§ 80.9.1244 - D.P.R. 7 gennaio 2026, n. 41.
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:07/01/2026
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, relativo alla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di [...]
Art. 2.  Clausola d'invarianza finanziaria


§ 80.9.1244 - D.P.R. 7 gennaio 2026, n. 41.

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

(G.U. 2 aprile 2026, n. 77)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, gli articoli 10, commi 3 e 4, e 17, commi 2 e 4-bis;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 14;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 1, comma 24-quater;

     Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», e, in particolare, l'articolo 18-bis, comma 10, ultimo periodo;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

     Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 5-bis, commi 2 e 3;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

     Informate le organizzazioni sindacali con comunicazioni del 3 luglio 2025 per le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2025;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 22 dicembre 2025;

     Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, relativo alla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute

     1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) il comma 2, è sostituito dal seguente:

     «2. Il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti loro delegati dal Ministro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

     2) al comma 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     «f) le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati.»;

     3) al comma 5, primo periodo, le parole: «cinque consiglieri giuridici» sono sostituite dalle seguenti: «sei consiglieri giuridici» e le parole: «e i due consiglieri di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e il consigliere di cui al comma 7»;

     4) il comma 6 è abrogato;

     5) al comma 9, le parole: «i Sottosegretari di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato»;

     6) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ministro, Vice Ministro, Sottosegretari di Stato e uffici di diretta collaborazione del Ministro»;

     b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel coordinamento degli uffici di supporto e di tutti quelli di diretta collaborazione»;

     c) all'articolo 5, il comma 4 è abrogato;

     d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato). - 1. Le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e con gli uffici del Ministero.

     2. A ciascuna segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato è assegnato:

     a) alla segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, un contingente di personale, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, fino a un massimo di otto unità di personale, compreso il segretario particolare se individuato dal Sottosegretario, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti. In caso di collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale personale, incluso il segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 5;

     b) alla segreteria del Vice Ministro, un contingente di personale, compreso nel contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, in numero pari a quello previsto per la segreteria di ciascuno dei Sottosegretario di Stato, compreso il segretario particolare se individuato dal Vice Ministro.»;

     e) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione - ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) - non può superare complessivamente le centotrenta unità. Entro tale soglia, ai predetti uffici possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste nei rispettivi ordinamenti, nonchè, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di dieci unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè, nel limite massimo di sei unità, consiglieri giuridici, nominati dal Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari o professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia dell'area delle scienze giuridiche. In caso di collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Entro la medesima soglia è anche assegnato ai predetti uffici il consigliere di cui all'articolo 1, comma 7.»;

     f) all'articolo 12, comma 2 le parole: «del Ministro e dei Sottosegretari di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato».

 

     Art. 2. Clausola d'invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2026  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 168