| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
| Capitolo: | 46.11 servizio di leva |
| Data: | 12/07/1962 |
| Numero: | 1111 |
| Sommario |
| Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma il 24 [...] |
| Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 13 della Convenzione stessa. |
§ 46.11.15 - Legge 12 luglio 1962, n. 1111.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma il 24 gennaio 1961.
(G.U. 11 agosto 1962, n. 202)
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi concernente il servizio militare in caso di doppia cittadinanza, conclusa a Roma il 24 gennaio 1961.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'art. 13 della Convenzione stessa.