Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.10 imposta di registro |
Data: | 21/07/1961 |
Numero: | 707 |
Sommario |
Art. 1. Sono elevate a lire 1.000 ciascuna le tasse fisse minime di registro e ipotecarie |
Art. 2. Sono rispettivamente elevate a lire 1.000, lire 2.000, lire 4.000 e lire 8.000 le tasse fisse previste nella misura di lire 200, lire 500, lire 1.000 e lire 2.000 dalle [...] |
§ 95.10.d - Legge 21 luglio 1961, n. 707. [1]
Modificazioni alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie.
(G.U. 9 agosto 1961, n. 197).
Sono elevate a lire 1.000 ciascuna le tasse fisse minime di registro e ipotecarie.
Qualora applicando le normali imposte di registro o ipotecarie nella misura graduale, proporzionale e progressiva, secondo la natura dell'atto o della formalità, risulti un ammontare del tributo inferiore alla tassa fissa minima, l'imposta per ogni atto o formalità è dovuta in misura eguale alla tassa fissa minima.
Sono elevate a lire 2.000 ciascuna le tasse fisse di registro e ipotecarie previste da particolari norme di agevolazioni tributarie, in luogo delle normali imposte graduali, proporzionali e progressive.
Sono rispettivamente elevate a lire 1.000, lire 2.000, lire 4.000 e lire 8.000 le tasse fisse previste nella misura di lire 200, lire 500, lire 1.000 e lire 2.000 dalle voci della parte II della tariffa, allegato A, al
[1] Abrogata dall'art. 24 del