| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 51. Giustizia |
| Capitolo: | 51.2 giustizia militare |
| Data: | 28/12/1947 |
| Numero: | 1627 |
| Sommario |
| Art. 1. L'applicabilità delle norme transitorie contenute negli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale [...] |
| Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1948. |
§ 51.2.18 - D.Lgs.C.P.S. 28 dicembre 1947, n. 1627 [1].
Disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei Tribunali militari.
(G.U. 5 febbraio 1948, n. 29)
L'applicabilità delle norme transitorie contenute negli articoli 11, 12 e 13 del
Peraltro, a partire dal 1° gennaio 1948, il numero degli ufficiali da assegnarsi ai Tribunali militari, previsto dal citato art. 13, è ridotto da 350 a 300, dei quali non più di 120 appartenenti ad armi e corpi diversi da quello della Giustizia militare, con funzioni di magistrato o di cancelliere.
Fino alla data indicata nel primo comma è altresì prorogata la efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 7 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1948.
[1] Ratificato dall'art. unico della