| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 77. Previdenza | 
| Capitolo: | 77.6 pensioni | 
| Data: | 08/01/1959 | 
| Numero: | 3 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le pensioni di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, maturate fino al 31 dicembre 1951, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere [...] | 
| Art. 2. Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 33.000 mensili. | 
| Art. 3. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico del Fondo di previdenza e di esso è tenuto conto nel bilancio tecnico di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge 1° luglio [...] | 
| Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. | 
§ 77.6.82 - Legge 8 gennaio 1959, n. 3.
Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1952 a favore del personale delle aziende private del gas.
(G.U. 26 gennaio 1959, n. 20).
     Le pensioni di cui alla 
20 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1° gennaio 1948;
16 per cento se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;
12 per cento se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951.
     La percentuale di aumento è calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa 
La percentuale di aumento relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1946 è calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 33.000 mensili.
Le maggiorazioni predette si applicano alle pensioni inferiori all'importo di lire 33.000 mensili fino a concorrenza dell'importo stesso.
     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico del Fondo di previdenza e di esso è tenuto conto nel bilancio tecnico di cui al terzo comma dell'art. 8 della 
Il termine di due anni di cui al comma medesimo è riaperto e prorogato fino a un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.