Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.4 prevenzione degli incendi |
Data: | 04/08/1984 |
Numero: | 424 |
Sommario |
Art. 1. Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47, salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 79.4.7 - Legge 4 agosto 1984, n. 424.
Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi.
(G.U. 8 agosto 1984, n. 217)
Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 10 della
Sono altresì quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 11 della suddetta
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.