| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 54. Impresa |
| Capitolo: | 54.4 misure di sostegno |
| Data: | 15/01/2026 |
| Numero: | 4 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 54.4.733 - L. 15 gennaio 2026, n. 4.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
(G.U. 20 gennaio 2026, n. 15)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2025, N. 175
All'articolo 1:
al comma 1, la parola: «GSE» è sostituita dalle seguenti: «Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE)» e le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024»;
al comma 2, quarto periodo, le parole: «beneficiaria a seguito» sono sostituite dalle seguenti: «beneficiaria, a seguito» e dopo le parole: «dal GSE» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; al comma 3, lettera a), capoverso 11-ter, la parola: «alinea,» è soppressa e le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;
al comma 4:
all'alinea, le parole: «, e 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e pari a 10 milioni di euro»;
alla lettera a), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «convertito con modificazioni, nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge», le parole: «articolo 3, decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del decreto», le parole: «del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro» e dopo la parola: «fabbisogno» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera d), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera e), dopo le parole: «indebitamento netto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera f), dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 2:
al comma 1:
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del citato
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) all'articolo 11, comma 8, le parole: "all'articolo 20, comma 1-bis, del
alla lettera h), capoverso Art. 11-bis:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «sono considerate» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerati»;
alla lettera a), le parole: «impianti della stessa fonte» sono sostituite dalle seguenti: «impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile» e dopo le parole: «e del paesaggio» sono inserite le seguenti: «, di cui al
alla lettera i), dopo le parole: «sentito il Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola»;
alla lettera l), numero 1), dopo le parole: «produzione agricola» sono inserite le seguenti: «o zootecnica nè alla produzione di energia da fonte rinnovabile», le parole: «lettere h), e l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere h) e l)» e le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» sono soppresse;
alla lettera m), numero 2), le parole: «lettere h), e l)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere h) e l)» e le parole: «, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto,» sono soppresse;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «f), l)» sono sostituite dalle seguenti: «f) e l)»;
al secondo periodo, le parole: «, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,» sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «, ciascuna regione e provincia autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,»;
al quarto periodo, le parole: «Le province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome»;
al comma 4:
alla lettera b), le parole: «Convenzione di Ramsar,» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al
alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale»;
alla lettera h), le parole da: «possono essere» fino a: «livello comunale» sono sostituite dalle seguenti: «può essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune»;
alla lettera m), dopo le parole: «e del paesaggio» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,»;
al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «dei contratti pubblici,» e le parole: «mediante subconcessione, a» sono sostituite dalle seguenti: «mediante subconcessione a»;
alla lettera h), capoverso Art. 11-ter:
al comma 1, le parole: «1 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «considerate idonee» sono sostituite dalle seguenti: «considerati idonei»;
alla lettera a), le parole: «del 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio»;
alla lettera i):
al numero 1), alle parole: «comma 5» è premessa la seguente: «al»;
al numero 2), alle parole: «comma 6» è premessa la seguente: «al»;
al numero 3), alle parole: «comma 10» è premessa la seguente: «al»;
alla lettera l), capoverso Art. 12-bis, comma 1, al primo periodo, le parole: «a essi connesse» sono sostituite dalle seguenti: «a esso connesse», le parole: «delle piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «della piattaforma», le parole: «17 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «del 17 settembre» e le parole: «informazione e strumento necessario» sono sostituite dalle seguenti: «informazione e strumento necessari» e, al terzo periodo, le parole: «consultazione del pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «consultazione da parte del pubblico»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del
1-ter. All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Modifiche in materia di golden power). - 1. All'articolo 2 del
a) al comma 3, dopo le parole: "normativa nazionale ed europea di settore" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa, fermo quanto previsto dal comma 4, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonchè in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese";
b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto o l'operazione siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. In tal caso il termine di cui ai commi 2 e 2-bis per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, qualora l'acquisto di cui al comma 5 sia soggetto anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità e il termine di cui al comma 5 per la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri non decorre fino alla definizione dei suddetti procedimenti";
d) al comma 7, lettera b-bis), le parole: "anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "anche la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ai sensi del comma 3"».