| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 95. Tributi | 
| Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione | 
| Data: | 13/07/1948 | 
| Numero: | 1100 | 
| Sommario | 
| Art. unico. I numeri 3 e 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti | 
§ 95.1.a - Legge 13 luglio 1948, n. 1100. [1]
Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 109, concernente il condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria.
(G.U. 21 agosto 1948, n. 194).
     I numeri 3 e 4 dell'art. 2 del 
"3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi e canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni e formalità entro il 31 ottobre 1948;
4) trattandosi di insufficiente dichiarazione di valore, i contribuenti non paghino il complemento di imposta e gli accessori dovuti sul maggior valore entro lo stesso termine del 31 ottobre 1948".
[1] Abrogata dall'art. 24 del