| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 5. Ambiente |
| Capitolo: | 5.5 parchi e aree protette |
| Data: | 01/09/2026 |
| Numero: | 158 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 5.5.248 - L. 1 settembre 2026, n. 158.
Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri».
(G.U. 11 settembre 2026, n. 211)
1. All'articolo 36, comma 1, della
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) Isola di Capri»;
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) Punta Campanella».
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1, lettera a).
3. Per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della
4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.