§ 10.3.6 - Legge 24 luglio 1930, n. 1278.
Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:24/07/1930
Numero:1278


Sommario
Art. 1.      Ferme restando le disposizioni dell'art. 160 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, chiunque, benché [...]
Art. 2.      Chiunque in qualsiasi modo agevola l'emigrazione di un cittadino in contravvenzione alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini dell'autorità competente è punito con la [...]
Art. 3.      Chiunque riceve denaro o altre utilità, ovvero ne accetta la promessa, come compenso per procurare od agevolare illecitamente l'espatrio ad un cittadino che intende [...]
Art. 4.      Chiunque, al fine di lucro procura in qualsiasi modo un atto di chiamata od una proposta di contratto di lavoro per l'estero ad un cittadino che intende emigrare o si [...]
Art. 5.      Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicità, eccita l'emigrazione di cittadini italiani, è punito con la reclusione fino [...]
Art. 6.      Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicità, diffonde nel Regno notizie o indicazioni false concernenti l'emigrazione è [...]
Art. 7.      Chiunque, mediante false notizie, induce un cittadino ad emigrare o ad avviarsi a un paese estero diverso da quello dove intendeva emigrare o induce un emigrante a [...]
Art. 8.      Chiunque conduce o manda all'estero a scopo di lavoro un minore degli anni 18 senza che sia sottoposto alla visita medica e fornito del libretto prescritto dalle leggi [...]
Art. 9.      Chiunque conduce o manda all'estero un minore degli anni 18 al fine d'impiegarlo in mestieri girovaghi e industrie dichiarate dannose o pericolose alla salute dalle [...]
Art. 10.      Chiunque, senza esservi autorizzato a norma delle leggi e dei regolamenti, si intromette, a fine di lucro, fra un emigrante ed un vettore od un suo rappresentante per la [...]
Art. 11.      Il rappresentante di vettore di emigranti, che non tiene regolarmente numerati e firmati in ciascun foglio dall'ispettore della emigrazione i registri prescritti dal [...]
Art. 12.      Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero uno dei delitti preveduti dagli artt. 2, 3 e 7 della presente legge soggiace alle pene dagli stessi [...]
Art. 13.      Sono abrogati gli artt. 11, 12 e 14 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge [...]


§ 10.3.6 - Legge 24 luglio 1930, n. 1278.

Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione

(G.U. 19 settembre 1930, n. 220)

 

 

     Art. 1.

     Ferme restando le disposizioni dell'art. 160 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, chiunque, benché fornito di passaporto, nell'espatriare si sottrae ai controlli prescritti dalle leggi e dai regolamenti per gli emigranti è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 200.000 [1] .

 

          Art. 2.

     Chiunque in qualsiasi modo agevola l'emigrazione di un cittadino in contravvenzione alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini dell'autorità competente è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 [2] .

     La reclusione non è inferiore a tre mesi e la multa a lire 400.000 [3] :

     1° se il colpevole abbia agito per motivi di lucro;

     2° se il fatto si riferisca a donne, od a minori.

     Se il reato sia commesso da cinque o più persone associate la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire 600.000 a lire 1.200.000 [4] .

 

          Art. 3.

     Chiunque riceve denaro o altre utilità, ovvero ne accetta la promessa, come compenso per procurare od agevolare illecitamente l'espatrio ad un cittadino che intende emigrare, è punito, per questo solo fatto, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 400.000 [5] .

     Alla stessa pena soggiace colui che ha dato o promesso il denaro od altra utilità.

 

          Art. 4.

     Chiunque, al fine di lucro procura in qualsiasi modo un atto di chiamata od una proposta di contratto di lavoro per l'estero ad un cittadino che intende emigrare o si intromette per ottenere dalle autorità competenti il rilascio del passaporto o di altro documento di espatrio ad un emigrante, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 200.000. Le somme riscosse a titolo di compenso sono sequestrate ed in caso di condanna il giudice deve ordinarne la confisca [6].

 

          Art. 5.

     Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicità, eccita l'emigrazione di cittadini italiani, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 200.000 [7].

     Se il fatto sia commesso per motivi di lucro ovvero con notizie o indicazioni false, la reclusione non è inferiore a due mesi e la multa a lire 100.000 [8] .

     Se concorrono entrambe le circostanze previste nel precedente capoverso, la reclusione è da tre mesi a due anni e la multa da lire 200.000 a lire 600.000 [9] .

 

          Art. 6.

     Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicità, diffonde nel Regno notizie o indicazioni false concernenti l'emigrazione è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 200.000 [10] .

 

          Art. 7.

     Chiunque, mediante false notizie, induce un cittadino ad emigrare o ad avviarsi a un paese estero diverso da quello dove intendeva emigrare o induce un emigrante a prendere imbarco in porti esteri è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 200.000 [11] .

     Le stesse pene si applicano a chiunque col pretesto di rendere possibile ad un emigrante di entrare in un paese estero al quale non sia legittimamente autorizzato a recarsi lo induce o lo aiuta a dirigersi in paese diverso.

 

          Art. 8.

     Chiunque conduce o manda all'estero a scopo di lavoro un minore degli anni 18 senza che sia sottoposto alla visita medica e fornito del libretto prescritto dalle leggi sul lavoro dei fanciulli è punito con la multa da lire 40.000 a lire 100.000 [12] .

 

          Art. 9.

     Chiunque conduce o manda all'estero un minore degli anni 18 al fine d'impiegarlo in mestieri girovaghi e industrie dichiarate dannose o pericolose alla salute dalle leggi e dai regolamenti è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 200.000 a lire 600.000 [13] .

 

          Art. 10.

     Chiunque, senza esservi autorizzato a norma delle leggi e dei regolamenti, si intromette, a fine di lucro, fra un emigrante ed un vettore od un suo rappresentante per la conclusione del contratto di trasporto è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 [14] .

     Qualora il fatto, anche senza fine di lucro, sia commesso da chi occupa un ufficio od un impiego in una impresa avente fra i suoi scopi il trasporto di emigranti od è comunque interessato in una di tali imprese, l'arresto non è inferiore ad un mese e l'ammenda a lire 100.000 [15] .

 

          Art. 11.

     Il rappresentante di vettore di emigranti, che non tiene regolarmente numerati e firmati in ciascun foglio dall'ispettore della emigrazione i registri prescritti dal regolamento od omette di annotarvi o vi annota inesattamente i compensi per qualsiasi titolo riscossi in relazione agli imbarchi da lui procurati, è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000 [16] .

 

          Art. 12.

     Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero uno dei delitti preveduti dagli artt. 2, 3 e 7 della presente legge soggiace alle pene dagli stessi articoli stabilite, anche se non si trova nel territorio del Regno.

 

          Art. 13.

     Sono abrogati gli artt. 11, 12 e 14 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, nonché ogni altra disposizione contraria a quella della presente legge.


[1]  Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[2] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[4] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[5]  Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[6] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[7]  Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689. La Corte costituzionale con sentenza 19 dicembre 1986, n. 269, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

[8] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[9] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[10] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[11]  Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[12]  Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[13]  Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[14]  Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[15]  Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[16]  Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dagli artt. 32 e 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.