| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 55. Industria | 
| Capitolo: | 55.1 finanziamenti | 
| Data: | 01/10/1969 | 
| Numero: | 666 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Entro il limite della somma di lire 10 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, il Ministro per il tesoro è autorizzato a [...] | 
| Art. 2. Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive [...] | 
| Art. 3. All'onere di cui all'art. 1 della presente legge si farà fronte con le entrate di cui al precedente art. 2. | 
§ 55.1.1F - Legge 1 ottobre 1969, n. 666. [1]
Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale, e successive modificazioni.
(G.U. 13 ottobre 1969, n. 260)
     Entro il limite della somma di lire 10 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della 
     I finanziamenti concessi ai sensi della 
     Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al fondo di cui all'art. 7 del 
All'onere di cui all'art. 1 della presente legge si farà fronte con le entrate di cui al precedente art. 2.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del