| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 57. Istruzione |
| Capitolo: | 57.4 istruzione media e secondaria superiore |
| Data: | 30/10/2025 |
| Numero: | 164 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 57.4.297 - L. 30 ottobre 2025, n. 164.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
(G.U. 5 novembre 2025, n. 257)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2), capoverso 2, le parole: «l'esame di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame di maturità»;
alla lettera b), le parole: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.» sono soppresse;
alla lettera c):
al numero 2), capoverso 7, dopo le parole: «del merito» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «colloquio d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «colloquio di cui al comma 9» e le parole: «di cui al comma 9» sono soppresse;
al numero 3), le parole da: «al comma 9» fino a: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 9, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "A tal fine»;
alla lettera d), capoverso 5, la parola: «novantasette» è sostituita dalla seguente: «novanta»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 16, comma 4, primo periodo, del
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è da intendersi fatto all'esame di maturità di cui al comma 1»;
al comma 4, capoverso a-bis), la parola: «restituzione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
al comma 5, capoverso 5-bis, dopo le parole: «comma 6, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» e le parole: «docenti nominati quali» sono sostituite dalle seguenti: «docenti aventi titolo alla nomina a»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo e, quanto a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: «della filiera» è inserita la seguente: «formativa».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Modifiche all'articolo 19 della
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "i licei del made in Italy" sono inserite le seguenti: ", i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali che hanno attivato un percorso con specifico orientamento al made in Italy, nonchè le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con un'offerta formativa che valorizza la conoscenza e la diffusione delle produzioni connesse ai settori di eccellenza del made in Italy e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) afferenti alle aree tecnologiche riconducibili al sistema produttivo del made in Italy";
b) al comma 3, dopo le parole: "i licei del made in Italy" sono inserite le seguenti: ", le istituzioni scolastiche e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui al comma 1".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 3:
al comma 3, le parole: «2016-2018» sono sostituite dalle seguenti:
«- Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018»;
al comma 5, dopo le parole: «all'articolo 40 del» è inserita la seguente: «citato» e le parole: «Sezione Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «Triennio 2016-2018»;
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 121, della
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonchè del personale educativo";
b) al secondo periodo, le parole: "per l'acquisto di hardware e software," sono soppresse e dopo le parole: "strumenti musicali" sono inserite le seguenti: ", per l'acquisto di servizi di trasporto di persone";
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale";
d) al quarto periodo, dopo le parole: "con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "adottato entro il 30 gennaio di ogni anno," e dopo le parole: "sulla base del numero dei docenti" sono inserite le seguenti: "e del personale educativo"».
All'articolo 4:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Tenuto conto della proroga di cui al comma 1 del presente articolo, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 la procedura di cui all'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del
1-ter. Al
a) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
2) al comma 2, le parole: "nei cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "negli otto anni";
b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 24 aprile 2025".
1-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quinquies. All'articolo 18-bis, comma 5, del
1-sexies. All'articolo 22, comma 2, del
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroghe in materia di istruzione».
All'articolo 5:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 108 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;
alla lettera b), le parole: «al quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al sesto periodo», le parole: «ai i» sono sostituite dalla seguente: «ai» e le parole: «e in tali casi,» sono sostituite dalle seguenti: «, e in tali casi».
All'articolo 6:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 3 del
a) al comma 2-ter, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026" sono aggiunte le seguenti: ", a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036";
b) il comma 2-quater è sostituito dal seguente:
"2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e specialì della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito"».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Misure urgenti per l'anno scolastico 2025/2026 a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud"). - 1. Al fine di proseguire le azioni di contrasto alla dispersione scolastica, a beneficio delle istituzioni scolastiche ricomprese nel piano "Agenda Sud", di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 175 del 9 settembre 2025, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di 3.000.000 di euro. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate a garantire alle istituzioni scolastiche la disponibilità di sussidi didattici, dispositivi digitali di supporto alle attività didattiche e attrezzature sportive. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, a favore delle istituzioni scolastiche di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 175 del 9 settembre 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».