§ 10.5.4 - L. 22 gennaio 1934, n. 115.
Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:22/01/1934
Numero:115


Sommario
Art. 1.      Può essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sottufficiali (fino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondente), [...]
Art. 2.      Il soccorso di cui all'art. 1° può essere concesso anche ai congiunti:
Art. 3. 
Art. 4.      In tempo di pace il soccorso giornaliero è stabilito nella misura seguente:
Art. 5.      In tempo di mobilitazione la misura del soccorso giornaliero è stabilita al momento della mobilitazione stessa con decreto dei ministri competenti, di concerto con quello per le finanze.
Art. 6. 
Art. 7.      Possono aver diritto al soccorso tutti indistintamente i figli o figliastri nella lettera b) dell'art. 3.
Art. 8. 
Art. 9.      Il soccorso giornaliero non deve corrispondersi ai congiunti dei militari sottoposti a procedimento penale o condannati per il periodo di tempo in cui i militari stessi non prestano servizio, [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Nei comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti il podestà può costituire più commissioni, fissandone la competenza per territorio. Tali commissioni sono formate di rappresentanti [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Il ricorso alla commissione provinciale di appello può essere prodotto anche dall'ufficio distrettuale delle imposte senza limite di tempo.
Art. 14.      Il ricorso alla commissione provinciale di appello non sospende gli effetti della deliberazione della commissione comunale.
Art. 15.      E' in facoltà delle commissioni provinciali di appello di revocare, anche d'ufficio, le indebite concessioni del soccorso giornaliero.
Art. 16.      Le funzioni dei componenti delle commissioni comunali e provinciali di appello sono gratuite. Solo nel caso che i componenti della commissione provinciale debbano recarsi fuori della propria [...]
Art. 17.      I ministri delle forze armate, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno facoltà di modificare, revocare ed annullare qualsiasi decisione emessa dalle commissioni comunali o provinciali [...]
Art. 18.      Oltre ai congiunti, il soccorso, nei casi indicati negli articoli precedenti, spetta al soldato, al caporale, al caporal-maggiore (o gradi assimilati delle altre forze armate), appartenenti ad [...]
Art. 19.      Il pagamento dei soccorsi, di cui alla presente legge, tranne quello di cui agli articoli 18 e 22 (secondo comma) è effettuato dagli uffici postali ai congiunti dei militari, ovvero, in casi [...]
Art. 20.      Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese in caso di mobilitazione saranno pagate, per quanto concerne i militari del regio esercito e della regia aeronautica, coi [...]
Art. 21.      Le modalità di somministrazione dei fondi, nonché quelle di pagamento, di riscontro o di imputazione saranno determinate con regolamento.
Art. 22. 
Art. 23.      Tutte le spese inerenti ai servizi contemplati nella presente legge, nonché il maggiore onere derivante all'amministrazione postale per l'effettuazione del pagamento dei soccorsi, sono, in tempo [...]


§ 10.5.4 - L. 22 gennaio 1934, n. 115. [1]

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

(G.U. 12 febbraio 1934, n. 35).

 

Art. 1.

     Può essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sottufficiali (fino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondente), appartenenti al regio esercito, alla regia marina e alla regia aeronautica, trattenuti o richiamati alle armi, sia per eventualità del tempo di pace, sia in caso di mobilitazione, purché risulti che i congiunti stessi si trovino in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.

     Hanno titolo al soccorso giornaliero anche i congiunti dei volontari di guerra e di militari chiamati alle armi per obblighi di leva per la sola durata della guerra.

     Hanno, altresì, titolo al soccorso giornaliero, anche durante il tempo di pace, la moglie ed i figli dei militari in servizio militare di leva [2].

     La decorrenza del soccorso e le modalità di corresponsione sono determinate dal regolamento.

 

     Art. 2.

     Il soccorso di cui all'art. 1° può essere concesso anche ai congiunti:

     a) dei militari della regia guardia di finanza;

     b) degli appartenenti alla M.V.S.N. e alle singole sue specialità (indipendentemente dai loro obblighi militari);

     c) dei militari appartenenti alle legioni libiche, unicamente però se abbiano compiuta la ferma volontaria assunta;

     d) degli appartenenti alla C.R.I. e al S.M.O.M., aventi obblighi di servizio militare.

     Il soccorso però può essere concesso solo quando il richiamo, per mobilitazione o per eventualità del tempo di pace, sia ordinato per lo stesso scopo e con lo stesso provvedimento col quale sono richiamati alle armi reparti delle forze armate, o, se con provvedimento successivo, previo concerto col ministro militare competente.

 

     Art. 3. [3]

     I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti:

     a) la moglie, anche se separata legalmente, purché con diritto agli alimenti;

     b) i figli (legittimi, legittimati - naturali legalmente riconosciuti o nelle condizioni di cui all'art. 277 codice civile - adottivi), e i figliastri, purché siano minori degli anni 15 e non siano muniti di libretto di lavoro od anche di età non superiore, se inabili al lavoro;

     c) i genitori (legittimi, o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto), i patrigni e le matrigne, purché abbiano compiuto sessantaquattro anni di età, ovvero siano inabili al lavoro;

     d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori o anche solo orfani di padre, qualora siano minori degli anni quindici e non siano muniti di libretto di lavoro o anche di età superiore se inabili al lavoro;

     e) avo o ava, che abbiano compiuto i sessantaquattro anni di età, ovvero siano inabili al lavoro, e non abbiano figli maschi o altri nipoti maschi, di età non superiore ai diciotto anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

     Del soccorso possono beneficiare anche gli affiliati e gli affilianti, che si trovino nelle stesse condizioni richieste per i coniugi indicati nelle lettere b) e c) del precedente comma.

 

     Art. 4.

     In tempo di pace il soccorso giornaliero è stabilito nella misura seguente:

 

 

Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Negli altri comuni

a) per la moglie

0,85

0,75

b) per ogni figlio o figliastro

0,45

0,40

c) per un solo genitore

0,85

0,75

d) per ambedue i genitori

1,40

1,30

e) per un fratello o per una sorella

0,85

0,75

f) per ogni altro fratello o per ogni altra sorella

0,45

0,40

g) per l'avo

0,85

0,75

h) per l'ava

0,85

0,75

 

     Salvo quanto dispone il successivo art. 5 per il caso di mobilitazione, il soccorso giornaliero alla moglie ed ai figli dei militari chiamati alle armi, in tempo di pace, per obblighi di leva, è stabilito nella misura seguente:

     a) per la moglie L. 4.

     b) per ogni figlio L. 1,50. [4]

 

     Art. 5.

     In tempo di mobilitazione la misura del soccorso giornaliero è stabilita al momento della mobilitazione stessa con decreto dei ministri competenti, di concerto con quello per le finanze.

 

     Art. 6. [5]

     Gli avi e le ave non possono godere del soccorso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti dei militari indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 4.

 

     Art. 7.

     Possono aver diritto al soccorso tutti indistintamente i figli o figliastri nella lettera b) dell'art. 3.

     Nel caso che manchi la madre o questa formi famiglia separata, al primo dei figli o figliastri il soccorso va accordato nella misura di lire 0,85 nei comuni capoluoghi di provincia, o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e di lire 0,75 negli altri comuni.

 

     Art. 8. [6]

     Non è ammesso in una stessa persona il cumulo dei soccorsi di cui alla presente legge.

     Per i congiunti indicati nella lettera c) dell'art. 3, che abbiano due o più figli contemporaneamente alle armi, può essere ammesso il cumulo del soccorso, nella misura di un quarto della aliquota base, per non oltre tre figli alle armi.

     Il soccorso giornaliero è personale; esso non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile.

 

     Art. 9.

     Il soccorso giornaliero non deve corrispondersi ai congiunti dei militari sottoposti a procedimento penale o condannati per il periodo di tempo in cui i militari stessi non prestano servizio, perché latitanti o detenuti.

     Ove intervenga assoluzione, i congiunti riacquistano titolo al soccorso con diritto alle quote arretrate.

     In caso di denuncia per il reato di diserzione, il soccorso giornaliero cessa dalla data della dichiarazione di diserzione.

     Il soccorso cessa anche per il tempo in cui il militare si trovi per punizione in una compagnia di disciplina.

 

     Art. 10. [7]

     La concessione dei soccorsi è deliberata dagli enti comunali di assistenza integrati per tale compito:

     - dal sindaco del comune o da un suo delegato, presidente;

     - dal comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune;

     - da un delegato dell'intendente di finanza nei comuni sedi di uffici finanziari;

     - da un cittadino ex combattente residente nel comune da designarsi dagli organi provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti.

 

     Art. 11.

     Nei comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti il podestà può costituire più commissioni, fissandone la competenza per territorio. Tali commissioni sono formate di rappresentanti appositamente delegati dalle persone indicate nell'art. 10. Contro la deliberazione di dette commissioni è ammesso soltanto il ricorso di cui all'art. 12.

 

     Art. 12. [8]

     Contro i deliberati della commissione comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso alla commissione provinciale di appello, la quale è costituita:

     - del prefetto o di un suo delegato, presidente;

     - del comandante di zona, di distretto o di presidio, o dei loro delegati, nei capoluoghi di provincia, rispettivamente sedi di tali enti militari;

     - dell'intendente di finanza o di un suo delegato;

     - del capo dell'Amministrazione provinciale o di un suo delegato;

     - del rappresentante provinciale dell'Associazione Nazionale Combattenti o di un suo delegato.

     Il prefetto nomina un segretario, scegliendolo tra i funzionari della prefettura o dell'intendenza di finanza.

     Le decisioni della commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

     Le commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove, lo credano, le parti interessate.

 

     Art. 13.

     Il ricorso alla commissione provinciale di appello può essere prodotto anche dall'ufficio distrettuale delle imposte senza limite di tempo.

 

     Art. 14.

     Il ricorso alla commissione provinciale di appello non sospende gli effetti della deliberazione della commissione comunale.

 

     Art. 15.

     E' in facoltà delle commissioni provinciali di appello di revocare, anche d'ufficio, le indebite concessioni del soccorso giornaliero.

 

     Art. 16.

     Le funzioni dei componenti delle commissioni comunali e provinciali di appello sono gratuite. Solo nel caso che i componenti della commissione provinciale debbano recarsi fuori della propria residenza, spetta ad essi il rimborso delle spese di viaggio, nonché una diaria giornaliera di lire 30 o di lire 50 se con pernottamento.

     Ai componenti che siano funzionari dello Stato spettano le ordinarie indennità di missione.

 

     Art. 17.

     I ministri delle forze armate, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno facoltà di modificare, revocare ed annullare qualsiasi decisione emessa dalle commissioni comunali o provinciali di appello che risulti in opposizione alle norme della legge o del regolamento.

     Prima di modificare, revocare od annullare le decisioni emesse dalle commissioni comunali o provinciali, i ministri delle forze armate sentiranno rispettivamente le commissioni stesse.

 

     Art. 18.

     Oltre ai congiunti, il soccorso, nei casi indicati negli articoli precedenti, spetta al soldato, al caporale, al caporal-maggiore (o gradi assimilati delle altre forze armate), appartenenti ad unità mobilitate, durante le licenze di qualsiasi genere, escluse quelle di convalescenza, nella misura che sarà stabilita per la moglie, a senso dell'art. 5.

     Il soccorso di cui al presente articolo è corrisposto al militare anche quando questi, pur non avendo famiglia ma trovandosi nelle altre condizioni previste dal primo comma, risulti essere egli stesso in istato di indigenza: il pagamento del soccorso viene, in questo caso, anticipato dal comando del corpo all'atto dell'invio in licenza e per tutta la durata di questa.

 

     Art. 19.

     Il pagamento dei soccorsi, di cui alla presente legge, tranne quello di cui agli articoli 18 e 22 (secondo comma) è effettuato dagli uffici postali ai congiunti dei militari, ovvero, in casi speciali, da stabilirsi dal regolamento, a persona designata dal podestà [9].

     I soccorsi non riscossi entro il termine di un anno sono prescritti.

 

     Art. 20.

     Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese in caso di mobilitazione saranno pagate, per quanto concerne i militari del regio esercito e della regia aeronautica, coi fondi del bilancio del ministero della guerra e, per quanto concerne i militari del C.R.E.M., coi fondi del bilancio del ministero della marina, tranne quelle per i soccorsi di cui al secondo comma dell'art. 22, le quali graveranno sul bilancio degli affari esteri.

     Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese per il tempo di mobilitazione nei casi di cui all'art. 2 della presente legge saranno pagate, per i provenienti dal regio esercito e dalla regia aeronautica, nonché per coloro che non siano ancora stati arruolati, coi fondi del bilancio del ministero della guerra e per i provenienti dalla regia marina coi fondi del bilancio del ministero della marina.

     Prima della chiusura di ogni esercizio finanziario la spesa anticipata dai ministeri della guerra e della marina sui propri bilanci, a senso dei due commi precedenti, sarà ripartita fra le varie amministrazioni da cui dipendono le forze richiamate alle armi, in proporzione del numero dei richiamati.

 

     Art. 21.

     Le modalità di somministrazione dei fondi, nonché quelle di pagamento, di riscontro o di imputazione saranno determinate con regolamento.

     Il regolamento provvederà anche a stabilire le norme per il pagamento, a mezzo delle autorità militari, dei soccorsi ai militari di cui all'art. 18.

 

     Art. 22. [10]

     Per le famiglie dei militari rimpatriati perché richiamati alle armi in caso di mobilitazione, il soccorso è corrisposto non solo ai congiunti rimasti all'estero, ma anche a quelli residenti in patria, sempre quando risultino le condizioni di bisogno e di carico totale di cui all'art. 1.

     Il soccorso per i congiunti rimasti all'estero è concesso e pagato con le modalità che saranno stabilite dal ministro dell'interno, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, ed è corrisposto in moneta locale secondo il cambio della lira italiana all'atto del pagamento nella seguente misura:

 

Congiunti

Dal 1° gennaio 1940

Dal 1° giugno 1941

Dal 15° agosto 1941

Dal 1° settembre 1941

a) per la moglie

6

8

8

8

b) per ogni figlio o figliastro

3

3

3

3

c) per la madre

4,50

4,50

8

8

d) per il padre

4,50

4,50

2

2

e) per il padre quando manchi la madre

/

6

6

8

f) per un fratello o per una sorella

4,50

6

6

6

g) per ogni altro fratello o ogni altra sorella

4,50

2

2

2

h) per ogni avo a ava

4,50

2

2

2

 

     La misura del soccorso giornaliero spettante alle mogli ed ai figli dei militari di leva è fissata, dal 15 giugno 1941 in lire 8 per la moglie e in lire 3 per ogni figlio.

     Il soccorso giornaliero da corrispondersi nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 7 è fissato in lire 8.

     La misura dei soccorsi stabilita dal presente articolo potrà essere modificata con decreto del ministro per l'interno, d'intesa con quelli per gli affari esteri, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

 

     Art. 23.

     Tutte le spese inerenti ai servizi contemplati nella presente legge, nonché il maggiore onere derivante all'amministrazione postale per l'effettuazione del pagamento dei soccorsi, sono, in tempo di guerra, a carico delle amministrazioni militari interessate, nei modi e nei limiti che saranno determinati dalle amministrazioni stesse, di concerto con la finanza.

     Tutte le spese inerenti ai soccorsi di cui al secondo comma dell'art. 22 saranno a carico del ministero degli affari esteri.

     Qualora il richiamo in tempo di pace abbia durata superiore a 45 giorni, le spese di cui al primo comma potranno, di concerto con la finanza, essere poste a carico delle amministrazioni militari interessate.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 10 giugno 1940, n. 836.

[3] Articolo modificato dal R.D.L. 13 maggio 1935, n. 1101 e così sostituito dall'art. 1 della L. 11 luglio 1942, n. 1134.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 10 giugno 1940, n. 836.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 11 luglio 1942, n. 1134.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 luglio 1942, n. 1134.

[7] Articolo già sostituito dalla L. 11 luglio 1942, n. 1134 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del R.D.L. 13 aprile 1944, n. 113.

[8] Articolo già sostituito dalla L. 11 luglio 1942, n. 1134 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 del R.D.L. 13 aprile 1944, n. 113.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 del R.D.L. 13 maggio 1935, n. 1101.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 11 luglio 1942, n. 1134.