§ 10.3.15 - Legge 24 luglio 1949, n. 995.
Adeguamento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:24/07/1949
Numero:995


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 18 (comma quinto), 20 (comma secondo), 23, 26 (comma secondo) e 28 (commi primo e secondo) del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con [...]
Art. 2.      Le navi di qualsiasi bandiera non iscritte in patente di vettore che ottengano, in via eccezionale e transitoria, una licenza dal Ministero degli affari esteri a [...]
Art. 3.      Le tasse di cui agli articoli precedenti sono integralmente devolute all'Erario
Art. 4.      Le spese e le indennità per le visite previste dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, nonchè per le ispezioni disposte dalle autorità competenti alle navi [...]
Art. 5.      Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 10.3.15 - Legge 24 luglio 1949, n. 995. [1]

Adeguamento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione.

(G.U. 13 gennaio 1950, n. 10)

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 18 (comma quinto), 20 (comma secondo), 23, 26 (comma secondo) e 28 (commi primo e secondo) del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 18 (comma quinto). - La patente è valida per un anno, soggetta, di volta in volta, ad una tassa di concessione di L. 120.000 per ogni piroscafo iscritto e vincolata ad una cauzione non inferiore a L. 60.000 di rendita in titoli dello Stato che verrà fissata dal Ministero degli affari esteri, secondo l'importanza delle operazioni".

     "Art. 20 (comma secondo). - Le licenze consolari di cui al comma precedente sono sottoposte alla tassa di L. 2 per ogni tonnellata di stazza netta".

     "Art. 23. - Ogni provvedimento di assenso da parte del Ministero degli affari esteri alle proposte di vettori per nomina di rappresentanti sarà sottoposta al pagamento di una tassa di L. 1000 da corrispondersi dal vettore per ogni concessione di rappresentanza".

     "Art. 26 (comma secondo) - E' stabilita a carico dei vettori e dei capitani dei piroscafi muniti di licenza consolare a norma dell'art. 20, una tassa per i viaggi di ritorno degli emigranti dai porti transoceanici ad un porto italiano nella misura corrispondente ai tre quarti di quella stabilita dal precedente comma.

     "La tassa di cui al comma precedente è accertata dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero del primo porto nazionale di approdo del piroscafo in base all'elenco nominativo degli imbarcati, controllato dall'ispettore predetto con il concorso del commissario governativo viaggiante sullo stesso piroscafo.

     "Indipendentemente dalla consegna dell'elenco di cui all'art. 185 del regolamento sull'emigrazione approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, l'ispettore di frontiera può prendere visione dei documenti di bordo e valersi degli altri mezzi che riterrà opportuni per il controllo di sua competenza.

     "La tassa per i viaggi di ritorno deve essere versata alla Sezione di tesoreria entro otto giorni dalla data dell'ordinativo di versamento emesso dall'ispettore.

     "Nei casi di ritardo decorrono, a carico dei vettori, dei capitani di piroscafo comunque muniti di licenza per servizio di emigrazione, gli interessi legali per il periodo di mora da liquidarsi a cura del Ministero degli affari esteri e dell'Ispettorato di frontiera".

     "Art. 28 (commi primo e secondo). - L'imbarco degli immigranti dovrà dal vettore effettuarsi nei porti d'imbarco indicati nella prima parte dell'art. 5.

     "E' vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo di emigranti in porti esteri, che non siano di là dell'oceano, ed è pure vietato di inviare emigranti ad imbarcarsi a qualunque porto non italiano. In entrambi i casi si può fare eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal Ministero degli affari esteri nell'interesse degli emigranti.

     "Nel caso che il Ministero degli affari esteri, a norma del precedente comma, permetta di inviare emigranti anche per via terra, ad imbarcarsi in porti stranieri, la relativa autorizzazione sarà subordinata al pagamento della tassa prevista dalla prima parte dell'art 26 che è a carico del vettore o degli enti che siano all'uopo autorizzati all'avviamento e all'imbarco in porti esteri di emigranti diretti a porti transoceanici".

 

          Art. 2.

     Le navi di qualsiasi bandiera non iscritte in patente di vettore che ottengano, in via eccezionale e transitoria, una licenza dal Ministero degli affari esteri a compiere singoli viaggi transoceanici di andata e ritorno in servizio di emigrazione, sono soggette di volta in volta al pagamento della tassa di L. 2 per ogni tonnellata di stazza netta.

     Per i viaggi di ritorno le navi nelle condizioni di cui sopra non sono tenute a munirsi della licenza consolare di cui all'art. 20 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, mentre sono soggette al pagamento della tassa di cui al comma secondo dell'art. 26 del testo unico succitato, modificato con la presente legge.

 

          Art. 3.

     Le tasse di cui agli articoli precedenti sono integralmente devolute all'Erario.

 

          Art. 4.

     Le spese e le indennità per le visite previste dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, nonchè per le ispezioni disposte dalle autorità competenti alle navi iscritte in patente di vettore di emigranti, o con licenza provvisoria o in servizio di lunga navigazione, sono a carico del vettore o del rappresentante della nave. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto col Ministero del tesoro verranno determinate le misure delle indennità spettanti ai funzionari ed agenti governativi per le visite di cui al comma precedente e le modalità per il pagamento delle indennità stesse.

 

          Art. 5.

     Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.