| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 71. Ordinamento giudiziario | 
| Capitolo: | 71.3 personale | 
| Data: | 07/02/1956 | 
| Numero: | 30 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è così modificato | 
§ 71.3.6e - Legge 7 febbraio 1956, n. 30.
Modificazioni all'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
(G.U. 8 febbraio 1956, n. 32).
     Il secondo comma dell'art. 7 del regio 
"Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del Tribunale superiore (1) delle acque pubbliche o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato".
L'ultimo comma dello stesso articolo è così modificato:
"La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso o passa dalla carriera giudicante alle requirente o viceversa".