§ 80.6.1 - R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366.
Provvedimenti per la semplificazione dei servizi di cancelleria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:09/10/1922
Numero:1366


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 


§ 80.6.1 - R.D. 9 ottobre 1922, n. 1366.

Provvedimenti per la semplificazione dei servizi di cancelleria.

(G.U. 13 novembre 1922, n. 265)

 

Parte civile

 

     Art. 1.

     Le domande e le difese devono essere proposte per iscritto davanti il pretore, ai sensi del secondo comma dell'art. 416 del codice di procedura civile quando la parte è assistita da un avvocato o procuratore o patrocinatore.

 

          Art. 2.

     Anche per le cause innanzi alle corti di cassazione si intende cessato l'obbligo del versamento in cancelleria ed all'ufficio postale delle somme riscosse dagli ufficiali giudiziari per diritto di chiamata.

 

          Art. 3.

     Il presidente del tribunale ha facoltà di delegare il cancelliere capo o altro funzionario di cancelleria del tribunale per la legalizzazione oltre che degli atti notarili, degli atti dello stato civile a lui demandata dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 4.

     I cancellieri sono autorizzati ad accertare ed elevare le contravvenzioni alle leggi di bollo, relativamente ad atti del loro ministero.

 

          Art. 5. [1]

     1. Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale.

 

Codice di commercio

 

          Art. 6.

     Il giornale e il libro degli inventari non possono essere posti in uso, se prima ogni foglio non sia stato numerato e firmato dal cancelliere capo del tribunale o da un cancelliere capo-servizio da lui delegato o, nei comuni ove non risiede il tribunale, dal cancelliere della pretura del luogo di residenza del commerciante.

     Nell'ultima pagina dei libri suddetti e del libro copialettere, deve essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono, e a questa dichiarazione il cancelliere deve apportare la data e la firma il tutto senza spese.

 

Spese di ufficio

 

          Art. 7.

     Il registro a matrice dei buoni di pagamento per le spese di ufficio prescritto dal n. 9 dell'art. 33 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, ed il registro delle somme impegnate, prescritto dall'art. 7 del regolamento in data 9 febbraio 1896, n. 25, sono soppressi.

     Il registro delle spese di ufficio, prescritto dal n. 8 dell'art. 33 del regolamento in data 10 dicembre 1882, è modificato in conformità del modulo allegato al presente decreto.

 

Procedura penale

 

          Art. 8.

     L'ultimo capoverso dell'art. 24 del regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1177, è abrogato.

 

          Art. 9.

     Le copie dei decreti di citazione che ai termini dell'art. 3 del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85, le cancellerie debbono consegnare all'ufficiale giudiziario, sono, al pari delle copie di tutti gli atti in materia penale da notificare (escluse le sentenze di condanna), redatte dall'ufficiale giudiziario delegato per la notificazione, a norma di quanto dispone l'art. 25 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626.

 

Casellario giudiziale

 

          Art. 10.

     Gli articoli 46 e 47 del regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1176, sono abrogati.

 

          Art. 11.

     Non si inscrivono nel casellario giudiziale le sentenze ed i decreti di condanna e le sentenze di assoluzione o di non doversi procedere relative a contravvenzioni previste da regolamenti municipali e le sentenze con le quali sia stata pronunciata l'assoluzione per inesistenza del fatto o perchè l'imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso.

 

          Art. 12.

     Per il servizio del casellario sono prescritti i seguenti registri:

     a) un repertorio alfabetico di controlleria;

     b) un registro per le rettifiche;

     c) un registro per la spedizione dei certificati.

     Per la trasmissione dei cartellini, dei fogli complementari e di ogni altro documento del casellario, si fa uso di una nota nominativa di accompagnamento, contenente l'elenco dei documenti allegati.

     La nota di accompagnamento è redatta in duplice originale, di cui uno è restituito dall'ufficio ricevente a quello mittente, debitamente firmato in segno di ricevuta.

     Gli altri registri attualmente in vigore pel servizio del casellario sono aboliti.

 

          Art. 13.

     Le richieste dei certificati del casellario debbono essere indirizzate al cancelliere capo del tribunale.

 

          Art. 14.

     La richiesta da parte di privati deve essere accompagnata dall'atto di nascita della persona designata, salvo al cancelliere capo di ammettere altra prova equipollente. Tale atto sarà restituito al richiedente insieme al certificato, salvo che non ricorrano speciali motivi per trattenerlo.

 

          Art. 15.

     La prima parte dell'art. 49 del regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, è abrogata.

     Tutte le operazioni per la formazione e spedizione del certificato devono compiersi entro quarantotto ore dalla ricevuta della richiesta, o nel giorno stesso di questa in caso di urgenza.

 

          Art. 16.

     I cartellini, nello stesso termine prescritto per la loro compilazione, sono trasmessi al cancelliere capo del tribunale del circondario in cui l'individuo è nato e, se trattasi di straniero, anche se abbia ottenuto la cittadinanza italiana, o di cittadini nati all'estero o dei quali non siasi potuto accertare il luogo di nascita nel regno, sono spediti al cancelliere capo del tribunale di Roma.

 

          Art. 17.

     Il cancelliere capo del tribunale di Roma, nel caso che il cartellino si riferisca a stranieri condannati per delitto si assicurerà che all'esemplare destinato al casellario centrale sia unito un terzo esemplare per l'esecuzione di quanto è disposto nell'art. 13 del regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

 

          Art. 18.

     La trasmissione dei cartellini al casellario centrale è fatta ogni otto giorni a partire dall'8 gennaio di ogni anno.

 

          Art. 19.

     Il cancelliere presso il tribunale estrae di mese in mese dal casellario i cartellini che, secondo le norme stabilite nell'art. 620 del codice di procedura penale e negli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, devono essere eliminati.

     I cartellini eliminati, previa annotazione nel repertorio alfabetico di controlleria, sono mensilmente trasmessi dallo stesso cancelliere all'ufficio del casellario centrale, che verifica ed approva la regolarità della eliminazione, e, se del caso, restituisce al casellario locale quei cartellini che vi debbono essere mantenuti.

 

          Art. 20.

     Il governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte quelle occorrenti per il coordinamento del presente decreto con le leggi preesistenti e per l'attuazione del decreto medesimo.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 39 della L. 2 dicembre 2025, n. 182.