIV, n. 2087 è sostituito dal seguente:

     Art. 12. - Contro i deliberati della commissione comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso alla commissione provinciale di appello, la quale è costituita:

     del prefetto o di un suo delegato, presidente;

     del comandante di zona, di distretto o di presidio, o dai loro delegati, nei capoluoghi di provincia, rispettivamente sedi di tali enti militari;

     dell'intendente di finanza o di un suo delegato;

     del preside della provincia o di un suo delegato;

     del segretario federale del partito nazionale fascista o di un suo delegato;

     della fiduciaria della federazione dei fasci femminili o di una sua delegata.

     Il prefetto nomina un segretario, scegliendolo tra i funzionari della prefettura o dell'intendenza di finanza.

     Le decisioni della commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti o sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

     Le commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credono, le parti interessate.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni dell'art. 1 sub art. 3, secondo comma, e dell'articolo 2 hanno effetto dal 1° marzo 1941-XIX. Le disposizioni dell'art. 1, sub art. 8, hanno effetto dal 1° luglio 1941-XIX.

 

          Art. 5.

     Il governo del Re è autorizzato, sentito il consiglio di Stato, a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della legge 22 gennaio 1934, n. 115, e delle leggi successive che le hanno modificate.