§ 4.1.13 - D.M. 27 febbraio 1996, n. 209.
Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:27/02/1996
Numero:209


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Campo d’applicazione.
Art. 3.  Etichettatura.
Art. 4.  Prodotti alimentari destinati ad altri Paesi.
Art. 5.  Definizione.
Art. 6.  Campo d’applicazione.
Art. 7.  Principio del riporto.
Art. 8.  Requisiti di purezza.
Art. 9.  Definizione.
Art. 10.  Campo d’applicazione.
Art. 10 bis. 
Art. 11.  Deroghe.
Art. 12.  Etichettatura.
Art. 13.  Requisiti di purezza.
Art. 14.  Definizione.
Art. 15.  Campo d’applicazione.
Art. 16.  Principio del riporto.
Art. 17.  Deroghe.
Art. 18.  Requisiti di purezza.
Art. 19.  Norme transitorie.
Art. 20.  Abrogazioni.


§ 4.1.13 - D.M. 27 febbraio 1996, n. 209.

Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.

(G.U. 24 aprile 1996, n. 96, S.O.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI I COLORANTI,

GLI EDULCORANTI E GLI ADDITIVI DIVERSI

DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Per additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, di trasformazione, di preparazione, di trattamento, di imballaggio, di trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti direttamente o indirettamente.

     2. Per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito.

     3. Per «prodotti alimentari non lavorati» si intendono i prodotti che non sono stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati separati, sezionati, disossati, tritati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati, tagliati, puliti, preparati, privati degli scarti, selezionati, surgelati, congelati, refrigerati, triturati, sgusciati, imballati o meno.

     4. La dizione «quanto basta», riportata negli allegati, significa che non viene indicata una dose massima. Tuttavia, gli additivi alimentari devono essere utilizzati secondo le norme di buona fabbricazione ad una dose non superiore a quella necessaria per raggiungere lo scopo prefissato e a condizione che non traggano in inganno il consumatore.

 

          Art. 2. Campo d’applicazione.

     1. Il presente decreto disciplina gli additivi alimentari utilizzati o destinati ad essere utilizzati come ingredienti nella fase di produzione o preparazione dei prodotti alimentari e ancora presenti nel prodotto finale, anche in forma modificata.

     2. Le categorie degli additivi alimentari sono riportate nell’allegato I.

     3. L’inserimento di un additivo alimentare in una delle categorie dell’allegato I avviene conformemente alla funzione principale normalmente svolta dall’additivo in questione. La classificazione dell’additivo in una categoria non esclude peraltro la possibilità che tale additivo sia autorizzato per altre funzioni.

     4. I criteri generali per l’approvazione degli additivi alimentari sono riportati nell’allegato II.

     5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) ai coadiuvanti tecnologici come definiti all’art. 1, comma 2;

     b) alle sostanze utilizzate per la protezione di piante e prodotti vegetali;

     c) agli aromi ed alle sostanze aromatizzanti di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riguardante l’attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione;

     d) alle sostanze aggiunte ai prodotti alimentari in quanto nutritive quali i minerali, gli oligoelementi o le vitamine;

     e) agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati. [1]

 

          Art. 3. Etichettatura.

     1. Gli additivi alimentari non destinati alla vendita al consumatore finale possono essere commercializzati soltanto se il loro imballaggio o i contenitori rechino le seguenti menzioni ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:

     a) il nome dell’additivo o degli additivi in ordine ponderale in caso di miscela e il relativo numero CE come previsto negli allegati;

     b) il nome degli additivi conformemente alla lettera a) e l’indicazione di ciascun componente in ordine decrescente di peso quando agli additivi sono incorporati altre sostanze o materiali o ingredienti alimentari per facilitare l’immagazzinamento, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione di uno o più additivi alimentari;

     c) la dicitura «ad uso alimentare» ovvero «per limitato uso alimentare», oppure un riferimento più specifico alla destinazione dell’additivo;

     d) le condizioni di conservazione e di utilizzazione, qualora necessarie;

     e) le istruzioni per l’uso, qualora la mancanza possa non consentire un uso corretto dell’additivo;

     f) la dicitura per l’identificazione del lotto;

     g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nell’Unione Europea;

     h) l’indicazione della percentuale di ciascun componente che sia soggetto a limitazioni quantitative in un prodotto alimentare ovvero indicazioni adeguate relative alla composizione, per permettere all’acquirente di rispettare eventuali disposizioni che si applicano all’alimento. Se la medesima limitazione quantitativa si applica ad un gruppo di componenti, utilizzati isolatamente o in combinazione, la percentuale globale può essere indicata con un’unica cifra;

     i) la quantità netta.

     2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g) ed h), possono figurare anche solo sui documenti commerciali relativi alla partita, da fornire alla consegna o prima di essa a condizione che la dicitura «da impiegare unicamente ai fini della produzione alimentare, esclusa la vendita al dettaglio» sia riportata in modo ben visibile sull’imballaggio o sul contenitore.

     3. Gli additivi alimentari destinati al consumatore finale possono essere commercializzati soltanto se gli imballaggi o i contenitori rechino ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:

     a) le indicazioni di cui al comma 1, esclusa la lettera h);

     b) il termine minimo di conservazione.

     4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate in lingua italiana o in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, a meno che questi non siano informati in altro modo.

     5. Le menzioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere riportate anche in più lingue.

 

          Art. 4. Prodotti alimentari destinati ad altri Paesi.

     1. Nella preparazione di alimenti destinati all’esportazione possono essere adoperati additivi alimentari non previsti nel presente decreto, ma consentiti nei Paesi destinatari; la detenzione di essi limitatamente all’uso sopra precisato è subordinata ad autorizzazione rilasciata dall’autorità sanitaria competente per territorio e al rispetto delle eventuali disposizioni da questa impartite.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI I COLORANTI,

GLI EDULCORANTI E GLI ADDITIVI DIVERSI

DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI

 

Capo I

COLORANTI

 

          Art. 5. Definizione.

     1. I coloranti sono sostanze che conferiscono un colore ad un alimento o che ne restituiscono la colorazione originaria, ed includono componenti naturali dei prodotti alimentari e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimenti né usati come ingredienti tipici degli alimenti.

     2. Sono considerati coloranti le preparazioni ottenute da prodotti alimentari e altri materiali di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico o chimico o combinato che comporti l’estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici.

     3. Tuttavia, non sono considerati sostanze coloranti:

     a) i prodotti alimentari essiccati o concentrati e gli aromi dotati di un effetto colorante secondario, quali la paprica, la curcuma e lo zafferano, incorporati durante la lavorazione di prodotti alimentari composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive;

     b) le sostanze coloranti usate per colorare le parti esterne dei prodotti alimentari non destinate ad essere consumate, quali i rivestimenti non commestibili di formaggi o l’involucro non commestibile degli insaccati.

 

          Art. 6. Campo d’applicazione.

     1. L’elenco dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti è riportato nell’allegato III.

     2. L’elenco dei prodotti alimentari che non possono essere colorati, salvo quanto specificatamente previsto agli allegati V, VI e VII è riportato nell’allegato IV.

     3. Le sostanze coloranti possono essere impiegate solo nei prodotti alimentari elencati agli allegati V, Vl e Vll, e alle condizioni ivi specificate; esse possono essere utilizzate nei medesimi prodotti quando sono destinati ad usi particolari in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

     4. L’elenco dei coloranti che possono essere impiegati soltanto in alcuni alimenti è riportato nell’allegato Vl.

     5. L’elenco dei coloranti generalmente ammessi nei prodotti alimentari e le relative condizioni d’impiego è riportato nell’allegato VII.

     6. Le dosi massime d’impiego indicate negli allegati V, VI e Vll si riferiscono:

     a) ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l’uso;

     b) alle quantità di principio colorante contenuto nella preparazione colorante.

     7. Ai fini dell’applicazione del bollo sanitario di cui al D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e di altri bolli richiesti per i prodotti a base di carne, possono essere usati soltanto i seguenti coloranti: E 155 bruno HT, E 133 blu brillante FCF o E 129 rosso allura AC o una miscela appropriata di E 133 blu brillante FCF e E 129 rosso allura AC.

     8. La colorazione decorativa delle uova o la loro stampigliatura, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1274/91, può essere effettuata solo con i coloranti elencati nell’allegato III.

     9. I coloranti E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 ed E180 non possono essere venduti direttamente al consumatore.

     10. [2]

     11. [3]

 

          Art. 7. Principio del riporto.

     1. La presenza di sostanze coloranti è ammessa:

     a) nei prodotti alimentari composti, non elencati nell’allegato IV, a condizione che la sostanza colorante sia consentita in uno degli ingredienti del composto;

     b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un alimento composto e a condizione che quest’ultimo sia conforme alle disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 8. Requisiti di purezza.

     1. I coloranti di cui all’allegato III devono possedere i requisiti di purezza previsti dall’allegato XV del presente decreto [4].

 

Capo II

EDULCORANTI

 

          Art. 9. Definizione.

     1. Gli edulcoranti sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce ai prodotti alimentari o per la loro edulcorazione estemporanea.

     2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si intende per:

     a) «senza zuccheri aggiunti» senza aggiunta di monosaccaridi o di disaccaridi nonché di qualsiasi prodotto alimentare utilizzato per il suo potere edulcorante;

     b) «a ridotto contenuto calorico»: con contenuto calorico ridotto di almeno il 30% rispetto all’alimento originario o analogo.

     3. Le disposizioni del presente capo non riguardano i prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti.

 

          Art. 10. Campo d’applicazione.

     1. L’allegato VIII riporta l’elenco degli edulcoranti che possono essere:

     a) posti in vendita al consumatore;

     b) impiegati nella fabbricazione di prodotti alimentari, alle condizioni ivi previste.

     2. Gli edulcoranti di cui al comma 1, lettera b), possono essere impiegati esclusivamente nella fabbricazione dei prodotti alimentari elencati nell’allegato VIII e alle condizioni ivi specificate.

     3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ed ai prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli che non godono di buona salute, salvo se previsto da disposizioni specifiche [5].

     4. . Le dosi massime d’impiego indicate nell’allegato VIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l’uso.

     4-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 [6].

 

          Art. 10 bis. [7]

     1. La presenza di un edulcorante è ammessa:

     a) nei prodotti alimentari composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, nei prodotti composti dietetici destinati ad un regime ipocalorico o nei prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli di cui all’articolo 10, comma 3, nella misura in cui l’edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono i prodotti composti;

     b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare composto sia conforme alle disposizioni del presente capo.

 

          Art. 11. Deroghe.

     1. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano quelle di cui al capo III del presente decreto che autorizzano l’impiego degli additivi elencati nell’allegato VIII per funzioni diverse dall’edulcorazione.

     2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano altresì le disposizioni che disciplinano la composizione e la designazione dei prodotti alimentari.

 

          Art. 12. Etichettatura.

     1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l’indicazione «edulcorante da tavola a base di...» seguita dal nome delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.

     2. L’etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:

     a) polioli: «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»;

     b) aspartame: «contiene una fonte di fenilalanina»;

     c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina" [8].

     3. L’etichettatura dei prodotti alimentari contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:

     a) prodotti alimentari contenenti polioli in quantità superiore al 10%: «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»;

     b) prodotti alimentari contenenti aspartame: «contiene una fonte di fenilalanina»;

     c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina" [9].

 

          Art. 13. Requisiti di purezza.

     1. Gli edulcoranti di cui all’allegato VIII devono possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato XVI.

 

Capo III

ADDITIVI DIVERSI DAl COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI

 

          Art. 14. Definizione.

     1. Si intendono per:

     a) «conservanti» le sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi;

     b) «antiossidanti» le sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato dall’ossidazione, come l’irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore;

     c) «coadiuvanti», inclusi i solventi veicolanti, le sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l’impiego;

     d) «acidificanti» le sostanze che aumentano l’acidità di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro;

     e) «correttori di acidità» le sostanze che modificano o controllano l’acidità o l’alcalinità di un prodotto alimentare;

     f) «antiagglomeranti» le sostanze che riducono la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire una all’altra;

     g) «antischiumogeni» le sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma;

     h) «agenti di carica» le sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore energetico disponibile;

     i) «emulsionanti» le sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare;

     j) «sali di fusione» le sostanze che disperdono le proteine contenute nel formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti;

     k) «agenti di resistenza» le sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un gel;

     l) «esaltatori di sapidità» le sostanze che esaltano il sapore o la fragranza o entrambi di un prodotto alimentare;

     m) «agenti schiumogeni» le sostanze che rendono possibile l’ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido;

     n) «gelificanti» le sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel;

     o) «agenti di rivestimento» (inclusi gli agenti lubrificanti) le sostanze che, quando vengono applicate sulla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo;

     p) «umidificanti» le sostanze che impediscono l’essiccazione dei prodotti alimentari contrastando l’effetto di una umidità atmosferica scarsa o che promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso;

     q) «amidi modificati» le sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e possono essere fluidificati per trattamento acido o alcalino, sbiancati;

     r) «gas d’imballaggio» i gas differenti dall’aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare;

     s) «propellenti» i gas differenti dall’aria che espellono un prodotto alimentare da un contenitore;

     t) «agenti lievitanti» le sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas aumentando il volume di un impasto o di una pastella;

     u) «sequestranti» le sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici;

     v) «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di una o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tali da consentire il legame tra le particelle per la formazione dell'alimento ricostituito [10];

     w) «addensanti» le sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare.

     2. Gli agenti di trattamento delle farine, esclusi gli emulsionanti, sono sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le qualità di cottura.

     3. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo, le seguenti sostanze non sono considerate additivi alimentari:

     a) sostanze utilizzate per il trattamento dell’acqua potabile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

     b) prodotti contenenti pectina e derivati dalla polpa di mela essiccata o dalla scorza di agrumi, o una miscela delle due, per azione di acido diluito seguita da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio («pectina liquida»);

     c) basi per gomma da masticare;

     d) destrina bianca o gialla, amido torrefatto o destrinizzato, amido modificato mediante trattamento acido o alcalino, amido imbianchito, amido modificato fisicamente e amido trattato con enzimi amilolitici;

     e) cloruro d’ammonio;

     f) plasma sanguigno, gelatina alimentare, proteine idrolizzate e loro sali, proteine del latte e glutine;

     g) aminoacidi e loro sali, eccetto l’acido glutammico, glicina, cisteina e cistina e loro sali e che non svolgono funzione di additivi;

     h) caseine e caseinati;

     i) inulina.

 

          Art. 15. Campo d’applicazione.

     1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell’art. 14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII [11].

     2. Gli additivi alimentari elencati nell’allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell’art. 14, commi 1 e 2, ad eccezione di quelli citati nell’allegato X, secondo il principio quanto basta [12].

     3. Salvo laddove sia specificamente previsto, le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai seguenti prodotti:

     a) prodotti alimentari non lavorati;

     b) miele, come definito nella legge 12 ottobre 1982, n. 752;

     c) oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati;

     d) burro;

     e) latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata [13];

     f) prodotti lattieri non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi;

     g) acqua minerale naturale, come definita nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e acqua di sorgente;

     h) caffè (escluso il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè;

     i) tè in foglie non aromatizzato;

     l) zuccheri, come definiti nella legge 31 marzo 1980, n. 139;

     m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 [14];

     n) latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato);

     o) alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni riportate nell’allegato XIII;

     p) prodotti alimentari elencati nell’allegato X che possono contenere soltanto gli additivi ivi citati e gli additivi riportati negli allegati XI e XII alle condizioni specificate negli stessi.

     4. Gli additivi elencati negli allegati XI e XII possono essere impiegati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate.

     5. Soltanto gli additivi elencati nell’allegato XIV possono essere impiegati come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi specificate.

     6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

     7. Salvo diversa indicazione le dosi massime d’impiego indicate negli allegati X, XI, XII e XIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l’uso.

     8. Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell’allegato XVIII del presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate [15].

     8-bis. L’allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di determinate categorie di additivi [16].

 

          Art. 16. Principio del riporto.

     1. La presenza di un additivo alimentare è ammissibile:

     a) in un prodotto alimentare composto diverso da quelli indicati all’art. 15, comma 3, nella misura in cui l’additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto;

     b) nei prodotti alimentari destinati unicamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare composto sia conforme alle disposizioni del presente titolo;

     c) in un prodotto alimentare in cui è stato aggiunto un aroma nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso nell'aroma in ottemperanza alle disposizioni del presente decreto ed è presente nel prodotto alimentare, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito [17].

     2. Il comma 1 non si applica agli alimenti per lattanti, per la prima infanzia e per lo svezzamento, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, salvo se previsto da disposizioni specifiche.

     3. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano anche alle basi di gomma da masticare.

     4. La quantità di additivi alimentari presenti negli aromi deve essere limitata alla dose minima necessaria per garantire la sicurezza e la qualità degli aromi stessi e per facilitarne lo stoccaggio. La presenza di additivi non deve indurre in errore il consumatore, nè deve mettere a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di aromi, svolga una funzione tecnologica nell'alimento stesso l'additivo deve essere annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi degli aromi [18].

 

          Art. 17. Deroghe.

     1. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano quelle specifiche che ammettono l’impiego come edulcoranti o coloranti degli additivi elencati negli allegati IX, XI e XII.

 

          Art. 18. Requisiti di purezza.

     1. Gli additivi di cui agli allegati IX, XI e XII devono possedere i requisiti specifici di purezza previsti dall’allegato XVII del presente decreto o, in mancanza, dalla Farmacopea ufficiale ultima edizione [19].

 

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI

 

          Art. 19. Norme transitorie.

     1. La commercializzazione e l’utilizzazione degli additivi non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietata:

     a) dal 1° luglio 1996 per i prodotti di cui al titolo II, capi I e II;

     b) dal 25 marzo 1997 per i prodotti di cui al titolo II, capo III.

     2. I prodotti alimentari e gli edulcoranti da tavola immessi sul mercato o etichettati prima delle date indicate al comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto, ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.

     3. Gli edulcoranti con requisiti di purezza specifici diversi da quelli riportati nell’allegato XVI, conformi alle disposizioni preesistenti, immessi sul mercato o etichettati prima del 1° luglio 1996, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.

 

          Art. 20. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) il decreto ministeriale 22 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1° febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, salvo quanto previsto nell’elenco allegato al sopra citato decreto ministeriale 22 dicembre 1967, sezioni C e D [20]

     b) il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283 salvo le disposizioni riguardanti:

     1) i metodi d’analisi degli additivi;

     2) [i requisiti di purezza degli additivi] [21];

     3) l’etichettatura degli agrumi trattati con bifenile, ortofenilfenolo, ortofenilfenato di sodio nonché degli agrumi e delle banane trattate con tiabendazolo di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali 14 giugno 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968, e 15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971;

     4) l’art. 13 bis;

     c) il decreto ministeriale 3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, salvo le disposizioni riguardanti i requisiti di purezza;

     d) l’allegato I, capo II, lettera D - antiossidanti, del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151;

     e) il decreto ministeriale 16 marzo 1994, n. 266, salvo gli articoli 4 e 5.

     2. Nella sezione C di cui al comma 1, lettera a) il riferimento ai coloranti di cui alla sezione A/I deve ora intendersi l’allegato III del presente decreto.

 

 

Allegato I

CATEGORIE DI ADDITIVI ALIMENTARI - (articolo 2, comma 2)

 

     Coloranti

     Conservanti

     Antiossidanti

     Emulsionanti

     Sali di fusione

     Addensanti

     Gelificanti

     Stabilizzanti (1)

     Esaltatori di sapidità

     Acidificanti

     Correttori di acidità (2)

     Antiagglomeranti

     Amidi modificati

     Edulcoranti

     Agenti lievitanti

     Antischiumogeni

     Agenti di rivestimento (3)

     Agenti di trattamento della farina

     Agenti di resistenza

     Umidificanti

     Sequestranti (4)

     Enzimi (4) (5)

     Agenti di carica

     Gas propulsore e gas d’imballaggio.

 

 

Allegato II - (articolo 2, comma 4)

CRITERI GENERALI PER L’APPROVAZIONE DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI

 

     1. Gli additivi alimentari possono essere approvati soltanto:

     qualora sia dimostrata l’esistenza di una sufficiente necessità tecnologica e l’obiettivo ricercato non possa essere conseguito con altri metodi praticabili dal punto di vista economico e tecnologico;

     se non presentano un pericolo per la salute del consumatore nelle dosi proposte, per quanto attualmente consentano di giudicare i dati scientifici a disposizione;

     se non inducono il consumatore in errore.

     2. L’uso di un additivo alimentare viene consentito soltanto se è stato provato che esso presenta vantaggi dimostrabili per il consumatore; a tal fine è necessario dare una prova della “necessità”. L’impiego di additivi alimentari deve soddisfare gli obiettivi seguenti e solo allorquando tali obiettivi non possono essere conseguiti con altri mezzi utilizzabili dal punto di vista economico e pratico e che non presentino un rischio per la salute del consumatore:

     a) per conservare la qualità nutritiva dell’alimento, una sua riduzione intenzionale è giustificata soltanto se l’alimento non rappresenta un elemento significativo di una dieta normale, o se l’additivo è necessario per la produzione di alimenti per gruppi di consumatori che hanno necessità dietetiche particolari;

     b) per fornire ingredienti o costituenti necessari per alimenti prodotti per gruppi di consumatori che hanno fabbisogni dietetici particolari;

     c) per aumentare la conservabilità o la stabilità di un alimento ovvero per migliorarne le proprietà organolettiche, a condizione che ciò non modifichi la natura, la sostanza o la qualità dell’alimento in modo da ingannare il consumatore;

     d) per fornire un ausilio per la produzione, la trasformazione, la preparazione, il trattamento, l’imballaggio, il trasporto ovvero l’immagazzinamento del prodotto alimentare, a condizione che l’additivo non venga utilizzato per nascondere gli effetti dell’impiego di materie prime difettose ovvero di prassi o tecniche indesiderate (ivi comprese quelle antiigieniche) durante lo svolgimento di una qualsiasi di queste attività.

     3. Per determinare gli eventuali effetti nocivi di un additivo alimentare o dei suoi derivati, questo deve essere sottoposto alle opportune prove e ad una valutazione a livello tossicologico. Tale valutazione deve anche tener conto di qualsiasi effetto di cumulo, di sinergia o di potenziamento dovuto al suo impiego, nonché del fenomeno dell’intolleranza umana alle sostanze estranee all’organismo.

     4. Tutti gli additivi alimentari devono essere tenuti sotto costante osservazione e devono essere riesaminati, qualora necessario, alla luce di condizioni modificate d’impiego e di nuove informazioni scientifiche.

     5. Gli additivi alimentari devono essere sempre conformi ai criteri di purezza approvati.

     6. L’approvazione degli additivi alimentari deve:

     a) specificare i prodotti alimentari ai quali si possono aggiungere tali additivi e le condizioni dell’aggiunta;

     b) essere limitata alla dose più bassa necessaria per conseguire l’effetto desiderato;

     c) nella misura del possibile, tenere conto di una dose giornaliera ammissibile o di qualsiasi definizione equivalente fissata per l’additivo alimentare e dell’apporto giornaliero probabile dello stesso additivo da tutti i prodotti alimentari. Qualora l’additivo alimentare debba essere utilizzato in alimenti destinati a gruppi particolari di consumatori, si deve tener conto della dose giornaliera probabile di tale additivo per quel tipo di consumatori.

 

 

Allegato III - (articolo 6, comma 1)

ELENCO DEI COLORANTI ALIMENTARI AMMESSI [22]

     Nota:

     E’ autorizzato l’uso di pigmenti di alluminio preparati con le sostanze coloranti specificate in questo allegato.

N. CE

Nome comune

Numero CI (1) o descrizione

E 100

Curcumina

75300

E 101

i) Riboflavina

 

 

ii) Riboflavina-5’-fosfato

 

E 102

Tartrazina

19140

E 104

Giallo di chinolina

47005

E 110

Giallo tramonto FCF

15985

 

Giallo arancio S

 

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio

75470

E 122

Azorubina, Carmoisina

14720

E 123

Amaranto

16185

E 124

Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A

16255

E 127

Eritrosina

45430

E 128

Rosso 2G

18050

E 129

Rosso allura AC

16035

E 131

Blu patentato V

42051

E 132

Indigotina, Carminio d’Indaco

73015

E 133

Blu brillante FCF

42090

E 140

Clorofille e

75810

 

clorofilline

75815

 

i) clorofille

 

 

ii) clorofilline

 

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

75815

 

i) complessi delle clorofille con rame

 

 

ii) complessi delle clorofilline con rame

 

E 142

Verde S

44090

E 150a

Caramello semplice (2)

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

E 151

Nero brillante BN, Nero PN

28440

E 153

Carbone vegetale

 

E 154

Bruno FK

 

E 155

Bruno HT

20285

E 160a

Caroteni

 

 

i) Caroteni misti

75130

 

ii) Beta-carotene

40800

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

75120

E 160c

Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina

 

E 160d

Licopina

 

E 160e

beta-apo-8’-carotenale (C30)

40820

E 160f

Estere etilico dell’acido

40825

 

Beta-apo-8’-carotenico (C30)

 

E 161b

Luteina

 

E 161g

Cantaxantina

 

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

 

E 163

Antociani

Estratti dai prodotti ortofrutticoli con procedimenti fisici

E 170

Carbonato di calcio

77220

E 171

Biossido di titanio

77891

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

77491

 

 

77492

 

 

77499

E 173

Alluminio

 

E 174

Argento

 

E 175

Oro

 

E 180

Litolrubina BK

 

 

(1) I numeri CI sono ripresi dall’opera “Color Index”, terza edizione, 1982, volumi 1–7, 1315, nonché dalle modifiche 37–40 (125), 41–44 (127–50), 45–48 (130), 49–52 (132–50), 53–56 (135).

(2) La denominazione “Caramello” indica le sostanze di colore bruno più o meno accentuato destinate alla colorazione. Tale denominazione non indica il prodotto zuccherato e aromatico ottenuto riscaldando lo zucchero e utilizzato per aromatizzare alimenti (ad es. dolciumi, prodotti di pasticceria e bevande alcoliche).

 

 

Allegato IV - (articolo 6, comma 2)

PRODOTTI ALIMENTARI CHE NON DEVONO CONTENERE ADDITIVI COLORANTI, SALVO I CASI SPECIFICAMENTE CONTEMPLATI AGLI ALLEGATI V, VI E VII - (Le disposizioni utilizzate nel presente allegato non pregiudicano il principio del “riporto” qualora i prodotti in questione contengano fra gli ingredienti sostanze coloranti annesse)

     1. Prodotti alimentari non lavorati

     2. Tutte le acque in bottiglia o confezionate

     3. Latte, latte scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato (compresa la sterilizzazione UHT) (non aromatizzato)

     4. Latte aromatizzato al cioccolato

     5. Latte fermentato (non aromatizzato)

     6. Latte conservato ai sensi del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514

     7. Latticello (non aromatizzato)

     8. Panna, anche in polvere (non aromatizzata)

     9. Oli e grassi d’origine animale e vegetale

     10. Uova e ovoprodotti, quali definiti all’articolo 2, comma1, lettera a) del decreto legislativo 4 febbraio 1993 n. 65

     11. Farina ed altri prodotti della macinazione, amidi e fecole

     12. Pane e prodotti simili

     13. Pasta e gnocchi

     14. Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e disaccaridi

     15. Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia

     16. Salse a base di pomodoro

     17. Succhi di frutta e nettari di frutta ai sensi del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489 e succhi di vegetali

     18. Frutta, vegetali (comprese le patate) e funghi in scatola, in bottiglia o secchi; frutta lavorata, ortaggi (comprese le patate) e funghi

     19. Extra confetture, extra gelatine, crema di marroni ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401; Crème de pruneaux

     20. Pesci, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonché le loro preparazioni, ad esclusione dei pasti preparati contenenti tali ingredienti

     21. Prodotti a base di cacao e componenti di cioccolato nei prodotti a base di cioccolato di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 351

     22. Caffè torrefatto, tè, cicoria; estratti di tè e cicoria; preparati di piante, tè, frutta e cereali per infusioni comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

     23. Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie

     24. Vino e altri prodotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87

     25. Korn, Kornorand, bevande a base di acquavite di frutta, acquavite di frutta, Ouzo, Grappa, Tsikoudia di Creta, Tsipouro della Macedonia, Tsipouro della Tessaglia, Tsipouro di Tyrnavos, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise, London Gin, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1576/89

     26. Sambuca, Maraschino e Mistrà, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1180/91

     27. Sangria, Clarea e Zurra, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91

     28. Aceto di vino

     29. Alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 compresi gli alimenti per i lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute

     30. Miele

     31. Malto e prodotti del malto

     32. Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzati)

     33. Burro di latte di capra e di pecora

 

 

Allegato V - (articolo 6, comma 2)

PRODOTTI ALIMENTARI CUI E’ CONSENTITO AGGIUNGERE SOLO DETERMINATE SOSTANZE COLORANTI

 

Prodotti alimentari

Additivo colorante consentito

Dose massima

Malt Bread

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

Birra

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

Sidro imbottigliato

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

Burro (incluso il burro a ridotto tenore di grasso e il burro concentrato)

E 160a

Caroteni

quanto basta

Margarina, margarina a ridotto tenore di grasso, altre emulsioni di grassi e grassi essenzialmente senza acqua

E 100

Curcumina

quanto basta

 

E 160a

Caroteni

quanto basta

 

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

10 mg/Kg

Formaggio Saye Derby

E 140

Clorofille e clorofilline

quanto basta

 

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

 

Formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro; formaggio fuso non aromatizzato

E 160a

Caroteni

quanto basta

 

E 160c

Estratto di paprika

 

 

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

15 mg/Kg

Formaggio Red Leicester

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

50 mg/Kg

Formaggio Nigolette

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

35 mg/Kg

Formaggio Morbier

E 153

Carbone vegetale

quanto basta

Formaggio marmorizzato rosso

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio

125 mg/Kg

 

E 163

Antociani

quanto basta

Aceto

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

Whisky, Whiskey, bevanda spiritosa di cereali (diversa da Korn o Kornbrand o Eau de vie de sigle Marque nationale luxembourgeoise), acquavite di vino, rum, Brandy, Weinbrand, marc, acquavite di vinaccia (diversa dalla Tsikoudia, dallo Tsipouro e dall’Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira veiha, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

Bevande aromatizzate a base di vino (ad eccezione del Bitter Soda) e vini aromatizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

Americano

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

 

E 163

Antociani

 

 

E 100

Curcumina

100 mg/l (singolarmente o combinati)

 

E 101

i) Riboflavina

 

 

 

ii) Riboflavina-5’-fosfato

 

 

E 102

Tartrazina

 

 

E 104

Giallo di chinolina

 

 

E 120

Cocciniglia

 

 

 

Acido carminico

 

 

 

Vari tipi di carminio

 

 

E 122

Azorubina, Carmoisina

 

 

E 123

Amaranto

 

 

E 124

Ponceau 4R

 

Bitter Soda e Bitter Vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

 

E 100

Curcumina

100 mg/l (singolarmente o combinati)

 

E 101

i) Riboflavina

 

 

 

ii) Riboflavina-5’-fosfato

 

 

E 102

Tartrazina

 

 

E 104

Giallo di chinolina

 

 

E 110

Giallo tramonto FCF

 

 

 

Giallo arancio S

 

 

E 120

Cocciniglia

 

 

 

Acido carminico

 

 

 

Vari tipi di carminio

 

 

E 122

Azorubina, Carmoisina

 

 

E 123

Amaranto

 

 

E 124

Ponceau 4R

 

 

 

Rosso cocciniglia A

 

 

E 129

Rosso allura AC

 

Vini liquorosi e vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

Ortaggi sott’aceto, in salamoia o sott’olio (ad esclusione delle olive)

E 101

i) Riboflavina

quanto basta

 

 

ii) Riboflavina-5’-fosfato

 

 

E 140

Clorofille e clorofilline

 

 

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

 

 

E 150a

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

 

E 160a

Caroteni:

 

 

 

i) Caroteni misti

 

 

 

ii) Betacaroteni

 

 

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

 

 

E 163

Antociani

 

Cereali da prima colazione estrusi, soffiati e/o all’aroma di frutta

E 150c

Caramello ammoniacale

quanto basta

 

E 160a

Caroteni

quanto basta

 

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

25 mg/kg

 

E 160c

Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina

quanto basta

Cereali da prima colazione all’aroma di frutta

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio

200 mg/kg (singolarmente o combinati)

 

E 162

Rosso di barbabietola, Betanina

 

 

E 163

Antociani

 

Confettura, gelatine e marmellate di cui al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401 e altre preparazioni di frutta analoghe, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico

E 100

Curcumina

quanto basta

 

E 140

Clorofille e clorofilline

 

 

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

 

 

E 150a

Caramello semplice

 

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

 

E 160a

Caroteni:

 

 

 

i) Caroteni misti

 

 

 

ii) Betacarotene

 

 

E 160c

Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina

 

 

E 162

Rosso di barbabietola, Betanina

 

 

E 163

Antociani

 

 

E 104

Giallo di chinolina

100 mg/kg (singolarmente o combinati)

 

E 110

Giallo tramonto

 

 

E 120

Cocciniglia

 

 

 

Acido carminico

 

 

 

Vari tipi di carminio

 

 

E 124

Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A

 

 

E 142

Verde S

 

 

E 160d

Licopina

 

 

E 161b

Luteina

 

Insaccati (Limitatamente ai prodotti ottenuti a partire da carne finemente tagliata o macinata o in pezzi), patè e terrine

E 100

Curcumina

20 mg/kg

 

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio

100 mg/kg

 

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

quanto basta

 

E 150c

Caramello solfito-ammoniacale

quanto basta

 

E 150d

Caramello ammoniacale

quanto basta

 

E 160a

Caroteni

20 mg/kg

 

E 160c

Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina

10 mg/kg

 

E 162

Rosso di barbabietola, Betanina

quanto basta

Luncheon Meat

E 129

Rosso allura

25 mg/kg

Breakfast Sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6%

E 129

Rosso allura

25 mg/kg

Carne per burger con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4%

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio

100 mg/kg

 

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

quanto basta

 

E 150c

Caramello ammoniacale

quanto basta

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

quanto basta

Salsiccia Chorizo;

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio

200 mg/kg

Salchichon

E 124

Ponceau 4R,

250 mg/kg

 

 

Rosso cocciniglia A

 

Sobrasada

E 110

Giallo tramonto FCF

135 mg/kg

 

E 124

Rosso Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A

200 mg/kg

Pasturmas (rivestimento esterno commestibile)

E 100

Curcumina

quanto basta

 

E 101

i) Riboflavina,

 

 

 

ii) Riboflavina-5’-fosfato

 

 

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio

 

Granuli e fiocchi di patate essiccati

E 100

Curcumina

quanto basta

Processed Mushy and Garden Peas (in scatola)

E 102

Tartrazina

100 mg/kg

 

E 133

Blu brillante

20 mg/kg

 

E 142

Verde S

10 mg/kg

 

 

Allegato VI - (articolo 6, comma 4)

SOSTANZE COLORANTI CONSENTITE SOLO PER USI SPECIFICI

 

Sostanza colorante

Prodotto alimentare

Dose massima

E 123

Amaranto

Vini da aperitivo, bevande alcoliche, comprese le bevande con un titolo alcolometrico inferiore al 15% vol.

30 mg/l

 

 

Uova di pesce

30 mg/kg

E 127

Eritrosina

Ciliege da cocktail e ciliege candie

200 mg/kg

 

 

Ciliege Bigarreaux in sciroppo e per cocktail di frutta

150 mg/kg

E 128

Rosso 2G

Breakfast Sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6%

20 mg/kg

 

 

Carne per burger con un contenuto di cereali e/o ortaggi non inferiore al 4%

 

E 154

Bruno FK

Kippers

20 mg/kg

E 161g

Cantaxantina

Saucisses de Strasbourg

15 mg/kg

E 173

Alluminio

Ricopertura esterna di prodotti a base di zucchero per la decorazione di torte e pasticcini

quanto basta

E 174

Argento

Ricopertura esterna di prodotti della confetteria

quanto basta

 

 

Decorazioni di prodotti di cioccolato

 

 

 

Liquori

 

E 175

Oro

Ricopertura esterna di prodotti della confetteria

quanto basta

 

 

Decorazioni di prodotti di cioccolato

 

 

 

Liquori

 

E 180

Litolrubina BK

Crosta commestibile di formaggi

quanto basta

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

Margarina, minarina, altre emulsioni di grassi e grassi essenzialmente senza acqua

10 mg/kg

 

 

Decorazioni e ricoperture

20 mg/kg

 

 

Prodotti da forno fini

10 mg/kg

 

 

Gelati

20 mg/kg

 

 

Liquori, nonché le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico inferiore al 15% vol.

10 mg/l

 

 

Formaggio fuso aromatizzato

15 mg/kg

 

 

Formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro; formaggio fuso non aromatizzato

15 mg/kg

 

 

Dessert

10 mg/kg

 

 

"Snacks": prodotti secchi a base di patate, cereali, amidi o fecole

 

 

 

- stuzzichini insaporiti, estrusi o espansi

20 mg/kg

 

 

- altri stuzzichini e noci o noccioline insaporiti

10 mg/kg

 

 

Pesce affumicato

10 mg/kg

 

 

Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili

20 mg/kg

 

 

Formaggio Red Leicester

50 mg/kg

 

 

Formaggio Mimolette

35 mg/kg

 

 

Cereali da colazione estrusi, soffiati e/o all’aroma di frutta

25 mg/kg

 

 

Allegato VII - (articolo 6, comma 5)

COLORANTI AUTORIZZATI IN PRODOTTI ALIMENTARI

DIVERSI DA QUELLI ELENCATI AGLI ALLEGATI IV E V

 

Parte I

 

     Le seguenti sostanze coloranti possono essere impiegate quanto basta in tutti i prodotti alimentari di cui al presente allegato, parte 2, ed in tutti gli altri prodotti alimentari salvo quelli di cui agli allegati IV e V.

E 101

i) Riboflavina

 

ii) Riboflavina-5’-fosfato

E 140

Clorofille e clorofilline

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

E 150a

Caramello semplice

E 150b

Caramello solfito-caustico

E 150c

Caramello ammoniacale

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

E 153

Carbone vegetale

E 160a

Caroteni

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

E 163

Antociani

E 170

Carbonato di calcio

E 171

Biossido di titanio

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

 

Parte II

 

     Le seguenti sostanze coloranti possono essere usate da sole o associate, fino al livello massimo specificato nella tabella, negli alimenti indicati in appresso. Tuttavia, per le bevande analcoliche aromatizzate, i gelati, i dessert, i prodotti da forno fini e i prodotti della confetteria, i coloranti possono essere usati fino al limite massimo indicato nella pertinente tabella, ma i quantitativi di ciascuno dei seguenti coloranti E 110, E 122, E 124 ed E 155 non devono essere superiori a 50 mg/Kg o 50 mg/l.

 

E 100

Curcumina

E 102

Tartrazina

E 104

Giallo di chinolina

E 110

Giallo tramonto FCF

 

Giallo arancio S

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio

E 122

Azorubina, Carmoisina

E 124

Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A

E 129

Rosso allura AC

E 131

Blu patentato V

E 132

Indigotina, Carminio d’Indaco

E 133

Blu brillante FCF

E 142

Verde S

E 151

Nero brillante BN, Nero PN

E 155

Bruno HT

E 160d

Licopina

E 160e

Beta-apo-8’-carotenale (C 30)

E 160f

Estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenico (C 30)

E 161b

Luteina

Prodotti alimentari

Dose massima

Bevande analcoliche aromatizzate

100 mg/l

Frutta e ortaggi canditi, Mostarda di frutta

200 mg/kg

Conserve di frutta rossa

200 mg/kg

Prodotti della confetteria

300 mg/kg

Decorazioni e ricoperture

500 mg/kg

Prodotti da forno fini (quali pasticcini viennesi, biscotti, torte e cialde)

200 mg/kg

Gelati

150 mg/kg

Formaggi fusi aromatizzati

100 mg/kg

Dessert, inclusi i prodotti a base di latte aromatizzato

150 mg/kg

Salse, insaporitori (quali curry e Tandoori), sottaceti, condimenti, Chutney, Piccalilli

500 mg/kg

Senape

300 mg/kg

Paste di pesce e di crostacei

100 mg/kg

Crostacei precotti

250 mg/kg

Succedanei del salmone

500 mg/kg

Surimi

500 mg/kg

Uova di pesce

300 mg/kg

Pesce affumicato

100 mg/kg

"Snacks": prodotti secchi a base di patate, cereali, amidi o fecole

 

- stuzzichini insaporiti, estrusi o espansi

200 mg/kg

- altri stuzzichini e noci o noccioline insaporiti

100 mg/kg

Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili

quanto basta

Preparati dietetici completi contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o anche solo un pasto

50 mg/kg

Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico

50 mg/kg

Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi

100 mg/l

Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi

300 mg/kg

Minestre

50 mg/kg

Surrogati della carne e del pesce a base di proteine vegetali

100 mg/kg

Bevande spiritose (comprese le bevande con titolo alcolometrico inferiore al 15% vol *), ad eccezione di quelle elencate agli allegati IV o V

200 mg/l

Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91, ad eccezione di quelli elencati nell’allegato IV o V

200 mg/l

Vini di frutta (tranquilli o spumanti)

 

Sidro di mele (ad eccezione di Cidre bouché) e sidro di pere

 

Vini di frutta, sidro di mele e sidro di pere aromatizzati

200 mg/l

* In tale voce è compreso il bitter soda a base di bitter di cui al regolamento (CEE) n° 1576/89

 

 

Allegato VIII - (articolo 10, comma 1)

ELENCO DEGLI EDULCORANTI AUTORIZZATI E RELATIVE CONDIZIONI D’IMPIEGO [23]

N. CE

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima

E 420

Sorbitolo

 

 

 

i) Sorbitolo

 

 

 

ii) Sciroppo di sorbitolo

- dessert aromatizzati a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E421

Mannitolo

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 953

Isomalto

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 965

Maltitolo

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

i) Maltitolo

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

ii) Sciroppo di maltitolo

- cereali o prodotti a base di cereali per prima colazione a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 966

Lactitolo

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 967

Xilitolo

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- confetture, gelatine, marmellate, frutta candita a ridotto contenuto calorico, o senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- preparati a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti, esclusi quelli destinati alla fabbricazione di bibite a base di succo di frutta

 

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- prodotti della confetteria a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- prodotti a base di caco a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- salse

 

 

 

- senape

 

 

 

- prodotti da forno fini a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- prodotti destinati ad un’alimentazione particolare

 

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi

 

E 950

Acesulfame K

 

 

 

 

- bevande analcooliche aromatizzate a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/l

 

 

- bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/l

 

 

- dessert aromatizzati a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

 

 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

 

 

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati

350 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

2000 mg/kg

 

 

- sidro e perry

350 mg/l

 

 

- birre analcoliche o con titolo alcolometrico non superiore a 1,2% vol

350 mg/l

 

 

- "Biére de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergariges Einfachbier"

350 mg/l

 

 

- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH

350 mg/l

 

 

- birre scure o di tipo oud bruin

350 mg/l

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

800 mg/kg

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

1000 mg/kg

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

350 mg/kg

 

 

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi

200 mg/kg

 

 

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

200 mg/kg

 

 

- salse

350 mg/kg

 

 

- senape

350 mg/kg

 

 

- prodotti da forno fini destinati ad un’alimentazione particolare

1000 mg/kg

 

 

- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n. 519 [24]

450 mg/kg

 

 

- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57 [25]

450 mg/kg

 

 

- complementi alimentari liquidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 [26]

350 mg/l

 

 

- integratori alimentari solidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 [27]

500 mg/kg

 

 

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare [28]

2000 mg/kg

E 951

Aspartame

 

 

 

 

- bevande analcooliche aromatizzate a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

600 mg/l

 

 

- bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

600 mg/l

 

 

- dessert aromatizzati a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati

500 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

2000 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

2000 mg/kg

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

5500 mg/kg

 

 

- sidro e perry

600 mg/l

 

 

- birre analcoliche o con titolo alcolometrico non superiore a 1,2% vol

600 mg/l

 

 

- "Biére de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergariges Einfachbier"

600 mg/l

 

 

- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH

600 mg/l

 

 

- birre scure o di tipo oud bruin

600 mg/l

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

800 mg/kg

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

1000 mg/kg

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

1000 mg/kg

 

 

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi

300 mg/kg

 

 

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

300 mg/kg

 

 

- salse

350 mg/kg

 

 

- senape

350 mg/kg

 

 

- prodotti da forno fini destinati ad un’alimentazione particolare

1700 mg/kg

 

 

- preparati dietetici completi contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o anche solo un pasto

800 mg/kg

 

 

- preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico

1000 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi

600 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi

2000 mg/kg

 

 

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare [29]

5500 mg/kg

 

 

Essoblaten [30]

1000 mg/kg

E 952

Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca [31]

 

 

 

 

- bevande analcooliche aromatizzate a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/l

 

 

- bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/l

 

 

- dessert aromatizzati a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

 

 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

1500 mg/kg

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza grassi aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

1000 mg/kg

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

250 mg/kg

 

 

- prodotti da forno fini destinati ad un’alimentazione particolare

1600 mg/kg

 

 

- preparati dietetici completi contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o anche solo un pasto

400 mg/kg

 

 

- preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico

400 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi

400 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi

500 mg/kg

E 954

Saccarina e sali di Na, K e Ca

 

 

 

 

- bevande analcooliche aromatizzate a bse d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

80 mg/l

 

 

- bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

80 mg/l

 

 

- "gaseosa": bibita analcolica a base d’acqua, con aggiunta di anidride carbonica, edulcoranti e aromi

100 mg/l

 

 

- dessert aromatizzati a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati

100 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

300 mg/kg

 

 

- Essoblaten

800 mg/kg

 

 

- pasta da spalmare a base di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

200 mg/kg

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

1200 mg/kg

 

 

- sidro e perry

80 mg/l

 

 

- birre analcoliche o con titolo alocolometrico non superiore a 1,2% vol

80 mg/l

 

 

- "Biére de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergariges Einfachbier"

80 mg/l

 

 

- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espresse in Na OH

80 mg/l

 

 

- birre scure o di tipo oud bruin

80 mg/l

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

200 mg/kg

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

200 mg/kg

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

200 mg/kg

 

 

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi

160 mg/kg

 

 

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

160 mg/kg

 

 

- salse

160 mg/kg

 

 

- senape

320 mg/kg

 

 

- prodotti da forno fini destinati ad un’alimentazione particolare

170 mg/kg

 

 

- preparati dietetici completi contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o anche solo un pasto

240 mg/kg

 

 

- preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico

200 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici liquidi

80 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici solidi

500 mg/kg

 

 

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare [32]

1200 mg/kg

E 957

Taumatina

 

 

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare [33]

400 mg/kg

E 959

Neoesperidina DC

 

 

 

 

- bevande analcooliche aromatizzate a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

30 mg/l

 

 

- bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/l

 

 

- bibite a base di succo di frutta a ridotto contenuto o senza zuccheri aggiunti

30 mg/l

 

 

- dessert aromatizzati a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- dessert a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

150 mg/kg

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

 

 

- sidro e perry

20 mg/l

 

 

- birre analcoliche o con titolo alcolometrico non superiore a 1,2% vol

10 mg/l

 

 

- "Biére de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergariges Einfachbier"

10 mg/l

 

 

- birra con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH

10 mg/l

 

 

- birre scure o di tipo oud bruin

10 mg/l

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

50 mg/kg

 

 

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi

100 mg/kg

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

50 mg/kg

 

 

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

30 mg/kg

 

 

- salse

50 mg/kg

 

 

- senape

50 mg/kg

 

 

- prodotti da forno fini destinati ad un’alimentazione particolare

150 mg/kg

 

 

- preparati dietetici completi contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o anche solo un pasto

100 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi

50 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi

100 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CE 

Denominazione 

Prodotti alimentari 

Dosi massime 

 

 

 

d'impiego 

 

 

 

 

E 955 [34]

Sucralosio 

Bevande analcoliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevande aromatizzate a base d'acqua 

300 mg/l 

 

 

 

a ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevande a base di latte e prodotti 

300 mg/l 

 

 

 

derivati o di succo di frutta, a ridotto 

 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessert e prodotti analoghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert aromatizzati a base d'acqua a 

400 mg/kg 

 

 

 

ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di latte e prodotti 

400 mg/kg 

 

 

 

derivati a ridotto contenuto calorico 

 

 

 

 

o senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di frutta e ortaggi a 

400 mg/kg 

 

 

 

ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di uova a ridotto 

400 mg/kg 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di cereali a ridotto 

400 mg/kg 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di grassi a ridotto 

400 mg/kg 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«snacks»: stuzzichini salati e secchi 

200 mg/kg 

 

 

 

a base di amido o di noci e 

 

 

 

 

noccioline preconfezionati e 

 

 

 

 

aromatizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti della confetteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti della confetteria senza 

1000 mg/kg 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti della confetteria a base di 

800 mg/kg 

 

 

 

cacao o di frutta secca a ridotto 

 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti della confetteria a base di 

1000 mg/kg 

 

 

 

amido a ridotto contenuto calorico o 

 

 

 

 

senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coni e cialdine per gelati senza 

800 mg/kg 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essoblaten 

800 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasta da spalmare a base di cacao, 

400 mg/kg 

 

 

 

di latte, di frutta secca o di grassi, 

 

 

 

 

a ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cereali per prima colazione con un 

400 mg/kg 

 

 

 

tenore di fibre superiore al 15 % e 

 

 

 

 

contenenti almeno il 20 % di crusca, 

 

 

 

 

a ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

microconfetti per rinfrescare l'alito 

2400 mg/kg 

 

 

 

senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pastiglie rinfrescanti per la gola, 

1000 mg/kg 

 

 

 

fortemente aromatizzate senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gomma da masticare senza zuccheri 

3000 mg/kg 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti della confetteria sotto forma 

200 mg/kg 

 

 

 

di pastiglie a ridotto contenuto 

 

 

 

 

calorico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sidro e sidro di pere 

50 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevande costituite da una miscela di 

250 mg/l 

 

 

 

birra, di sidro, di sidro di pere, di 

 

 

 

 

alcolici o di vino e di bevande 

 

 

 

 

analcoliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevande alcoliche aventi un tenore 

250 mg/l 

 

 

 

di alcol inferiore a 15% vol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birre analcoliche o con contenuto 

250 mg/l 

 

 

 

alcolico non superiore a 1,2% vol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«bier de table/Tafelbier/Table Beer» 

250 mg/l 

 

 

 

(contenuto originario di mosto di 

 

 

 

 

malto inferiore a 6%), tranne 

 

 

 

 

«Obergariges Einfachbier» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birre con acidità minima pari a 30 

250 mg/l 

 

 

 

milliequivalenti espressa in Na e  

 

 

 

 

OH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birre scure o di tipo oud bruin 

250 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

birra a ridotto contenuto calorico 

10 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

gelati a ridotto contenuto calorico o 

320 mg/kg 

 

 

 

senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frutta in scatola o in barattolo a 

400 mg/kg 

 

 

 

ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

confetture, gelatine e marmellate a 

400 mg/kg 

 

 

 

ridotto contenuto calorico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparati a base di frutta e ortaggi a 

400 mg/kg 

 

 

 

ridotto contenuto calorico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conserve agrodolci di frutta e ortaggi 

180 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feinkostsalat 

140 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

conserve e semiconserve agrodolci 

120 mg/kg 

 

 

 

di pesce e marinate di pesce, 

 

 

 

 

crostacei e molluschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minestre a ridotto contenuto calorico 

45 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

salse 

450 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

senape 

140 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti di panetteria fine per 

700 mg/kg 

 

 

 

speciali usi nutrizionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alimenti destinati alle diete 

320 mg/kg 

 

 

 

ipocaloriche volte alla riduzione del 

 

 

 

 

peso, di cui al D.M. 7 ottobre 1998, 

 

 

 

 

n. 519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alimenti dietetici destinati a fini 

400 mg/kg 

 

 

 

medici speciali, di cui al D.P.R. 20 

 

 

 

 

marzo 2002, n. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integratori alimentari liquidi di cui 

240 mg/l 

 

 

 

al D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integratori alimentari solidi di cui al 

800 mg/kg 

 

 

 

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integratori alimentari a base di 

2400 mg/kg 

 

 

 

vitamine e/o di elementi minerali e 

 

 

 

 

forniti sotto forma di sciroppo o di 

 

 

 

 

pastiglie da masticare, di cui al D.L. 

 

 

 

 

21 maggio 2004, n. 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 962 

Sale di aspartame- 

Bevande analcoliche 

 

 

acesulfame (*) 

 

 

 

 

 

bevande aromatizzate a base d'acqua 

350 mg/l (a) 

 

 

 

a ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevande a base di latte e prodotti 

350 mg/l (a) 

 

 

 

derivati o di succo di frutta, a ridotto 

 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessert e prodotti analoghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert aromatizzati a base d'acqua a 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di latte e prodotti 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

derivati a ridotto contenuto calorico 

 

 

 

 

o senza zuccheri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di frutta e ortaggi a 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di uova a ridotto 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di cereali a ridotto 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di grassi a ridotto 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«snacks»: stuzzichini salati e secchi  

500 mg/kg (b) 

 

 

 

a base di amido o di noci e  

 

 

 

 

noccioline preconfezionati e 

 

 

 

 

aromatizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti della confetteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti della confetteria senza 

500 mg/kg (a) 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti della confetteria a base di 

500 mg/kg (a) 

 

 

 

cacao o di frutta secca a ridotto 

 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti della confetteria a base di 

1000 mg/kg (a) 

 

 

 

amido a ridotto contenuto calorico o 

 

 

 

 

senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essoblaten 

1000 mg/kg (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasta da spalmare a base di cacao, di 

1000 mg/kg (b) 

 

 

 

latte, di frutta secca o di grassi, a 

 

 

 

 

ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cereali per prima colazione con un 

1000 mg/kg (b) 

 

 

 

tenore di fibre superiore al 15% e 

 

 

 

 

contenenti almeno il 20% di crusca, 

 

 

 

 

a ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

microconfetti per rinfrescare l'alito 

2500 mg/kg (a) 

 

 

 

senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gomma da masticare senza zuccheri 

2000 mg/kg (a) 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sidro e sidro di pere 

350 mg/l (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevande costituite da una miscela di 

350 mg/l (a) 

 

 

 

birra, di sidro, di sidro di pere, di 

 

 

 

 

alcolici o di vino e di bevande 

 

 

 

 

analcoliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevande alcoliche aventi un tenore 

350 mg/l (a) 

 

 

 

di alcol inferiore a 15% vol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birre analcoliche o con contenuto 

350 mg/l (a) 

 

 

 

alcolico non superiore a 1,2 % vol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«bier de table / Tafelbier/ Table 

350 mg/l (a) 

 

 

 

Beer» (contenuto originario di mosto 

 

 

 

 

di malto inferiore al 6%), tranne 

 

 

 

 

«Obergariges» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birre con acidità minima pari a 30 

350 mg/l (a) 

 

 

 

milliequivalenti espressa in NaOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birre scure o di tipo oud bruin 

350 mg/l (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

birra a ridotto contenuto calorico 

25 mg/l (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

gelati a ridotto contenuto calorico o 

800 mg/kg (b) 

 

 

 

senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frutta in scatola o in barattolo a 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

confetture, gelatine e marmellate a 

1000 mg/kg (b) 

 

 

 

ridotto contenuto calorico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparati a base di frutta e ortaggi a 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

ridotto contenuto calorico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conserve agrodolci di frutta e ortaggi 

200 mg/kg (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feinkostsalat 

350 mg/kg (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

conserve e semiconserve agrodolci di 

200 mg/kg (a) 

 

 

 

pesce e marinate di pesce, crostacei e 

 

 

 

 

molluschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minestre a ridotto contenuto calorico 

110 mg/l (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

salse 

350 mg/kg (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

senape 

350 mg/kg (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti di panetteria fine per speciali 

1000 mg/kg (a) 

 

 

 

usi nutrizionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alimenti destinati alle diete 

450 mg/kg (a) 

 

 

 

ipocaloriche volte alla riduzione del 

 

 

 

 

peso, di cui al D.M. 7 ottobre 1998, 

 

 

 

 

n. 519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alimenti dietetici destinati a fini 

450 mg/Kg (a) 

 

 

 

medici speciali, di cui al D.P.R. 20 

 

 

 

 

marzo 2002, n. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integratori alimentari liquidi di cui al 

350 mg/Kg (a) 

 

 

 

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integratori alimentari solidi di cui al 

500 mg/Kg (a) 

 

 

 

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integratori alimentari a base di 

2000 mg/Kg (a) 

 

 

 

vitamine e/o di elementi minerali e 

 

 

 

 

forniti sotto forma di sciroppo o di 

 

 

 

 

pastiglie da masticare, di cui al D.L. 

 

 

 

 

21 maggio 2004, n. 169 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Le dosi massime d'impiego del sale di aspartame - acesulfame sono ricavate dalle dosi massime d'impiego relative ai suoi componenti aspartame (E 951) e acesulfame-K (E950). Le dosi massime d'impiego dell'aspartame (E 951) e dell'acesulfame-K (E 950) non devono essere superate nel caso di utilizzo di sale di aspartame - acesulfame, individualmente o associato a E 950 o E 951.

Le dosi massime d'impiego sono espresse in:

(a) equivalenti di acesulfame-K

(b) equivalenti di aspartame.

 

Allegato IX - (articolo 15, comma 1)

ADDITIVI ALIMENTARI DI CUI E’ GENERALMENTE AUTORIZZATO

L’IMPIEGO NEI PRODOTTI ALIMENTARI NON CITATI ALL’ARTICOLO 15, COMMA 3

 

     Note

     1. Le sostanze di questo elenco possono essere aggiunte, in base al criterio “quanto basta”, a tutti i prodotti alimentari ad eccezione di quelli citati all’articolo 15, comma 3.

     2. Le sostanze elencate ai numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione [35].

     3. Spiegazione dei simboli utilizzati:

     * Le sostanze E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948, ed E949 possono anche essere utilizzate nei prodotti alimentari citati all’articolo 15, comma 3. Le sostanze E 938, E 939, ed E 942 possono essere utilizzate anche nei prodotti di cui al D.M. 27.1.1988, n. 49. [36]

     # Le sostanze E410, E412, E415 ed E417 non possono essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti alimentari disidratati che devono reidratarsi all’atto dell’ingestione.

N. E

Denominazione

E 170

carbonato di calcio [37]

E 260

Acido acetico

E 261

Acetato di potassio

E 262

Acetati di sodio

 

i) Acetato di sodio

 

ii) Idrogeno acetato di sodio (diacetato di sodio)

E 263

Acetato di calcio

E 270

Acido lattico

E 290

Anidride carbonica *

E 296

Acido malico

E 300

Acido ascorbico

E 301

Ascorbato di sodio

E 302

Ascorbato di calcio

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

 

i) Palmitato di ascorbile

 

ii) Stearato di ascorbile

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

E 307

Alfatocoferolo

E 308

Gammatocoferolo

E 309

Deltatocoferolo

E 322

Lecitine

E 325

Lattato di sodio

E 326

Lattato di potassio

E 327

Lattato di calcio

E 330

Acido citrico

E 331

Citrati di sodio

 

i) Citrato monosodico

 

ii) Citrato disodico

 

iii) Citrato trisodico

 

Citrati di potassio

 

i) Citrato monopotassico

 

ii) Citrato tripotassico

 

Citrati di calcio

 

i) Citrato monocalcico

 

ii) Citrato dicalcico

 

iii) Citrato tricalcico

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

E 335

Tartrati di sodio

 

i) Tartrato monosodico

 

ii) Tartrato disodico

E 336

Tartrati di potassio

 

i) Tartrato monopotassico

 

ii) Tartrato dipotassico

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

E 350

Malati di sodio

 

i) Malato di sodio

 

ii) Malato acido di sodio

E 351

Malato di potassio

E 352

Malati di calcio

 

i) Malato di calcio

 

ii) Malato acido di calcio

E 354

Tartrato di calcio

E 380

Citrato triammonico

E 400

Acido alginico

E 401

Alginato di sodio

E 402

Alginato di potassio

E 403

Alginato d’ammonio

E 404

Alginato di calcio

E 406

Agar-agar

E 407

Carragenina

E 407 a

Alghe Euchema trasformate [38]

E 410

Farina di semi di carrube

E 412

Gomma di guar

E 413

Gomma adragante

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

E 415

Gomma di xanthan

E 417

Gomma di tara

E 418

Gomma di gellano

E 422

Glicerolo

E 440

Pectine

 

i) Pectina

 

ii) Pectina amidata

E 460

Cellulosa

 

i) Cellulosa microcristallina

 

ii) Cellulosa in polvere

E 461

Metilcellulosa

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

E 465

Etilmeticellulosa

E 466

Carbossimetilcellulosa

 

Carbossimetilcellulosa di sodio

 

Gomma di cellulosa [39]

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente [40]

 

Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente [41]

E 470 a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

E 470 b

Sali di magnesio degli acidi grassi

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 e

Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 500

Carbonati di sodio

 

i) Carbonato di sodio

 

ii) Carbonato di acido di sodio

 

iii) Sesquicarbonato di sodio

E 501

Carbonati di potassio

 

i) Carbonato di potassio

 

ii) Carbonato acido di potassio

E 503

Carbonati d’ammonio

 

i) Carbonato d’ammonio

 

ii) Carbonato acido d’ammonio

E 504

Carbonati di magnesio

 

i) Carbonato di magnesio

 

ii) Carbonato acido di magnesio

 

(sinonimo: Idrogenocarbonato di magnesio)

E 507

Acido cloridrico

E 508

Cloruro di potassio

E 509

Cloruro di calcio

E 511

Cloruro di magnesio

E 513

Acido solforico

E 514

Solfati di sodio

 

i) Solfato di sodio

 

ii) Solfato acido di sodio

E 515

Solfati di potassio

 

i) Solfato di potassio

 

ii) Solfato acido di potassio

E 516

Solfato di calcio

E 524

Idrossido di sodio

E 525

Idrossido di potassio

E 526

Idrossido di calcio

E 527

Idrossido d’ammonio

E 528

Idrossido di magnesio

E 529

Ossido di calcio

E 530

Ossido di magnesio

E 570

Acidi grassi

E 574

Acido gluconico

E 575

Gluconedeltalattone

E 576

Gluconato di sodio

E 577

Gluconato di potassio

E 578

Gluconato di calcio

E 640

Glicina e suo sale di sodio

E 920

L-Cisteina (*) [42]

E 938

Argon *

E 939

Elio *

E 941

Azoto *

E 942

Protossido di azoto *

E 948

Ossigeno *

E 949

Idrogeno* [43]

E 1103

Invertasi [44]

E 1200

Polidestrosio

E 1404

Amido ossidato

E 1410

Fosfato di monoamido

E 1412

Fosfato di diamido

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

E 1420

Amido acetilato

E 1422

Adipato di diamido acetilato

E 1440

Amido idrossipropilato

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

E 1451

Amido acetilato ossidato [45]

(*) Può essere usata come agente di trattamento delle farine.

 

 

Allegato X - (articolo 15, comma 1)

PRODOTTI ALIMENTARI IN CUI PUO’ ESSERE UTILIZZATO

UN NUMERO LIMITATO DI ADDITIVI DELL’ALLEGATO IX [46]

 

 

Prodotto alimentare

 

Additivo

Dose massima

Prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178 (1)

E 330

Acido citrico

0,5%

 

E 322

Lecitine

quanto basta

 

E 334

Acido tartarico

0,5%

 

E 422

Glicerolo

quanto basta

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

 

E 170

Carbonato di calcio

7% sulla materia secca senza grasso espressi come carbonati di potassio

 

E 500

Carbonati di sodio

 

 

E 501

Carbonati di potassio

 

 

E 503

Carbonati di ammonio

 

 

E 504

Carbonati di magnesio

 

 

E 524

Idrossido di sodio

 

 

E 525

Idrossido di potassio

 

 

E 526

Idrossido di calcio

 

 

E 527

Idrossido di ammonio

 

 

E 528

Idrossido di magnesio

 

 

E 530

Ossido di magnesio

 

 

E 414

Gomma d’acacia

solo come agenti di rivestimento quanto basta

 

E 440

Pectine

 

 

E 472c

Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi degli acidi grassi

Quanto basta

Succhi e nettari di frutta citati nel D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489

E 300

Acido ascorbico

quanto basta

 

 

 

 

 

 

 

 

Succo di ananasso citato nel D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489

E 296

Acido malico

3 g/l

Nettari citati nel D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489

E 330

Acido citrico

5 g/l

 

E 270

Acido lattico

5 g/l

Succo di uva citato nel D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489

E 170

Carbonati di calcio

quanto basta

 

E 336

Tartrati di potassio

quanto basta

Succhi di frutta citati nel D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489

E 330

Acido citrico

3 g/l

Confettura extra, gelatine extra citate nel D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401

E 440

Pectine

quanto basta

 

E 270

Acido lattico

quanto basta

 

E 296

Acido malico

 

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 327

Lattato di calcio

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 333

Citrati di calcio

 

 

E 334

Acido tartarico

 

 

E 335

Tartrati di sodio

 

 

E 350

Malati di sodio

 

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

Confetture, gelatine, marmellate citate nel D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401 ed altre simili creme di frutta da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico

E 440

Pectine

quanto basta

 

E 270

Acido lattico

quanto basta

 

E 296

Acido malico

 

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 327

Lattato di calcio

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 333

Citrati di calcio

 

 

E 334

Acido tartarico

 

 

E 335

Tartrati di sodio

 

 

E 350

Malati di sodio

 

 

E 400

Acido alginico

10 g/kg (singolarmente o in combinazione)

 

E 401

Alginato di sodio

 

 

E 402

Alginato di potassio

 

 

E 403

Alginato di ammonio

 

 

E 404

Alginato di calcio

 

 

E 406

Agar-Agar

 

 

E 407

Carragenina

 

 

E 410

Farina di semi di carrube

 

 

E 412

Gomma di guar

 

 

E 415

Gomma di xanthan

 

 

E 418

Gomma di gellano

 

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

 

E 509

Cloruro di calcio

quanto basta

 

E 524

Idrossido di sodio

 

Latte disidratato e parzialmente disidratato citato nel D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514

E 300

Acido ascorbico

quanto basta

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

 

 

E 322

Lecitine

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 332

Citrati di potassio

 

 

E 407

Carragenina

 

 

E 500

II) Carbonato acido di sodio

 

 

E 501

II) Carbonato acido di potassio

 

 

E 509

Cloruro di calcio

 

Panna pastorizzata intera

E 401

Alginato di sodio quanto basta

quanto basta

 

E 402

Alginato di potassio

 

 

E 407

Carragenina

 

 

E 466

Carbossimetilcellulosa di sodio

 

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate

E 300

Acido ascorbico

quanto basta

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 302

Ascorbato di calcio

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 296

Acido malico

Quanto basta (solo per le patate sbucciate)

Composta di frutta

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 332

Citrati di potassio

 

 

E 440

Pectina

Quanto basta (tranne per la composta di mela)

 

E 509

Cloruro di calcio

 

Pesci, crostacei e molluschi non lavorati, anche congelati e surgelati

E 333

Citrati di calcio

 

Riso a cottura rapida

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

 

E 472 a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati (esclusi gli oli vergini e gli oli d’oliva), specifici per cuocere e/o friggere o destinati alla preparazione di condimenti per le carni

E270

Acido lattico

quanto basta

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

 

 

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

 

 

E 307

Alfatocoferolo

 

 

E 308

Gammatocoferolo

 

 

E 309

Deltatocoferolo

 

 

E 322

Lecitine

30 g/l

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

10 g/l

 

E 330

Acido citrico

quanto basta

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 332

Citrati di potassio

 

 

E 333

Citrati di calcio

 

 

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

Olio d’oliva raffinato, compreso l’olio di sansa d’oliva

E 307

Alfatocoferolo

200 mg/l

Formaggio stagionato

E 170

Carbonato di calcio

quanto basta

 

E 504

Carbonati di magnesio

 

 

E 509

Cloruro di calcio

 

 

E 575

Gluconedeltalattone

 

Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte

E 260

Acido acetico

quanto basta

 

E 270

Acido lattico

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 575

Gluconedeltalattone

 

 

E 460ii)

Cellulosa in polvere

Quanto basta (solo per il formaggio grattugiato e a fette)

Ortofrutticoli conservati in recipienti

E 260

Acido acetico

quanto basta

 

E 261

Acetato di potassio

 

 

E 262

Acetati di sodio

 

 

E 263

Acetato di calcio

 

 

E 270

Acido lattico

 

 

E 296

Acido malico

 

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 302

Ascorbato di calcio

 

 

E 325

Lattato di sodio

 

 

E 326

Lattato di potassio

 

 

E 327

Lattato di calcio

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 332

Citrati di potassio

 

 

E 333

Citrati di calcio

 

 

E 334

Acido tartarico

 

 

E 335

Tartrati di sodio

 

 

E 336

Tartrati di potassio

 

 

E 337

Tartrato sodico potassico

 

 

E 509

Cloruro di calcio

 

 

E 575

Gluconedeltalattone

 

Gehakt

E 300

Acido ascorbico quanto basta

quanto basta

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 302

Ascorbato di calcio

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 332

Citrati di potassio

 

 

E 333

Citrati di calcio

 

Preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

E 261

Acetato di potassio

quanto basta

 

E 262 (i)

Acetato di sodio

 

 

E 262 (ii)

Diacetato di sodio

 

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 302

Ascorbato di calcio

 

 

E 325

Lattato di sodio

 

 

E 326

Lattato di potassio

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 332

Citrati di potassio

 

 

Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito e/o sale

E 260

Acido acetico

quanto basta

 

E 261

Acetato di potassio

 

 

E 262

Acetati di sodio

 

 

E 263

Acetato di calcio

 

 

E 270

Acido lattico

 

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 302

Ascorbato di calcio

 

 

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

 

 

E 322

Lecitine

 

 

E 325

Lattato di sodio

 

 

E 326

Lattato di potassio

 

 

E 327

Lattato di calcio

 

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

 

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

 

E 472d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

 

E 472e

Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

 

E 472f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

Pain courant francais

E 260

Acido acetico

quanto basta

 

E 261

Acetato di potassio

 

 

E 262

Acetati di sodio

 

 

E 263

Acetato di calcio

 

 

E 270

Acido lattico

 

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 302

Ascorbato di calcio

 

 

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

 

 

E 322

Lecitine

 

 

E 325

Lattato di sodio

 

 

E 326

Lattato di potassio

 

 

E 327

Lattato di calcio

 

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

Pasta fresca

E 270

Acido lattico

quanto basta

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 322

Lecitine

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 334

Acido tartarico

 

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

 

E 575

Gluconedeltalattone

 

Vini e spumanti e mosti d’uva parzialmente fermentati

 

Additivi autorizzati:

 

 

 

in conformità dei regolamenti (CEE) n. 822/87(2), (CEE) n. 4252/88 (3) , (CEE) n. 2332/92 (4) e (CEE) n. 1873/84 (5) e dei relativi, regolamenti di applicazione;

pro memoria

 

 

in conformità del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79.

 

Birra

E 270

Acido lattico

quanto basta

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 414

Gomma d’acacia

 

Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras

E 300

Acido ascorbico

quanto basta

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

Succhi e nettari di frutto della passione e di ananasso

E 440

Pectine

3g/l

Formaggio stagionato a fette e grattugiato

E 170

Carbonato di calcio

quanto basta

 

E 460

Cellulosa

 

 

E 504

Carbonati di magnesio

 

 

E 509

Cloruro di calcio

 

 

E 575

Gluconedeltalattone

 

Burro di panna acida

E 500

Carbonati di sodio

 

 

Latte di capra UHT

E 331

Citrati di sodio

4 g/l

Castagne conservate in liquido

E 410

Farina di semi di carrube

Quanto basta

 

E 412

Gomma di guar

 

 

E 415

Gomma di xanthan

 

 

Prodotti a base di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20%

E 406

Agar-agar

quanto basta

 

E 407

Carragenina

 

 

E 410

Farina di semi di carrube

 

 

E 412

Gomma di guar

 

 

E 415

Gomma di xantan

 

 

E 440

Pectine

 

 

E 460

Cellulosa

 

 

E 466

Carbossimetilcellulosa

 

 

E 471

Mono- e digliceridi di acidi grassi

 

 

E 1404

Amido ossidato

 

 

E 1410

Fosfato di monoamido

 

 

E 1412

Fosfato di diamido

 

 

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

 

 

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

 

 

E 1420

Amido acetilato

 

 

E 1422

Fosfato di diamido idrossipropilato

 

 

E 1440

Amido idrossipropilato

 

 

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

 

 

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

 

 

E 1451

Amido acetilato ossidato

 

 

 

(1) Prodotti di cacao e di cioccolato a ridotto contenuto calorico o senza aggiunta di zuccheri non rientrano nelle disposizioni del presente Allegato.

(2) GU n. L 84 del 27 . 3. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 373 del 31 . 12 . 1988, pag. 59.

(4) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 176 del 3 . 7. 1984, pag. 6.

 

 

Allegato XI - (articolo 15, comma 1)

CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI CONDIZIONATAMENTE AMMESSI [47].

 

     Parte A - Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati

 

N. E

Denominazione

Abbreviazioni

E 200

Acido sorbico

Sa

E 202

Sorbato di potassio

 

E 203

Sorbato di calcio

 

E 210

Acido benzoico

Ba (1)

E 211

Benzoato di sodio

 

E 212

Benzoato di potassio

 

E 213

Benzoato di calcio

 

E 214

p-idrossibenzoato d’etile

PHB

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

 

E 216

p-idrossibenzoato di propile

 

E 217

Propil-p-idrossibenzoato di sodio

 

E 218

p-idrossibenzoato di metile

 

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio

 

     Note

     1. Le dosi di tutte le sostanze succitate sono espresse come acido libero.

     2. Le abbreviazioni usate nelle tabelle hanno il seguente significato:

     Sa + Ba: Sa = Ba usati singolarmente o in combinazione;

     Sa + PHB: Sa e PHB usati singolarmente o in combinazione;

     Sa + Ba + PHB: Sa, Ba e PHB usati singolarmente o in combinazione.

     3. Le dosi d’impiego indicate si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

 

Prodotti alimentari

Dose massima: (mg/kg o mg/l, come più appropriato)

 

Sa

Ba

PHB

Sa + Ba

Sa + PHB

Sa + Ba + PHB

Bevande aromatizzate a base di vino inclusi i prodotti compresi nel regolamento (CEE) n. 1601/91

200

 

 

 

 

 

Bevande aromatizzate analcoliche (2)

300

150

 

250 Sa + 150 Ba

 

 

Concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe

 

 

 

600

 

 

Succo d’uva, non fermentato, per uso sacramentale

 

 

 

2 000

 

 

Vini contemplati nel regolamento (CEE) n. 822/87 (3); vino dealcolizzato; vino di frutta (compresi i prodotti analcolici) "Made wine"; sidro e sidro di pere (compresi i prodotti analcolici)

200

 

 

 

 

 

Sod ... Saft o Soder ... Saft

500

200

 

 

 

 

Birra analcolica in fusto

 

200

 

 

 

 

Idromele

200

 

 

 

 

 

Bevande alcooliche con titolo alcolometrico volumico inferiore al 15%

200

200

 

400

 

 

Farciture dei ravioli e prodotti simili

1 000

 

 

 

 

 

Confetture, gelatine e marmellate a basso contenuto di zucchero e prodotti analoghi a ridotto contenuto calorico ovvero privi di zucchero e altre creme da spalmare a base di frutta

 

500

 

1 000

 

 

Marmeladas

 

 

 

 

 

 

Frutti e ortaggi canditi, cristallizzati e glassati

 

 

 

1 000

 

 

Frutta essiccata

1 000

 

 

 

 

 

Frugtgrod e Rote Grutze

1 000

500

 

 

 

 

Preparazioni di frutta e ortaggi comprese le salse a base di frutta, ad esclusione di purea, spuma, composta, insalate e prodotti simili in recipienti

1 000

 

 

 

 

 

Ortaggi sottaceto, in salamoia o sott’olio (escluse le olive)

 

 

 

2 000

 

 

Pasta di patate e patate a fette precotte

2 000

 

 

 

 

 

Gnocchi

1 000

 

 

 

 

 

Polenta

200

 

 

 

 

 

Olive e preparazioni a base di olive

1 000

500

 

1000

 

 

Rivestimenti di gelatina di prodotti a base di carne (cotti, salati e stagionati o essiccati), Patè

 

 

 

 

1 000

 

Trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccati o stagionati

 

 

 

 

 

quanto basta

Prodotti alimentari

Dose massima: (mg/kg o mg/l, come più appropriato)

 

Sa

Ba

PHB

Sa + Ba

Sa + PHB

Sa + Ba + PHB

Prodotti a base di pesce semiconservati, compresi i prodotti a base di uova di pesce

 

 

 

2 000

 

 

Pesce salato ed essiccato

 

 

 

200

 

 

Gamberetti cotti

 

 

 

2 000

 

 

Crangon crangon e Crangon vulgaris, cotto

 

 

 

6 000

 

 

Formaggio preconfezionato a fette

1 000

 

 

 

 

 

Formaggio non stagionato

1 000

 

 

 

 

 

Formaggio fuso

2 000

 

 

 

 

 

Formaggio a strati e fomaggio con aggiunta di prodotti alimentari

1 000

 

 

 

 

 

Dessert a base di latte e derivati senza trattamento termico

 

 

 

300

 

 

Latte cagliato

1 000

 

 

 

 

 

Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero)

 

 

 

5 000

 

 

Prodotti a base di uova, disidratati, concentrati, congelati o surgelati

1 000

 

 

 

 

 

Pane a fette preconfezionato e pane di segala

2 000

 

 

 

 

 

Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio

2 000

 

 

 

 

 

Prodotti da forno fini con attività dell’acqua superiore a 0,65

2 000

 

 

 

 

 

Spuntini a base di cereali o di patate e frutta a guscio ricoperta

 

 

 

 

1 000 (max. 300 PHB)

 

Pastelle

2 000

 

 

 

 

 

Prodotti della confetteria anche a base di cacao (cioccolato escluso)

2 000

 

 

 

 

1 500 (max. 300 PHB)

Gomma da masticare

 

 

 

1 500

 

 

Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frappé e gelati; prodotti simili)

1 000

 

 

 

 

 

Emulsioni di grassi con contenuto di grassi pari o superiore al 60% (escluso il burro)

1 000

 

 

 

 

 

Emulsioni di grassi con contenuto di grassi inferiore al 60%

2 000

 

 

 

 

 

Salse emulsionate con contenuto di grassi pari o superiore al 60%

1 000

500

 

1000

 

 

Salse emulsionate con contenuto di grassi inferiore al 60%

2 000

1000

 

2000

 

 

Salse non emulsionate

 

 

 

1 000

 

 

Insalate preparate

 

 

 

1 500

 

 

Senape

 

 

 

1 000

 

 

Condimenti

 

 

 

1 000

 

 

Zuppe liquide e brodi (esclusi i prodotti in scatola)

 

 

 

500

 

 

Gelatina animale

1 000

500

 

 

 

 

Integratori alimentari dietetici liquidi

 

 

 

 

 

2 000

Alimenti dietetici per scopi medici speciali esclusi i cibi per lattanti o bambini nella prima infanzia contemplati nel D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 111 Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l’intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

 

 

 

1 500

 

 

Caglio o presame

 

10000 (4)

10000 (4)

 

 

 

Preparazioni di chimosina microbica da DNA ricombinante in forma liquida.

 

10000 (5)

10000 (5)

 

 

 

(1) L’acido benzoico può essere presente in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione.

(2) Escluse le bevande a base di latte e derivati.

(3) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(4) Singolarmente o in combinazione calcolato sul presame liquido di titolo 1:10.000 e nel presame in polvere di titolo 1:100.000.

(5) Singolarmente o in combinazione.

 

Dose massima (mg/kg o mg/l, come più appropriato)

 

Prodotti alimentari

Sa

Ba

PHB

Sa+Ba

Sa+PHB

Sa+Ba+PHB

... Mehu e Makeutettu...Mehu

500

200

 

 

 

 

Surrogati di carne, pesce, crostacei, cefalopodi e formaggio a base di proteine

2000

 

 

 

 

 

Dulce de membrillo

 

1000

 

 

 

 

Marmelada

 

 

 

1500

 

 

Ostkaka

2000

 

 

 

 

 

Pasha

1000

 

 

 

 

 

Semmelknödelteig

2000

 

 

 

 

 

Formaggio, e prodotti analoghi al formaggio (unicamente trattamento superficiale)

quanto basta

 

 

 

 

 

Barbabietole rosse cotte

 

2000

 

 

 

 

Rivestimenti a base di collagene con attività dell’acqua superiore a 0,6

quanto basta

 

 

 

 

 

 

Code di gamberi di fiume europei cotte e molluschi cotti marinati e preconfezionati

2000

 

 

 

 

 

Aromi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500

 

 

 

Surrogati di prodotti ittici a base di alghe

1.000

500

 

 

 

 

Birra in fusto contenente oltre lo 0,5% di zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi/concentrati di frutta

200

200

 

400

 

 

Agrumi freschi non sbucciati (solo trattamento superficiale)

 

 

 

 

 

 

Integratori alimentari come definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE) presentati in forma essiccata contenenti preparati di vitamina A e combinazioni di vitamina A e D

 

 

 

1.000 nel prodotto pronto all'uso

 

 

 

 

     Parte B - Anidride solforosa e solfiti

 

N. E

Denominazione

E 220

Anidride solforosa

E 221

Solfito di sodio

E 222

Sodio bisolfito

E 223

Metabisolfito di sodio

E 224

Metabisolfito di potassio

E 226

Solfito di calcio

E 227

Calcio bisolfito

E 228

Potassio solfito acido

     Note

     1. I livelli massimi sono espressi in mg/kg o mg/l di SO2, come più appropriato e riguardano la quantità totale, proveniente da tutte le fonti.

     2. L’SO2 ad una concentrazione non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l non si considera presente.

Prodotti alimentari

Dose massima (mg/kg o mg/l, come più appropriato) espresso come SO2

"Burger mear" con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4%

450

Breakfast sausages

450

Longaniza fresca e butifarra fresca

450

Pesci delle specie gadidi salati essiccati

200

Crostacei e cefalopodi

 

- freschi, congelati e surgelati

150 (*)

- crostacei, famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi:

 

- fino a 80 unità

150 (*)

- tra 80 e 120 unità

200 (*)

- più di 120 unità

300 (*)

- cotti

50 (*)

Biscotti secchi

50

Amidi (esclusi quelli per gli alimenti per lo svezzamento, per lattanti e per la prima infanzia)

50

Sago

30

Orzo perlato

30

Patate disidratate

400

Spuntini a base di patate e cereali

50

Patate pelate

50

Patate lavorate (incluse le patate congelate e surgelate)

100

Pasta di patate

100

Ortaggi bianchi essiccati

400

Ortaggi bianchi lavorati (compresi gli ortaggi bianchi congelati e surgelati)

50

Zenzero essiccato

150

Pomodori essiccati

200

Polpa di barbaforte

800

Polpa di cipolla, aglio e scalogno

300

Ortaggi e frutti sottaceto, sott’olio o in salamoia (escluse le olive ed i peperoni gialli in salamoia)

100

Peperoni gialli in salamoia

500

Funghi lavorati (compresi i funghi surgelati e congelati)

50

Funghi secchi

100

Frutta essiccata:

 

- albicocche, pesche, uva, prugne e fichi

2000

- banane

1000

- mele e pere

600

- altri (compresa la frutta a guscio)

500

Cocco essiccato

50

Frutta, ortaggi, angelica e scorze di agrumi canditi, cristallizzati o glassati

100

Confettura, gelatina e marmellata citate nel D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401 (ad eccezione della confettura e della gelatina extra) ed altre simili creme di frutta da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico

50

Jams, jellies e marmelades di frutta trattata con solfiti

100

Farciture per torte a base di frutta

100

Condimenti a base di succo d’agrumi

200

Succo d’uva concentrato per la produzione casalinga di vino

200

Mostarda di frutta

100

Estratto gelificante di frutta, pectina liquida destinati al consumatore finale

800

Ciliegie a polpa bianca in barattolo, frutta secca reidratata e litchi

100

Limoni affettati in barattolo

250

Zuccheri ai sensi della L. 31 marzo 1980, n. 139 tranne lo sciroppo di glucosio, disidratato o no

10

Sciroppo di glucosio, disidratato o no

20

Melasse

70

Altri zuccheri

40

Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frappé e gelati; prodotti simili)

40

Succo di arancia, pompelmo, mela e ananasso da consumarsi sfuso nei servizi di ristorazione

50

Succo di limetta o limone

350

Concentrati a base di succo di frutta, contenenti non meno del 2,5% di orzo (Barley water)

350

Altri concentrati a base di succo di frutta o di frutta sminuzzata; Capilé groselha

250

Bevande analcoliche aromatizzate contenenti succo di frutta

20 (solo residui dai concentrati)

Bevande analcoliche aromatizzate contenenti almeno 235 g/l di sciroppo di glucosio

50

Succo d’uva, non fermentato, per uso sacramentale

70

Prodotti della confetteria a base di sciroppo di glucosio

50 (solo residui da sciroppo di glucosio)

Birra, inclusa la birra a bassa gradazione alcolica e la birra analcolica

20

Birra con una seconda fermentazione in fusto

50

Vini

ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 822/87, (CEE) n. 4252/88, (CEE) n. 2332/92 e (CEE) n. 1873/84 e dei relativi regolamenti di applicazione;

 

(pro memoria) ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

Vino dealcolizzato

200

Made wine

260

Sidro, sidro di pere, vino di frutta, vino di frutta spumante (compresi i prodotti analcolici)

200

Idromele

200

Aceto di fermentazione

170

Senape, esclusa la senape di Digione

250

Senape di Digione

500

Gelatina animale

50

Surrogati di carne, di pesce e di crostacei a base di proteine

200

Frutta a guscio marinata

50

Granturco dolce confenzionato sotto vuoto

100

Bevande alcoliche contenenti pere intere

50

(*) Nelle parti commestibili.

 

Mirtilli (solo Vaccinium corymbosum)

10

Cannella (solo Cinnamomum ceylanicum)

150

 

 

     Parte C - Altri conservanti

 

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima

[E 231

E 232

Ortofenilfenolo Ortofenilfenolo sodico

Trattamento superficiale degli agrumi

12 mg/kg singolarmente o in combinazione, espressi come ortofenilfenolo] [48]

E 234

Nisina (*)

Budini di semolino e di tapioca e prodotti affini

3 mg/kg

 

 

Formaggio stagionato e formaggio fuso

12,5 mg/kg

 

 

Clotted cream

10 mg/kg

 

 

Mascarpone

10 mg/kg

 

 

Uova liquide pastorizzate (albume, tuorlo o uovo intero)

6,25 mg/l

 

(*) Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione.

 

 

 

Mascarpone

10 mg/kg

E 235

Natamicina

Trattamento superficiale di

1 mg/dm2di superficie (a non più di 5 mm dalla superficie)

 

 

- formaggio duro, semiduro e semimolle

 

 

 

- insaccati salti, essiccati o stagionati

 

E 239

Esametilentetramina

Formaggio Provolone

25 mg/kg di residuo, espressi come formaldeide

E 242

Dimetildi-carbonato

Bevande aromatizzate analcoliche

250 mg/l di quantità introdotta, residui non rilevabili

 

 

Vino dealcolizzato

 

 

 

Concentrato di tè liquido

 

 

 

 

 

E 284

Acido borico

Uova di storione (caviale)

4 g/kg espressi come acido borico

E 285

Tetraborato di sodio (borace)

 

 

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Quantità introdotta indicativa

Residuo

 

 

 

mg/kg

E 249

Nitrito di potassio (2)

Prodotti a base di carne, non trattati termicamente, salati e stagionati o essiccati

150 (3)

50 (4)

E 250

Nitrito di sodio (2)

Altri prodotti a base di carne salati

150 (3)

100 (4)

 

 

Prodotti a base di carne, in scatola

 

 

 

 

Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras

 

 

 

 

Pancetta salata o affumicata

 

175 (4)

E 251

Nitrato di sodio

Prodotti a base di carne, salati

300

250 (5)

 

 

Prodotti a base di carne, in scatola

 

 

 

 

Fois gras, foie gras entier, blocs de foi gras

50 (*)

 

E 252

Nitrato di potassio

Formaggio duro, semiduro e semimolle

 

50 (5)

 

 

Prodotti analoghi al formaggio, a base di latte e derivati

 

 

 

 

Fois gras, foie gras entier, blocs de foi gras

50 (*)

 

 

 

Aringhe e spratti marinati

 

200 (6)

(*) Espressa come Na NO3

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima

E 280

Acido propionico

Pane a fette preconfezionato e pane di segale

3 000 mg/kg espressi come acido propionico

E 281

Propionato di sodio

Pane a ridotto contenuto calorico

2 000 mg/kg espressi come acido propionico

E 282

Propionato di calcio

Pane semicotto preconfezionato

 

E 283

Propionato di potassio (7)

Prodotti da forno fini preconfezionati (compresa la confetteria a base di farina) con una attività dell’acqua superiore di 0,65

 

 

 

Rolls, buns e pitta preconfezionati

 

 

 

Christmas pudding

1 000 mg/kg espressi come acido propionico

 

 

Pane preconfezionato

 

 

 

Polsebrod, boller e dansk flutes preconfezionati

200 mg/Kg espressi come acido propionico

 

 

Formaggi e prodotti analoghi a formaggi (solo trattamento superficiale)

quanto basta

E 1105

Lisozima

Formaggio stagionato

quanto basta

 

 

Vino in conformità al regolamento (CE n. 1493/1999 (*) e al relativo regolamento d'applicazione (CE) n. 1622/2000 (**)

(pro memoria)

 

(1) Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione.

(2) Se etichettato “per uso alimentare”, il nitrito può venire venduto solo in miscela con sale o con sostituto del sale.

(3) Espressa come NaNo2.

(4) Quantità residua al punto di vendita al consumatore finale, espressa come NaNo2.

(5) Espressa come NaNo3.

(6) Quantità residua, incluso il nitrito formato dal nitrato, espressa come NaNo2.

(7) L’acido propionico e i suoi tali possono essere presenti in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione.

     (*) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GUCE serie L n. 179 del 14.7.1999, pag. 1.) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GUCE serie L n. 262 del 14.10.2003, pag. 13).

     (**) Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GUCE serie L n. 194 del 31.7.2000, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003 (GUCE serie L n. 201 dell'8.8.2003, pag. 9).

 

     Parte D - Altri antiossidanti

     Nota

     1. L’asterisco in tabella si riferisce alla regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallati, BHA e BHT, le singole dosi devono venire ridotte in modo proporzionale.

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima mg/kg

E 310

Gallato di propile

Grassi e oli per la preparazione professionale di prodotti alimentari trattati termicamente

200* (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione)

E 311

Gallato d’ottile

Olio e grasso per frittura, escluso l’olio di sansa di oliva

100* (BHT)

E 312

Gallato di dodecile

Strutto, olio di pesce, grasso di bovini, di pollame e di ovini

ambedue espressi sul grasso

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)

Preparazioni per torte

200 (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione)

E 321

Butilidrossitoluene (BHT)

Spuntini a base di cereali

 

 

 

Latte in polvere per distributori automatici

 

 

 

Zuppe e brodi disidratati

 

 

 

Salse

 

 

 

Carne disidratata

espressi sul grasso

 

 

Frutta a guscio lavorata

 

 

 

Condimenti e insaporitori

 

 

 

Cereali precotti

 

 

 

Patate disidratate

25 (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione)

 

 

Gomma da masticare

400 (gallati, BHT e BHA, singolarmente o in combinazione)

 

 

Integratori dietetici

 

E 315

Acido eritorbico

Prodotti a base di carne salati e stagionati e conserve di carne

500 espressi come acido eritorbico

E 316

Eritorbato di sodio

 

 

 

 

Conserve e semiconserve di pesce

1 500 espressi come acido eritorbico

 

 

Pesce a pelle rossa congelato e surgelato

 

 

E 310

Gallato di propile

Oli essenziali

1000 mg/kg (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione)

E 311

Gallato d'ottile

 

 

E 312

Gallato di dodecile

 

 

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)

Aromi tranne gli oli essenziali

100 mg/kg (gallati, singolarmente o in combinazione) oppure 200 mg/kg (BHA)

 

E 392

Estratti di rosmarino

Oli vegetali (oli vergini e oli d'oliva esclusi) e grassi se il contenuto di acidi grassi polinsaturi è superiore al 15% p/p degli acidi grassi totali, per l'uso in prodotti alimentari non sottoposti a trattamento termico

30 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

 

Espresso in base ai grassi

 

 

Oli di pesce e di alghe

50 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

 

Espresso in base ai grassi

 

 

Grasso bovino, grasso di pollame, grasso ovino e grasso di maiale

 

 

 

Grassi e oli per la preparazione professionale di prodotti alimentari trattati termicamente

 

 

 

Olio e grasso per frittura, esclusi l'olio d'oliva e l'olio di sansa di oliva

 

 

 

Snacks (a base di cereali, patate o amidi)

 

 

 

Salse

100 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

 

Espresso in base ai grassi

 

 

Prodotti da forno fini

200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

 

Espresso in base ai grassi

 

 

Integratori alimentari quali definiti nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)

400 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Patate granulate disidratate

200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Prodotti a base di uova

 

 

 

Gomma da masticare

 

 

 

Latte in polvere per distributori automatici

200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Condimenti e spezie

Espresso in base ai grassi

 

 

Frutta a guscio lavorata

 

 

 

Zuppe e brodi disidratati

50 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Carne disidratata

150 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Prodotti a base di carne e pesce, esclusi carne disidratata e salsiccia essiccata

150 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

 

Espresso in base ai grassi

 

 

Salsiccia essiccata

100 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Aromi

1.000 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Latte in polvere per la produzione di gelato

30 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Allegato XII - (articolo 15, comma 1)

ALTRI ADDITIVI AMMESSI [49].

 

     Le dosi massime d’impiego si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

 

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima

E 297

Acido fumarico

(Pro memoria)

 

 

 

Vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

 

 

 

Ripieni e guarnizioni per prodotti da forno fini

2,5 g/kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di zucchero

1 g/kg

 

 

Dessert di aspetto gelatinoso

4 g/kg

 

 

Dessert aromatizzati alla frutta

 

 

 

Miscele essiccate in polvere per dessert

 

 

 

Polveri solubili per bevande a base di frutta

1 g/l

 

 

Prodotti solubili per la preparazione di tè aromatizzato e infusioni d’erbe

1 g/Kg

 

 

Gomma da masticare

2 g/kg

 

Nelle applicazioni che seguono, la dose massima indicata (espressa come P2O5) di acido fosforico e dei fosfati E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 ed E 452 può essere addizionata singolarmente o in combinazione

 

E 338

Acido fosforico

Bevande aromatizzate analcoliche

700 mg/l (1)

 

 

Aromi

40 g/kg

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

E 339

Fosfati di sodio

 

1 g/l

 

I) Fosfato monosodico

Latte sterilizzato e UHT

1 g/l

 

II) Fosfato disodico

Frutti canditi

800 mg/Kg

 

III) Fosfato trisodico

Preparati a base di frutta

800 mg/Kg

 

 

Aromi

40 g/kg

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

E 340

Fosfati di potassio

 

1g/Kg

 

i) Fosfato monopotassico

Latte parzialmente disidratato contenente meno del 28% di materia secca

1,5 g/Kg

 

ii) Fosfato dipotassico

Latte parzialmente disidratato contenente più del 28% di materia secca

2,5 g/Kg

 

iii) Fosfato tripotassico

Latte disidratato e latte scremato disidratato

2,5 g/kg

 

 

Aromi

40 g/kg

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

E 341

Fosfati di calcio

 

quanto basta

 

i) Fosfato monocalcico

Panna pastorizzata, sterilizzata e UHT

5 g/Kg

 

ii) Fosfato dicalcico

Panna montata e prodotti analoghi a base di grasso vegetale

5 g/Kg

 

iii) Fosfato tricalcico

Formaggio non stagionato (esclusa la mozzarella)

2 g/Kg

 

 

Aromi

40 g/kg

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

E 343

Fosfati di magnesio

 

 

 

i) Fosfato di magnesio

Formaggio fuso e prodotti analoghi

20 g/Kg

 

ii) Fosfato di dimagnesio

Prodotti a base di carne

5 g/Kg

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

E 450

Difosfati

 

1 g/kg

 

I) Difosfato disodico

Bevande per sportivi e acque da tavola preparate

0,5 g/l

 

II) Difosfato trisodico

Integratori alimentari

quanto basta

 

III) Difosfato tetrasodico

Sale e suoi succedanei

10 g/Kg

 

V) Difosfato tetrapotassico

Bevande a base di proteine vegetali

20 g/l

 

VI) Difosfato dicalcico

Preparati per la macchiatura di bevande

30 g/Kg

 

VII) Diidrogenodifosfato di calcio

Preparati per la macchiatura di bevande per distributori automatici

50 g/Kg

 

 

Aromi

40 g/kg

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

E 451

Trifosfati

 

 

 

I) Trifosfato pentasodico

Gelati

1 g/Kg

 

II) Trifosfato pentapotassico

Dessert

3 g/Kg

 

 

Aromi

40 g/kg

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

E 452

Polifosfati

 

quanto basta (2)

 

I) Polifosfato di sodio

Miscele essicate in polvere per dessert

7 g/Kg

 

II) Polifosfato di potassio

Prodotti da forno fini

20 g/Kg

 

III) Polifosfato di sodio e calcio

Farina

2,5 g/Kg

 

 

Farina in miscela con lievito

20 g/Kg

 

 

Soda bread

20 g/Kg

 

 

Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero)

10 g/Kg

 

 

Salse

5 g/Kg

 

 

Zuppe e brodi

3 g/Kg

 

 

Tè solubile e infusioni d’erbe solubili

2 g/Kg

 

 

Gomma da masticare

quanto basta

 

 

Prodotti alimentari essicati in polvere

10 g/Kg

 

 

Bevande al cioccolato e al malto a base di latte e derivati

2 g/l

 

 

Bevande alcoliche, esclusi vino e birra

1 g/l

 

 

Cereali da colazione

5 g/Kg

 

 

Spuntini

5 g/Kg

 

 

Surimi

1 g/Kg

 

 

Pasta di pesci e crostacei

5 g/Kg

 

 

Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frullati e gelati; prodotti analoghi)

3 g/Kg

 

 

Preparati speciali per particolari usi nutrizionali

5 g/Kg

 

 

Agenti di rivestimento per prodotti a base di carne e prodotti vegetali

4 g/Kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di zucchero

5 g/Kg

 

 

Zucchero a velo

10 g/Kg

 

 

Noodles

2g/Kg

 

 

Pastelle

12 g/Kg

 

 

Filetti di pesce non lavorato, congelato o surgelato

5 g/Kg

 

 

Molluschi e crostacei congelati o surgelati, lavorati e non lavorati

5 g/Kg

 

 

Prodotti lavorati a base di patate (inclusi i prodotti lavorati congelati, surgelati, refrigerati o essicati) e patate prefritte congelate e surgelate

5 g/Kg

 

 

Grassi da spalmare, escluso il burro

5 g/Kg

 

 

Burro di panna acida

2 g/Kg

 

 

Prodotti a base di crostacei in scatola

1 g/Kg

 

 

Emulsione a base acquosa in aerosol per il rivestimento di teglie da forno

30 g/Kg

 

 

Bevande a base di caffè per distributori automatici

g/l

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

 

 

Aromi

40 g/kg

 

 

 

 

E 431

40) Stearato di poliossietilene

(Pro memoria)

 

 

 

Vino conformemente al regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

 

E 353

Acido metatartarico

Vino conformemente ai regolamenti (CEE) n. 822/87(CEE) n. 4252/88, (CEE) n1873/84 e (CEE) n. 2332/92 e ai relativi regolamenti di applicazione

 

 

 

Made wine

100 mg/l

E 355

Acido adipico

Ripieni e guarnizioni per prodotti da forno fini

2 g/kg

E 356

Adipato di sodio

Miscele essiccate in polvere per dessert

1 g/kg

E 357

Adipato di potassio

Dessert di aspetto gelatinoso

6 g/kg

 

 

Dessert aromatizzati alla frutta

1 g/kg

 

 

Polveri per la preparazione casalinga di bevande

10 g/l espressi come acido adipico

E 363

Acido succinico

Dessert

6 g/kg

 

 

Zuppe e brodi

5 g/kg

 

 

Polveri per la preparazione casalinga di bevande

3 g/l

E 385

Etilendiamminotetraacetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

Salse emulsionate

75 mg/kg

 

 

Legumi, funghi e carciofi in scatola o in barattolo

250 mg/kg

 

 

Crostacei e molluschi in scatola o in barattolo

75 mg/kg

 

 

Pesce in scatola o in barattolo

75 mg/kg

 

 

Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore di grassi pari o inferiore al 41%

100 mg/kg

 

 

Crostacei congelati e surgelati

75 mg/kg

E 405

Alginato di 1.2 propandiolo

Emulsioni di grassi

3 g/kg

 

 

Prodotti da forni fini

2 g/kg

 

 

Ripieni, guarnizioni e coperture per prodotti da forno fini e dessert

5 g/kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di zucchero

1,5 g/kg

 

 

Gelati a base di acqua

3 g/kg

 

 

Spuntini a base di cereali e patate

3 g/kg

 

 

Salse

8 g/kg

 

 

Birra

100 mg/l

 

 

Gomma da masticare

5 g/kg

 

 

Preparazioni di frutta e verdura

5 g/kg

 

 

Bevande aromatizzate analcoliche

300 mg/l

 

 

Liquori emulsionanti

10 g/l

 

 

Alimenti dietetici per scopi medici speciali Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l’intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

1,2 g/kg

 

 

Integratori alimentari dietetici

1 g/kg

 

 

Sidro, escluso cidre bouchè

100mg/l

E 416

Gomma di karaya

Spuntini a base di cereali e patate

5 g/kg

 

 

Rivestimenti per frutta a guscio

10 g/kg

 

 

Ripieni, guarnizioni e coperture per prodotti da forno fini

5 g/kg

 

 

Dessert

6 g/kg

 

 

Salse emulsionate

10 g/kg

 

 

Liquori a base di uova

10 g/l

 

 

Integratori dietetici

quanto basta

 

 

Gomma da masticare

5 g/kg

 

 

Aromi

50 g/kg

E 420

Sorbitolo

Prodotti alimentari in generale, escluse le bevande e quei prodotti alimentari che sono menzionati all’articolo 15, comma 3

quanto basta

 

i) Sorbitolo

 

 

 

ii) Sciroppo di sorbitolo

 

 

E 421

Mannitolo

 

 

E 953

Isomalto

Pesci, crostacei, molluschi e cefalopodi, non lavorati congelati o surgelati

(per scopi diversi dalla edulcorazione)

E 965

Maltitolo

 

 

 

i) Maltitolo

 

 

 

ii) Sciroppo di maltitolo

 

 

E 966

Lattitolo

 

 

E 967

Xilitolo

Liquori

 

E 432

Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

Prodotti da forno fini

3 g/kg

E 433

Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

Emulsioni di grasso per cottura al forno

10 g/kg

E 434

Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

Analoghi di latte e panna

5 g/kg

E 435

Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

Gelati

1 g/kg

E 436

Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)

Dessert

3 g/kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di zucchero

1 g/kg

 

 

Salse emulsionate

5 g/kg

 

 

Zuppe

1 g/kg