§ 80.9.1245 - D.P.C.M. 11 marzo 2026, n. 43.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, di riorganizzazione del Ministero [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:11/03/2026
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
Art. 2.  Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
Art. 3.  Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
Art. 4.  Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
Art. 5.  Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
Art. 6.  Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
Art. 7.  Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
Art. 8.  Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186
Art. 9.  Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
Art. 10.  Dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 11.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.1245 - D.P.C.M. 11 marzo 2026, n. 43.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(G.U. 3 aprile 2026, n. 78)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 1, comma 2, 41, 42, 43 a 44;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

     Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

     Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e, in particolare, l'articolo 37;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

     Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in particolare, gli articoli 12 e 13;

     Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie»;

     Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, gli articoli 5 e 13;

     Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», e, in particolare, gli articoli 186 e 223;

     Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», e, in particolare, l'articolo 6, commi 6-ter e 6-septies;

     Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio» e, in particolare, l'articolo 5;

     Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148» e, in particolare, l'articolo 11;

     Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

     Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, gli articoli 18, comma 1, lettera a), 20, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024, n. 2199, con il quale sono stati definiti funzioni e compiti degli uffici dirigenziali di seconda fascia del Ministero;

     Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024;

     Considerato, pertanto, necessario procedere alla modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, e della Tabella A allegata al medesimo regolamento relativa alla dotazione organica del Ministero, al fine di adeguarlo alle disposizioni sopra riportate che hanno previsto l'incremento della citata dotazione organica;

     Vista l'informativa alle Organizzazioni sindacali del provvedimento di riorganizzazione del Ministero resa nell'incontro tenutosi il 6 novembre 2025;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2026;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 marzo 2026;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

     1. All'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, le parole «sette provveditorati interregionali» sono sostituite dalle seguenti: «nove provveditorati regionali e interregionali».

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

     1. All'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, le parole «Provveditorati interregionali» sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorati regionali e interregionali».

 

     Art. 3. Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

     1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8-bis. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, opera, alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, cui è preposto un dirigente di livello non generale nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del citato regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonchè per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS.».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

     1. All'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, alinea, dopo le parole «Direzione generale per gli affari legali» sono inserite le seguenti: «, societari»;

     b) al comma 5, dopo le parole «Direzione generale per gli affari legali» sono inserite le seguenti: «, societari».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

     1. All'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Costituiscono strutture decentrate del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, i Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono:

     a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;

     b) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la Lombardia, con sede in Milano;

     c) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna;

     d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;

     e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Toscana, Marche e Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;

     f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;

     g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Campania e Molise con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;

     h) Provveditorato interregionale per le regioni Puglia e Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;

     i) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Sicilia e Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.»;

     b) al comma 2, dopo la parola: «Provveditorato» sono inserite le seguenti: «regionale e»;

     c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «I Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche».

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

     1. All'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «Provveditorati interregionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorati regionali e interregionali»;

     b) al comma 2, lettera m), dopo le parole: «Direzione generale per gli affari legali» è inserita la seguente: «, societari»;

     c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

     1. All'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) ai commi 1 e 8, le parole «Provveditorati interregionali» sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorati regionali e interregionali»;

     b) al comma 2, le parole «Provveditorato interregionale» sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorato regionale e interregionale»;

     c) ai commi 3 e 6, la parola: «interregionale», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «regionale o interregionale»;

     d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organizzazione dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche».

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186

     1. All'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quarantatrè» e la parola: «duecentoundici» è sostituita dalla seguente: «duecentodiciotto»;

     b) al comma 3, le parole «, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,» sono soppresse.

 

     Art. 9. Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale

     1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero oggetto di riorganizzazione, nonchè alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 10. Dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

     1. La Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie e finali

     1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 9, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale in conformità alle competenze del rispettivo settore di attribuzione.

     2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture organizzative interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente regolamento, i corrispondenti incarichi dirigenziali, nonchè le assegnazioni di personale non dirigenziale in servizio presso le predette strutture, sono fatti salvi fino all'effettiva definizione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi.

     3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2026  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energentica, n. 674

 

     Allegato

     (articolo 10, comma 1)

 

     Tabella A

     Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dotazione organica

 

Dirigenti di livello generale

43*

Dirigenti di livello non generale

218**

Totali dirigenti

261

Area Elevate Professionalità

110

Area Funzionari

3.699

Area Assistenti

3.527

Area Operatori

88

Totale Aree

7.424

Totale complessivo

7.685

 

*di cui un numero fino a tre per lo svolgimento degli incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 6, del relativo regolamento, ove conferiti, e uno presso il Nucleo di cui all’articolo 6, comma 6-septies, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.

**di cui un numero non superiore a sette presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del relativo regolamento, uno nell'ambito della Struttura tecnica permanente per la misurazione delle performance, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del medesimo regolamento e tre presso il Nucleo di cui all’articolo 6, comma 6-septies, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.