| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 86. Sanità |
| Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
| Data: | 05/12/1975 |
| Numero: | 704 |
| Sommario |
| Art. unico. Ai familiari dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi è dovuta l'assistenza sanitaria a cura dell'ente mutualistico presso il quale il lavoratore risulta assicurato al momento della [...] |
§ 86.11.1i - Legge 5 dicembre 1975, n. 704. [1]
Mantenimento dell'assistenza sanitaria ai familiari a carico dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi.
(G.U. 2 gennaio 1976, n. 1)
Ai familiari dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi è dovuta l'assistenza sanitaria a cura dell'ente mutualistico presso il quale il lavoratore risulta assicurato al momento della chiamata o del richiamo alle armi.
Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del