| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 78. Prezzi |
| Capitolo: | 78.1 prezzi |
| Data: | 26/08/2026 |
| Numero: | 153 |
| Sommario |
| Art. 1. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto |
| Art. 2. Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici |
| Art. 3. Disposizioni finanziarie e di carattere fiscale |
| Art. 4. Entrata in vigore |
§ 78.1.279 - D.L. 26 agosto 2026, n. 153.
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.
(G.U. 26 agosto 2026, n. 197)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto
1. In considerazione del perdurante nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 27 agosto al 5 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 105,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
4. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo del
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22,1 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
Art. 2. Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici
1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti residenti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3. Ai fini del comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.
4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del
5. Le successive modificazioni della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 17 del
7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo ai soggetti obbligati di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del
8. Il credito di imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nè del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito di imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.
10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del
11. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
«Art. 55 bis. (Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico). - 1. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti residenti nel territorio dello Stato di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
3. Ai fini del comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.
4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, ai sensi degli articoli 55 e 57 del
5. Le successive modificazioni della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del
6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 3 del
7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo ai soggetti obbligati di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57 del
8. Il credito di imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nè del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito di imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.
10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate ai sensi degli articoli 55 e 57 del
12. Il versamento di cui al presente articolo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
13. Il versamento anticipato non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci e non costituisce, ai fini fiscali, corresponsione anticipata degli utili. Restano ferme le ordinarie disposizioni relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione.
Art. 3. Disposizioni finanziarie e di carattere fiscale
1. Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dall'articolo 1, comma 4, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25,4 milioni di euro per l'anno 2027 e dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, valutati in 105,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni 2026 e 2027, a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 2 e per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. All'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti, di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del
4. Le spese, di cui all'articolo 9 del
5. All'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti, di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del
2-ter. Le spese, di cui all'articolo 9 del
6. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare con cadenza annuale sono accertate le maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 5. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.