§ 1.4.256 - Decreto Presidenziale 26 giugno 2026, n. 31.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, di revisione dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:26/06/2026
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.
Art. 3.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.
Art. 4.  Termine finale del procedimento.
Art. 5.  Pubblicità aggiuntiva.
Art. 6.  Abrogazioni. Disposizioni finali e transitorie.
Art. 7.  Pubblicazione.


§ 1.4.256 - Decreto Presidenziale 26 giugno 2026, n. 31.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, di revisione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del dipartimento regionale della protezione civile. Abrogazione del decreto presidenziale 26 aprile 2012, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 22 giugno 2012, parte i, n. 31, S.O. n. 25.

(G.U.R. 18 settembre 2026, n. 42)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e 10 aprile 1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” che abroga e sostituisce la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e, in particolare: a) l'articolo 2, comma 3, il quale dispone che “con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento”; b) l'articolo 2, comma 4, il quale dispone che “nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni”;

VISTO il Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 37, “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile della Presidenza della Regione”;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTA la circolare prot. n. 41801 del 5 maggio 2023, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha dato istruzioni in merito alla ricognizione dei procedimenti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

PRESO ATTO dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della protezione civile;

VISTA la Tabella “A” con la quale si procede, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile con termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

VISTA la Tabella “B” con la quale si procede, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

VISTA la relazione prot. n. 14570 del 18 marzo 2026 con cui si motiva, per ciascun procedimento amministrativo, la fissazione di un termine di conclusione superiore a 30 giorni;

VISTA la nota prot. n. 71112 del 15 ottobre 2025, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge regionale n. 7/2019 in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella “B”, per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana fornito con nota prot. n. 16677 del 14 novembre 2025;

UDITO il parere numero 112 reso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nell'adunanza di sezione del 16 aprile 2026;

VISTA la nota prot. n. 12057 del 18 maggio 2026, nonché gli atti alla stessa acclusi, con la quale il Presidente della Regione trasmette all'Ufficio della Segreteria di Giunta lo schema di regolamento relativo all'individuazione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile;

VISTA la D.G.R. n. 226 del 4 giugno 2026;

 

Emana il seguente regolamento

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile, sia a quelli che conseguono obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia a quelli che sono promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza del Dipartimento regionale della protezione civile si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle A e B allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle A e B allegate, lo stesso si conclude nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

 

     Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento ha formale e documentata notizia del presupposto dell'obbligo di provvedere.

2. Quando l'atto propulsivo promana da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio del Dipartimento regionale della Protezione Civile della richiesta o della proposta.

     Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Quando le domande o istanze sono prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le domande o istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente ufficio, ove determinati, e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista per l'adozione del provvedimento.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, quando la domanda dell'interessato è ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione all'istante, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine previsto per la conclusione del procedimento è sospeso per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni. Il termine residuo decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

 

     Art. 4. Termine finale del procedimento.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I termini di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente ufficio del Dipartimento regionale della Protezione Civile dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Quando il provvedimento finale del procedimento è di competenza del Dirigente generale la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Quando il provvedimento finale del procedimento è a firma del Presidente della Regione, il Dipartimento regionale della protezione civile fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento. La Segreteria Generale, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltra lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, la stessa provvede nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della relativa proposta del Presidente della Regione. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

7. Quando il controllo sugli atti del Dipartimento regionale della protezione civile ha carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Se non disposto diversamente, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente ufficio del Dipartimento regionale della protezione civile deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisce nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rigetto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

 

     Art. 5. Pubblicità aggiuntiva.

1. Il presente regolamento è reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della protezione civile. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale della protezione civile tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

 

     Art. 6. Abrogazioni. Disposizioni finali e transitorie.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 37.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione Siciliana 26 aprile 2012, n. 37.

3. Lo stato di attuazione del presente regolamento è verificato entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, e successivamente, a cadenza biennale; le conseguenti iniziative per l'adozione delle necessarie modificazioni sono assunte nelle forme previste dalla legislazione vigente.

4. I termini previsti dal presente regolamento si applicano ai procedimenti che, ai sensi degli articoli 2 e 3, hanno inizio dal giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

 

     Art. 7. Pubblicazione.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

 

ALLEGATO