§ 10.2.13 - L. 23 marzo 1993, n. 84.
Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:23/03/1993
Numero:84


Sommario
Art. 1.  Professione di assistente sociale.
Art. 2.  Requisiti per l'esercizio della professione.
Art. 3.  Istituzione dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali.
Art. 4.  Norme regolamentari.
Art. 5.  Norme transitorie.


§ 10.2.13 - L. 23 marzo 1993, n. 84.

Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale.

(G.U. 1 aprile 1993, n. 76).

 

Art. 1. Professione di assistente sociale.

     1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

     2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.

     3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

     4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

 

     Art. 2. Requisiti per l'esercizio della professione.

     1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

     1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo [1].

     2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Istituzione dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali.

     1. E' istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.

     2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.

 

     Art. 4. Norme regolamentari.

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

 

     Art. 5. Norme transitorie.

     1. Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge è consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.

 


[1] Comma inserito dall'art. 63 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.