§ 48.1.487 - D.M. 14 novembre 2025, n. 197.
Regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:14/11/2025
Numero:197


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Caratteristiche delle lotterie
Art. 4.  Lotti e struttura premi
Art. 5.  Massa premi e pay-out
Art. 6.  Lotterie istantanee fisiche
Art. 7.  Lotterie istantanee telematiche
Art. 8.  Prezzo delle giocate
Art. 9.  Modalità e termini di riscossione
Art. 10.  Custodia dei biglietti
Art. 11.  Indizione e chiusura delle lotterie istantanee
Art. 12.  Digitalizzazione
Art. 13.  Commissioni di vigilanza
Art. 14.  Adeguamento lotterie esistenti
Art. 15.  Pubblicità
Art. 16.  Abrogazioni
Art. 17.  Invarianza finanziaria
Art. 18.  Entrata in vigore


§ 48.1.487 - D.M. 14 novembre 2025, n. 197.

Regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza.

(G.U. 27 dicembre 2025, n. 299)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attività di giuoco»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, recante «Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali "Solidarietà Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia"»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco»;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62, recante «Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.» e in particolare l'articolo 6, comma 1, che autorizza il Ministro delle finanze a istituire le lotterie nazionali a estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento;

     Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, recante «Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea»;

     Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;

     Visto l'articolo 29-ter, comma 3, del decreto-legge del 31 dicembre 1996, n. 669 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha previsto l'attribuzione all'erario delle somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 recante «Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e in particolare l'articolo 7;

     Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia» concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

     Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 recante «Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e in particolare l'articolo 10 che prevede la necessità di fissare i prezzi di vendita dei biglietti delle lotterie a estrazione istantanea;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», nonchè il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

     Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l'articolo 49, recante limitazioni all'uso del contante con finalità antiriciclaggio;

     Visto l'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi, che ha previsto l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

     Visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008», concernente le misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

     Visto il decreto direttoriale prot. 17476 del 17 maggio 2011 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, recante «Caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza»;

     Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, all'articolo 2, comma 3, ha, tra l'altro, disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche a estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonchè dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

     Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da parte dell'Agenzia delle dogane che, conseguentemente, ha assunto la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze già in capo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

     Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e, in particolare, l'art. 7 che dispone misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;

     Visto il decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 101848 del 15 dicembre 2014, recante «Modifica del pay-out delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza» che in relazione a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che dispone per le lotterie istantanee valori di restituzione della raccolta in vincite non superiori al 75 per cento, ha stabilito che il limite medio di pay-out deve essere inteso per l'intero settore delle lotterie a estrazione istantanea, sia fisiche che con partecipazione a distanza;

     Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, in particolare, l'art. 20, comma 1 che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

     Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e in particolare l'articolo 9 che ha disposto il divieto di pubblicità per i giochi e le scommesse con vincita in denaro, con esclusione delle lotterie nazionali a estrazione differita, delle manifestazioni di sorte locali e dei loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'articolo 9-bis ha previsto la necessità di inserire avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo sui tagliandi delle lotterie istantanee;

     Visto il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, recante «Contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee», che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo, da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;

     Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, comma 734, primo periodo, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00 è fissato al 20 per cento;

     Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15, concernente principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;

     Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111» e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, primo periodo, il quale ha stabilito che «la disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti»;

     Ravvisata la necessità di definire con regolamento la disciplina generale delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, e di rinviare a determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina di dettaglio delle medesime entro i limiti previsti dal presente regolamento;

     Acquisita la proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 959, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 26 agosto 2025;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 28 ottobre 2025, prot. n. 51818;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Finalità

     1. Il presente regolamento individua la disciplina generale delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, affidate in concessione, in virtù della riserva statale di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e delle singole leggi di riferimento, a un soggetto privato a seguito di idonea procedura di gara.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) Agenzia delle dogane e dei monopoli: l'ente regolatore del gioco pubblico in Italia;

     b) concessionario: la persona giuridica di diritto privato che esercita attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico, attraverso un titolo concessorio acquisito a seguito di gara pubblica per i giochi pubblici denominati lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza;

     c) giocata: un biglietto delle lotterie fisiche o una giocata telematica;

     d) giocata telematica: ciascuna giocata delle lotterie telematiche, richiesta dal giocatore attraverso il proprio conto di gioco, e convalidata dal sistema del concessionario;

     e) pay-out: la percentuale di restituzione della raccolta in vincite per ogni lotteria indetta;

     f) punti di vendita: l'insieme dei punti di vendita fisici e dei punti di vendita a distanza;

     g) punto di vendita a distanza: il soggetto titolare di concessione per l'esercizio della raccolta del gioco a distanza di uno o più giochi pubblici, autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli alla commercializzazione delle lotterie a estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

     h) punto di vendita fisico: i punti di vendita delle lotterie a estrazione istantanea, appartenenti alla rete distributiva del concessionario;

     i) raccolta: l'ammontare complessivo degli importi corrispondenti alle giocate acquistate dai giocatori in un determinato arco temporale;

     l) raccolta a distanza: indica la modalità di raccolta di gioco con partecipazione a distanza effettuata attraverso gli strumenti messi a disposizione da un concessionario del gioco a distanza;

     m) raccolta fisica: indica la modalità di raccolta di gioco, effettuata attraverso punti di vendita fisici.

 

     Art. 3. Caratteristiche delle lotterie

     1. Le lotterie a estrazione istantanea, di cui al presente regolamento, sono giochi autorizzati per i quali la combinazione casuale di vincita è predeterminata rispetto alla partecipazione al gioco e celata attraverso dispositivi o accorgimenti tali da impedire, prima dell'acquisto della giocata, la visualizzazione dell'esito.

     2. L'esito predeterminato delle giocate è definito attraverso sistemi di generazione casuale, utilizzati dal concessionario e dotati di idonei sistemi di sicurezza.

     3. I sistemi di generazione casuale utilizzati devono essere dotati di idonea certificazione che attesti i requisiti di casualità, impredicibilità ed equiprobabilità.

     4. L'insieme degli esiti predeterminati di ciascuna lotteria è custodito attraverso idonei sistemi crittografati di occultamento e di conservazione e costituisce l'unica fonte di riscontro effettivo della realizzazione o meno della vincita.

     5. La grafica utilizzata non può consentire la visualizzazione della corrispondenza tra la combinazione attribuita al giocatore e le possibili combinazioni vincenti.

     6. Le lotterie possono essere caratterizzate sia da biglietti sia da giocate telematiche.

 

     Art. 4. Lotti e struttura premi

     1. Ciascuna lotteria deve prevedere uno o più lotti costituiti da un numero predeterminato e definito di giocate.

     2. Per i lotti di ciascuna lotteria è definita una specifica struttura premi, costituita da differenti categorie di vincita, per ciascuna delle quali è previsto un determinato numero di premi e il relativo importo unitario, nonchè la massa premi complessiva.

     3. La generazione degli esiti delle giocate, al fine del rispetto della struttura premi di cui al comma 2, è effettuata con riferimento ai singoli lotti.

     4. La produzione di nuovi lotti di giocate per ciascuna lotteria avviene nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

     5. In caso di produzione di sottomultipli di giocate, è garantita la proporzionalità della distribuzione dei premi all'interno di ciascuna categoria di vincita.

 

     Art. 5. Massa premi e pay-out

     1. Il valore medio complessivo del pay-out, per tutte le lotterie, non deve essere superiore al limite percentuale della raccolta, previsto dalla normativa vigente.

     2. Le modalità specifiche per il calcolo del pay-out, al fine di garantire il rispetto di quanto indicato al comma precedente, sono definite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prendendo a riferimento la percentuale di pay-out riscontrata nelle vendite, le lotterie da mantenere attive e l'impatto che le lotterie da indire possono avere sul calcolo complessivo.

     3. La massa premi complessiva di ciascuna lotteria è definita in modo tale da assicurare il rispetto del valore medio complessivo del pay-out, secondo i criteri previsti dal provvedimento di cui al comma 2.

     4. L'importo dei singoli premi può essere fissato in una somma compresa tra euro 0,10 ed euro 10.000.000,00.

 

     Art. 6. Lotterie istantanee fisiche

     1. Nelle lotterie a estrazione istantanea, caratterizzate dalla presenza di biglietti, la partecipazione al gioco avviene attraverso l'acquisto degli stessi presso un punto di vendita fisico.

     2. L'area di gioco deve essere realizzata con l'utilizzo di una tecnica idonea a celare l'esito della giocata e i codici di validazione, in modo da impedirne qualsiasi forma di evidenza o verifica preliminare all'acquisto del biglietto.

     3. Il giocatore può conoscere immediatamente l'esito della giocata, previamente determinato e celato, attraverso la meccanica di gioco prevista per ciascuna lotteria.

     4. Ciascun biglietto è dotato di un codice identificativo univoco e di codici di validazione, adeguatamente celati, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente, per verificare l'importo dell'eventuale premio spettante, nonchè per effettuare la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

     5. Su ogni biglietto, conforme al layout grafico approvato, sono riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, il prezzo del biglietto, una sintesi della meccanica di gioco e delle modalità di riscossione delle vincite, le avvertenze previste dalla normativa vigente nonchè il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile.

 

     Art. 7. Lotterie istantanee telematiche

     1. Nelle lotterie a estrazione istantanea telematiche, caratterizzate dalla presenza di giocate telematiche, la partecipazione al gioco avviene attraverso l'acquisto delle medesime presso un punto di vendita a distanza, con addebito del prezzo sul conto di gioco del giocatore.

     2. Ciascuna lotteria, di cui al comma precedente, può essere rappresentata attraverso una o più interfacce di gioco intese come rappresentazione della lotteria, sotto l'aspetto della grafica e della meccanica, attraverso la quale il gioco della lotteria viene effettuato dal giocatore.

     3. L'area di gioco deve essere realizzata con l'utilizzo di una meccanica di occultamento dell'esito della giocata, in modo da impedirne qualsiasi forma di evidenza o verifica preliminare all'acquisto della giocata stessa.

     4. Il giocatore può conoscere immediatamente l'esito della giocata telematica previamente determinato e celato, attraverso la meccanica di svelamento del gioco, prevista per ciascuna lotteria dall'interfaccia di gioco.

     5. Ciascuna giocata telematica è dotata di un codice identificativo univoco, associato alla data e all'ora di accettazione, da utilizzare per accertare se la medesima risulti o meno vincente e l'importo dell'eventuale premio spettante.

     6. La giocata telematica si considera avvenuta al momento della registrazione della medesima sul sistema del concessionario.

     7. Sulla vetrina di gioco del punto di vendita a distanza sono riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, il layout approvato della giocata telematica, una sintesi della meccanica di gioco e delle modalità di riscossione delle vincite, le avvertenze previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative alle probabilità di vincita di cui al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, nonchè il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativo al gioco legale e responsabile.

     8. Le giocate telematiche devono avere un'adeguata durata, anche utilizzando meccanismi di intrattenimento del giocatore.

 

     Art. 8. Prezzo delle giocate

     1. Il prezzo della giocata delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, può essere stabilito in un importo compreso tra euro 0,10 ed euro 100,00.

 

     Art. 9. Modalità e termini di riscossione

     1. La riscossione delle vincite, derivate da biglietti mediante raccolta fisica, avviene, a seconda dell'importo corrispondente, al netto della ritenuta prevista dalla normativa vigente, secondo una delle seguenti modalità di richiesta, presentando il biglietto integro e in originale:

     a) presso un qualunque punto di vendita fisico;

     b) presso un punto di vendita fisico mediante prenotazione e previa identificazione del vincitore;

     c) presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato, per la successiva validazione.

     2. I limiti degli importi, per i quali si applicano le modalità di cui al comma 1, sono definiti con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo restando il limite, previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta, per il pagamento in contanti.

     3. La riscossione delle vincite, derivate da giocate telematiche, avviene:

     a) qualora di importo non superiore a euro 50.000,00, con accredito diretto sul conto di gioco dal quale è stata emessa la giocata telematica;

     b) qualora di importo superiore a euro 50.000,00, con richiesta, da far pervenire al concessionario, allegando il promemoria della giocata e un documento di identificazione per la successiva validazione.

     4. Il pagamento delle vincite deve essere richiesto entro quarantacinque giorni a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento di chiusura della relativa lotteria.

 

     Art. 10. Custodia dei biglietti

     1. I biglietti vincenti sono conservati dai punti di vendita fisici presso i quali sono stati presentati per la riscossione, per il periodo di tre mesi a far data dalla presentazione dei medesimi.

     2. Nei casi di contenzioso, instauratosi prima del termine di cui al comma 1, i biglietti sono acquisiti e conservati dal concessionario per il tempo necessario alla definizione del giudizio.

     3. I biglietti vincenti presentati per la riscossione presso l'Ufficio premi del concessionario o presso un soggetto dal medesimo designato sono conservati dal concessionario per il periodo di dieci anni a far data dalla presentazione dei medesimi.

     4. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si possono definire regole di conservazione, in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.

 

     Art. 11. Indizione e chiusura delle lotterie istantanee

     1. Con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le caratteristiche più specifiche, le modalità di effettuazione e la meccanica di gioco di ciascuna lotteria a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, nell'ambito dei criteri e delle caratteristiche generali indicati nel presente regolamento, e, in particolare, il numero dei lotti e il numero delle giocate di ciascun lotto, la struttura e la massa premi, il pay-out, il layout e il prezzo della singola giocata nonchè le modalità di riscossione dei premi.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono prevedere modalità di semplificazione per la definizione delle interfacce di gioco e degli altri elementi di dettaglio di ciascuna lotteria.

     3. Con i medesimi provvedimenti può essere disposta l'attribuzione di uno o più premi attraverso una estrazione differita fra tutte le giocate con esito perdente.

     4. La chiusura delle singole lotterie è disposta con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) valutazione del venir meno del gradimento dei giocatori, basata sull'andamento della vendita delle giocate;

     b) scostamento, nell'ordine massimo del 10 per cento in eccesso o in difetto rispetto al valore di restituzione della raccolta in vincite, definito per la lotteria stessa, salvo nei casi di eventi straordinari o imprevedibili ovvero di esigenza di tutela dell'entrata erariale.

 

     Art. 12. Digitalizzazione

     1. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si possono prevedere modalità di digitalizzazione, valevoli per le lotterie ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, ispirate a criteri volti, prevalentemente, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) fruibilità dell'offerta di gioco legale, in linea con l'evoluzione tecnologica, anche attraverso esperienze di intrattenimento che consentano modalità di gioco maggiormente responsabile;

     b) accessibilità al gioco, nel rispetto della protezione dei dati personali;

     c) sicurezza dei sistemi di gioco;

     d) contrasto a forme di gioco illegale.

 

     Art. 13. Commissioni di vigilanza

     1. Le operazioni di validazione delle giocate vincenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), e comma 3, lettera b), sono effettuate sotto il controllo di una Commissione composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli, istituita con provvedimento direttoriale della suddetta Agenzia, che ne disciplina, altresì, il funzionamento.

 

     Art. 14. Adeguamento lotterie esistenti

     1. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite, ove necessario, le disposizioni per adeguare le lotterie esistenti ai criteri previsti dal presente regolamento.

     2. Decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento di cui al comma 1, fermo il completamento della vendita dei lotti già commercializzati o in presenza dei criteri di cui all'articolo 11, comma 4, il concessionario adegua le lotterie già indette, nonchè i propri sistemi, le procedure organizzative e le attività di gestione alle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento.

 

     Art. 15. Pubblicità

     1. I provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del presente regolamento, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia e hanno efficacia, ordinariamente, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

     2. I provvedimenti di cui all'articolo 11 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia e hanno efficacia, ordinariamente, a partire dal giorno della pubblicazione.

 

     Art. 16. Abrogazioni

     1. È abrogato il decreto del ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183 recante «Regolamento delle lotterie nazionali a estrazione istantanea».

 

     Art. 17. Invarianza finanziaria

     1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 18. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2025  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1948