| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 67. Navigazione | 
| Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile | 
| Data: | 28/10/1962 | 
| Numero: | 1604 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Le disposizioni della legge 9 gennaio 1962, n. 2, sono estese ai proprietari di navi mercantili a scafo in legno da carico secco e liquido nonchè da passeggeri e miste, [...] | 
§ 67.4.100 – L. 28 ottobre 1962, n. 1604.
Estensione della legge 9 gennaio 1962, n. 2, alla demolizione delle navi in legno.
(G.U. 29 novembre 1962, n. 304).
     Le disposizioni della 
Le disposizioni della legge citata al comma precedente non si applicano a coloro che abbiano acquistato navi in legno dopo la data del 1° gennaio 1962.