| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
| Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
| Data: | 11/03/2026 |
| Numero: | 43 |
| Sommario |
| Art. 1. Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 |
| Art. 2. Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 |
| Art. 3. Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 |
| Art. 4. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 |
| Art. 5. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 |
| Art. 6. Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 |
| Art. 7. Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 |
| Art. 8. Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 |
| Art. 9. Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale |
| Art. 10. Dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
| Art. 11. Disposizioni transitorie e finali |
§ 80.9.1245 - D.P.C.M. 11 marzo 2026, n. 43.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(G.U. 3 aprile 2026, n. 78)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2024, n. 2199, con il quale sono stati definiti funzioni e compiti degli uffici dirigenziali di seconda fascia del Ministero;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024;
Considerato, pertanto, necessario procedere alla modifica del regolamento di cui al
Vista l'informativa alle Organizzazioni sindacali del provvedimento di riorganizzazione del Ministero resa nell'incontro tenutosi il 6 novembre 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2026;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 marzo 2026;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifica all'articolo 2 del
1. All'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al
Art. 2. Modifica all'articolo 5 del
1. All'articolo 5, comma 2, lettera b), del
Art. 3. Modifica all'articolo 6 del
1. All'articolo 6 del
«8-bis. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, opera, alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del
Art. 4. Modifiche all'articolo 7 del
1. All'articolo 7 del
a) al comma 4, alinea, dopo le parole «Direzione generale per gli affari legali» sono inserite le seguenti: «, societari»;
b) al comma 5, dopo le parole «Direzione generale per gli affari legali» sono inserite le seguenti: «, societari».
Art. 5. Modifiche all'articolo 8 del
1. All'articolo 8 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono strutture decentrate del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, i Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono:
a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;
b) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per la Lombardia, con sede in Milano;
c) Provveditorato regionale per le opere pubbliche per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna;
d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Toscana, Marche e Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;
f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;
g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Campania e Molise con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;
h) Provveditorato interregionale per le regioni Puglia e Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;
i) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Sicilia e Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.»;
b) al comma 2, dopo la parola: «Provveditorato» sono inserite le seguenti: «regionale e»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «I Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche».
Art. 6. Modifiche all'articolo 9 del
1. All'articolo 9 del
a) le parole: «Provveditorati interregionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorati regionali e interregionali»;
b) al comma 2, lettera m), dopo le parole: «Direzione generale per gli affari legali» è inserita la seguente: «, societari»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche».
Art. 7. Modifiche all'articolo 10 del
1. All'articolo 10 del
a) ai commi 1 e 8, le parole «Provveditorati interregionali» sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorati regionali e interregionali»;
b) al comma 2, le parole «Provveditorato interregionale» sono sostituite dalle seguenti: «Provveditorato regionale e interregionale»;
c) ai commi 3 e 6, la parola: «interregionale», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «regionale o interregionale»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organizzazione dei Provveditorati regionali e interregionali per le opere pubbliche».
Art. 8. Modifiche all'articolo 18 del
1. All'articolo 18 del
a) al comma 2, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quarantatrè» e la parola: «duecentoundici» è sostituita dalla seguente: «duecentodiciotto»;
b) al comma 3, le parole «, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,» sono soppresse.
Art. 9. Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
Art. 10. Dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. La Tabella A allegata al
Art. 11. Disposizioni transitorie e finali
1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 9, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale in conformità alle competenze del rispettivo settore di attribuzione.
2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del
3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energentica, n. 674
Allegato
(articolo 10, comma 1)
Tabella A
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dotazione organica
|
Dirigenti di livello generale |
43* |
|
Dirigenti di livello non generale |
218** |
|
Totali dirigenti |
261 |
|
Area Elevate Professionalità |
110 |
|
Area Funzionari |
3.699 |
|
Area Assistenti |
3.527 |
|
Area Operatori |
88 |
|
Totale Aree |
7.424 |
|
Totale complessivo |
7.685 |
*di cui un numero fino a tre per lo svolgimento degli incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 6, del relativo regolamento, ove conferiti, e uno presso il Nucleo di cui all’articolo 6, comma 6-septies, del
**di cui un numero non superiore a sette presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del relativo regolamento, uno nell'ambito della Struttura tecnica permanente per la misurazione delle performance, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del medesimo regolamento e tre presso il Nucleo di cui all’articolo 6, comma 6-septies, del