| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 58. Lavoro |
| Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
| Data: | 25/06/2026 |
| Numero: | 112 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 58.6.188 - L. 25 giugno 2026, n. 112.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
(G.U. 27 giugno 2026, n. 147)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, primo periodo, le parole: «categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da b) a g) del numero 4) dell'articolo 2»;
al comma 3, le parole: «L'esonero di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 e di cui al comma 2 » e le parole: «categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da a) a g) del numero 4) dell'articolo 2»;
al comma 4, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalla seguente: «stesso»;
al comma 6, le parole: «Fermi restando» sono sostituite dalle seguenti: «All'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano», le parole: «l'esonero contributivo» sono sostituite dalle seguenti: «e l'esonero stesso» e la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nè»;
al comma 7, le parole: «con l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiando dell'esonero» e le parole: «del primo» sono sostituite dalle seguenti: «della prima»;
al comma 8, le parole: «63,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 63,7 milioni» e le parole: «a valere sul Programma nazionale giovani» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse destinate al Programma nazionale giovani,».
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: «e fino» sono soppresse;
al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando» e le parole: «categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere c), e), f) e g) del numero 4) dell'articolo 2»;
al comma 4, le parole: «L'esonero di cui ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 e di cui al comma 3» e le parole: «categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di "lavoratore svantaggiato" di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere da a) a c) e da e) a g) del numero 4) dell'articolo 2»;
al comma 5, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalla seguente: «stesso»;
al comma 7, le parole: «Fermi restando» sono sostituite dalle seguenti: «All'esonero di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano», le parole: «l'esonero contributivo» sono sostituite dalle seguenti: «e l'esonero stesso» e la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nè»;
al comma 8, le parole: «con l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiando dell'esonero»;
al comma 9, le parole: «252,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 252,4 milioni»;
al comma 10, le parole: «di cui articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
al comma 12, le parole: «252,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 252,4 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 3:
al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando»;
al comma 4, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalla seguente: «stesso»;
al comma 6, le parole: «Fermi restando» sono sostituite dalle seguenti: «All'esonero di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo si applicano», le parole: «l'esonero contributivo» sono sostituite dalle seguenti: «e l'esonero stesso» e la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nè»;
al comma 7, le parole: «con l'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiando dell'esonero»;
al comma 8, le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 60 milioni»;
al comma 11, le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 60 milioni» e dopo le parole: «per il 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 4:
al comma 1, primo periodo, le parole: «mensile, per» sono sostituite dalle seguenti: «mensile per»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «per il personale non dirigenziale, e» sono soppresse e dopo le parole: «dodici mesi,» sono inserite le seguenti: «di personale non dirigenziale»;
al secondo periodo, le parole: «dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «con i rapporti»;
al comma 6, le parole: «Fermi restando» sono sostituite dalle seguenti: «All'esonero di cui al presente articolo si applicano», le parole: «l'esonero contributivo» sono sostituite dalle seguenti: «e l'esonero stesso» e la parola: «ovvero» è sostituita dalla seguente: «nè»;
al comma 8, le parole: «87,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 87,5 milioni»;
al comma 10, le parole: «87,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 87,5 milioni» e dopo le parole: «per il 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Limite di durata dei tirocini extracurriculari). - 1. Dopo il comma 726 dell'articolo 1 della
"726-bis. La durata massima dei tirocini extracurriculari di cui ai commi da 720 a 726 non può eccedere il limite di dodici mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente"».
All'articolo 5:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'articolo 14 del
All'articolo 6:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «decreto-legge,» è sostituita dalle seguenti: «decreto, per gli anni 2026, 2027 e 2028», dopo le parole: «comma 1, lettera e)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «esonero del versamento» sono sostituite dalle seguenti: «esonero dal versamento»;
al secondo periodo, le parole: «dalla di entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;
al comma 2, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi», dopo le parole: «comma 1, lettera e)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «e il periodo»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «lett. e) del» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), del», dopo le parole: «2025, n. 184» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «individuati» è sostituita dalla seguente: «individuate»;
al secondo periodo, le parole: «finanziarie e strumentali, disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «strumentali e finanziarie disponibili»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di incentivare la conciliazione tra famiglia e lavoro, all'articolo 1 della
"355-bis. Ai fini di cui al comma 355, a decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunicano all'INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all'esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del
Nel capo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis (Tutor per la sostenibilità economica). - 1. Nell'ambito dei programmi operativi, nazionali o regionali, cofinanziati con fondi strutturali europei, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità relativi al periodo di programmazione 2021-2027, gli enti responsabili possono istituire la figura del "tutor per la sostenibilità economica", al fine di fornire servizi di assistenza intensiva ai lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale.
2. Il tutor di cui al comma 1 svolge funzioni di accompagnamento, orientamento e assistenza finalizzate alla riorganizzazione della sostenibilità economica per la persona che abbia subito la perdita del lavoro o una significativa riduzione del reddito di lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori ultracinquantenni, ai soggetti in condizioni di fragilità occupazionale e ai lavoratori caratterizzati da difficoltà di reinserimento lavorativo.
3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, il tutor coadiuva il lavoratore nella valutazione della sostenibilità delle proprie obbligazioni economiche, finanziarie e abitative e lo assiste nei rapporti con gli istituti di credito, gli intermediari finanziari, le amministrazioni pubbliche, gli enti impositori e gli agenti della riscossione, le università, gli enti gestori del patrimonio residenziale pubblico e gli altri soggetti creditori, anche ai fini della rinegoziazione delle condizioni economiche della prestazione o del debito maturato e dell'accesso agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente.
Art. 6-ter (Graduatorie per il collocamento lavorativo delle persone con disabilità). - 1. All'articolo 8 della
"5-bis. I lavoratori con disabilità mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda anche quando sono assunti con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro a tempo determinato, fino alla trasformazione del rapporto o alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato"».
All'articolo 7:
al comma 2, dopo le parole: «contratti collettivi nazionali» sono inserite le seguenti: «di lavoro»;
al comma 4, dopo le parole: «contratto collettivo nazionale» sono inserite le seguenti: «di lavoro» e le parole: «esercitata, e della» sono sostituite dalle seguenti: «esercitata e della»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il trattamento economico complessivo di cui al comma 2 è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al medesimo comma 2, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonchè dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori»;
al comma 6, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata», la parola: «SIISL» è sostituita dalle seguenti: «del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5 del
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Disciplina della contrattazione collettiva di prossimità). - 1. All'articolo 8 del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I contratti collettivi di lavoro e le specifiche intese di cui al comma 1 sono depositati presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui all'articolo 17 della
b) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
"2-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, le specifiche intese di cui al comma 1, realizzate dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale applicati dai datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti, le quali operano in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove prevedano trattamenti peggiorativi, sono sottoscritte presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, qualora le specifiche intese di cui al comma 1 prevedano trattamenti peggiorativi, l'impresa informa i lavoratori interessati, entro tre giorni dalla sottoscrizione, con comunicazione scritta anche mediante posta elettronica ovvero con le modalità previste dalle procedure aziendali"».
All'articolo 8:
al comma 1:
all'alinea, la parola: «, e» è sostituita dalle seguenti: «in materia retributiva,», la parola: «(GDPR)» è sostituita dalle seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,», la parola: «CNEL» è sostituita dalle seguenti: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)», le parole: «l'ISTAT, l'INAPP» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche» e dopo la parola: «(INL)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «al parametro» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) elaborare, con cadenza periodica e su base territoriale omogenea, indicatori sintetici relativi al costo della vita, al mercato delle locazioni immobiliari e ai prezzi al consumo dei beni e dei servizi anche a livello locale»;
alla lettera c), la parola: «correttivi» è soppressa;
al comma 2:
alla lettera b), le parole: «banche dati» sono sostituite dalle seguenti: «banche di dati»;
alla lettera c), dopo le parole: «disposizioni del» è inserita la seguente: «citato»;
alla lettera d), le parole: «tramite versamenti e denunce contributive» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di versamenti e denunce contributivi,»;
al comma 3, le parole: «Alle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle disposizioni».
All'articolo 9:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 16» sono inserite le seguenti: «, comma 2,», le parole: «comma 2,» sono soppresse e la parola: «aggiunta» è sostituita dalla seguente: «inserita»;
al capoverso c-bis), dopo le parole: «articolato per settori economici omogenei» sono inserite le seguenti: «e per ambiti territoriali omogenei», le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere», dopo le parole: «del sito» è inserita la seguente: «internet», la parola: «a)» è sostituita dalla seguente: «1)», la parola: «b)» è sostituita dalla seguente: «2)», la parola: «c)» è sostituita dalla seguente: «3)», la parola: «d)» è sostituita dalla seguente: «4)» e dopo le parole: «ulteriori elementi conoscitivi» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi indicatori relativi al costo della vita, ai costi abitativi, alla componente energetica e al potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi ambiti territoriali,»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «, è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
al capoverso 3-bis, la parola: «INPS» è sostituita dalle seguenti: «l'Istituto nazionale della previdenza sociale»;
dopo il capoverso 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Il CNEL provvede ad estrarre dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, aggiornando l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CNEL istituisce l'archivio amministrativo di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della
il comma 4 è soppresso;
al comma 5, le parole: «Alle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle disposizioni».
All'articolo 10:
i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di favorire il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro alle rispettive scadenze naturali e di assicurare continuità alla tutela economica dei lavoratori, le parti stipulanti, nell'esercizio della propria autonomia contrattuale, prevedono procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi nonchè meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del relativo rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. In caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi nove mesi successivi alla data di scadenza naturale, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali, le retribuzioni sono adeguate, a titolo di anticipazione forfetaria dell'incremento retributivo previsto dal comma 1, alla variazione dell'indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (IPCA-NEI), nella misura del 50 per cento della stessa.
3. Nei settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi ai sensi dell'elenco di cui al
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fino al suo rinnovo»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «successivamente alla» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla»;
al secondo periodo, le parole: «le presenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni del presente articolo».
All'articolo 11:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1 del
a) al comma 1, dopo la lettera q) è inserita la seguente:
"q-bis) per i soli datori di lavoro privati, il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai sensi dell'articolo 16-quater del
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q)" è inserita la seguente: ", q-bis)"»;
al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma» e le parole: «, il contratto» sono sostituite dalle seguenti: «e il contratto»;
al comma 3, le parole: «banche dati» sono sostituite dalle seguenti: «banche di dati» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente decreto»;
al comma 5, le parole: «Alle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle disposizioni».
Nel capo III, all'articolo 12 è premesso il seguente:
«Art. 11-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai lavoratori di cui al capo V-bis del
All'articolo 12:
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La qualificazione del rapporto di lavoro tiene conto di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo tipo contrattuale, compresi, tra l'altro, quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati.
3. Quando emergono fatti che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo, anche per il tramite di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salva prova contraria»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui al capo V-bis del
All'articolo 13:
al comma 1:
all'alinea, la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo», dopo le parole: «28 novembre 1996,» sono inserite le seguenti: «n. 608,» e la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;
al capoverso 2-sexies:
al primo periodo, le parole: «dalla entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata», la parola: «INL» è sostituita dalle seguenti: «Ispettorato nazionale del lavoro (INL)» e le parole: «individuati indicatori» sono sostituite dalle seguenti: «individuati gli indicatori»;
al terzo periodo, le parole: «a diposizione dell'INAIL, INL e INPS» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione dell'INAIL, dell'INL e dell'INPS»;
al quarto periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;
al comma 2, le parole: «Alle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione delle disposizioni».
All'articolo 14:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il lavoratore ha diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile e il riesame mediante intervento umano delle decisioni automatizzate che dispongono la limitazione, la sospensione o la chiusura del suo account, il diniego della retribuzione per il lavoro prestato o la modifica della situazione contrattuale del lavoratore stesso»;
alla rubrica, le parole: «informazioni al lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «informazione nei riguardi del lavoratore ».
All'articolo 15:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «n. 81» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera a):
all'alinea, le parole: «comma 2, sono inseriti» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 sono aggiunti»;
al capoverso 2.bis:
al primo periodo, la parola: «2.bis» è sostituita dalla seguente: «2-bis.», le parole: «SPID, CIE o CNS» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta di identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS)» e la parola: «autentificazione» è sostituita dalla seguente: «autenticazione»;
al terzo periodo, le parole: «diversa del» sono sostituite dalle seguenti: «diversa dal» e le parole: «è punito con una sanzione amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria»;
al capoverso 2.ter:
al primo periodo, la parola: «2.ter» è sostituita dalla seguente: «2-ter.» e dopo le parole: «La piattaforma» è inserita la seguente: «digitale»;
al secondo periodo, le parole: «una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 1500 per ogni account in più associato al singolo codice fiscale.".» sono sostituite dalle seguenti: «l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 1.500.";»;
alla lettera b), capoverso 3-bis, le parole: «art. 47-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47-bis del presente decreto», le parole: «art. 39 del decreto-legge 26 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,», dopo le parole: «essere annotati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «lavoratore.".» è sostituita dalla seguente: «lavoratore.";»;
alla lettera c):
all'alinea, le parole: «All'art.» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;
al capoverso 3-bis:
al primo periodo, le parole: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,», le parole: «art. 47-bis del
al secondo periodo, le parole: «l'accesso al lavoratore per fruire» sono sostituite dalle seguenti: «l'accesso del lavoratore alla fruizione» e dopo le parole: «sulla piattaforma» è inserita la seguente: «del»;
al quarto periodo, le parole: «è erogata una sanzione pari» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con riferimento alle annotazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 47-quater del
al comma 2:
all'alinea, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;
al capoverso 58-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024».
All'articolo 16:
al comma 1, dopo le parole: «di quanto disposto» sono inserite le seguenti: «dal sesto periodo del comma 756 del medesimo articolo 1, introdotto».
Nel capo IV, dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-bis (Disposizioni in materia di organi delle forme pensionistiche complementari). - 1. Gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13 del
2. Il presidente e il vicepresidente delle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 sono eletti dall'organo di amministrazione tra i propri componenti.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 1 non si computano i mandati completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 16-ter (Disposizioni in materia di prestazioni delle forme pensionistiche complementari). - 1. All'articolo 11, comma 3, del
2. All'articolo 1, comma 202, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: "fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201 nonchè per l'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni, di cui alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, del suddetto comma 201, che si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2026".
Art. 16-quater (Distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Art. 16-quinquies (Continuità occupazionale dei lavoratori somministrati). - 1. All'articolo 19 del
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "dei periodi di missione" sono inserite le seguenti: "di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato,";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale".
2. Il limite temporale di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del
3. È nulla ogni clausola volta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.
Art. 16-sexies (Contributo alla Federazione nazionale Maestri del lavoro). - 1. Al fine di promuovere la cultura del lavoro, della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'orientamento dei giovani ai percorsi formativi e professionali, è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2027 e di 260.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028 quale contributo statale a favore della Federazione nazionale Maestri del lavoro, per lo svolgimento delle attività di interesse sociale e formativo previste dal suo statuto.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato, in particolare, alle seguenti attività:
a) orientamento e formazione dei giovani e supporto ai percorsi di transizione dalla scuola al lavoro;
b) diffusione della cultura della sicurezza e dell'etica del lavoro;
c) promozione della legalità, del volontariato e della solidarietà sociale.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 e di rendicontazione delle attività finanziate.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 130.000 euro per l'anno 2027 e a 260.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 16-septies (Misure urgenti per garantire la continuità dei servizi di assistenza sanitaria, sociosanitaria e socio-assistenziale). - 1. All'articolo 15 del
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente a coloro che intendono esercitare una professione medica o sanitaria";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per coloro che intendono esercitare l'attività di operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con intesa da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i parametri formativi minimi che le qualifiche professionali conseguite all'estero devono soddisfare.
2-ter. L'assunzione degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 2-bis avviene previa verifica, da parte delle strutture di cui al comma 1, della sussistenza delle condizioni di idoneità delle qualifiche professionali conseguite all'estero previste dall'intesa di cui al medesimo comma 2-bis";
c) al comma 3, le parole: "dell'intesa di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "delle intese di cui ai commi 2 e 2-bis";
d) al comma 4, le parole: "sulla base del riconoscimento regionale," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni dell'articolo 27 del testo unico di cui al
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Disposizioni finali».
All'articolo 17:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «4 e 6» nonchè dopo le parole: «per l'anno 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «411,9 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 411,9 milioni»;
alla lettera a), le parole: «100,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 100,1 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla
alla lettera c), le parole: «84,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 84,7 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «2027 e 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla
All'articolo 18:
al comma 1, le parole: «decreto-legge, con le sole esclusioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «decreto, fatte salve le esclusioni di cui al comma 2 del presente articolo» e le parole: «, ivi incluso il contratto di apprendistato» sono soppresse;
al comma 3, le parole: «con gli statuti» sono sostituite dalle seguenti: «con i rispettivi statuti»;
alla rubrica, le parole: «e transitorie» sono soppresse.