| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.9 polizia di Stato | 
| Data: | 25/11/1957 | 
| Numero: | 1138 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'indennità di servizio speciale prevista dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica [...] | 
| Art. 2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 228.000.000 annue, si farà fronte nell'esercizio 1956-57 per lire 188.000.000 [...] | 
§ 46.9.54 - Legge 25 novembre 1957, n. 1138. [1]
Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza.
(G.U. 7 dicembre 1957, n. 303)
     L'indennità di servizio speciale prevista dall'art. 187 del 
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						 Celibi  | 
					
						 Ammogliati  | 
				
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						 Ispettori generali capi  | 
					
						 L.  | 
					
						 240.000  | 
					
						 360.000  | 
				
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						 Questori  | 
					
						 "  | 
					
						 230.000  | 
					
						 350.000  | 
				
| 
						 Vice questori  | 
					
						 "  | 
					
						 220.000  | 
					
						 340.000  | 
				
| 
						 Commissari capi  | 
					
						 "  | 
					
						 210.000  | 
					
						 325.000  | 
				
| 
						 Commissari  | 
					
						 "  | 
					
						 195.000  | 
					
						 310.000  | 
				
| 
						 Commissari aggiunti  | 
					
						 "  | 
					
						 160.000  | 
					
						 285.000  | 
				
| 
						 Vice commissari e vice commissari in prova  | 
					
						 "  | 
					
						 125.000  | 
					
						 250.000  | 
				
Le misure dell'indennità previste dal precedente comma per i funzionari di pubblica sicurezza ammogliati sono dovute anche al personale vedovo o celibe con figli legittimi o legittimati o figliastri, minori o inabili al lavoro ed a carico, ovvero con figli naturali legalmente riconosciuti, adottivi o affiliati, minori o inabili al lavoro ed a carico.
     L'indennità suddetta è computabile agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per i singoli gradi, dall'art. 187 del 
Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 228.000.000 annue, si farà fronte nell'esercizio 1956-57 per lire 188.000.000 con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per l'esercizio stesso e, per lire 40.000.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio 1956-57.
All'onere relativo all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del