| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 22. Commercio |
| Capitolo: | 22.5 disciplina generale |
| Data: | 25/01/1962 |
| Numero: | 21 |
| Sommario |
| Art. unico. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è prorogato dal 31 dicembre 1961 al 30 giugno 1962. |
§ 22.5.1b - Legge 25 gennaio 1962, n. 21. [1]
Proroga del termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.
(G.U. 13 febbraio 1962, n. 39).
Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della
[1] Abrogata dall'art. 1 del