| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 86. Sanità |
| Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie |
| Data: | 31/03/1955 |
| Numero: | 190 |
| Sommario |
| Art. 1. L'art. 3 della legge 6 marzo 1953, n. 99, è sostituito dal seguente |
| Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 86.5.b - Legge 31 marzo 1955, n. 190. [1]
Raccolta di fondi per la lotta contro i tumori.
(G.U. 7 aprile 1955, n. 80).
L'art. 3 della
"I sovraprezzi previsti dalla
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Abrogata dall'art. 24 del