§ 41.7.414 - D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 97.
Norma di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.».
(G.U. 30 giugno 2025, n. 149)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige» e, in particolare, gli articoli 89 e 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 2, 8 e 13;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della salute e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio, 1976, n. 752
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e degli enti statali, delle società e delle agenzie di cui al presente decreto, in caso di eventi di carattere eccezionale che impongono straordinari carichi di lavoro non assolvibili con il personale assunto o particolari situazioni di carenza di organico, dovute alle specificità territoriali e linguistiche del territorio della provincia di Bolzano, tali da pregiudicare la regolare somministrazione dei servizi essenziali, si può temporaneamente derogare all'applicazione delle disposizioni che prevedono la riserva dei posti in rapporto alla consistenza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, per un numero di assunzioni non superiore al 50 per cento dei posti non ricoperti nel profilo professionale. La deroga, previo assenso del comitato di cui all'articolo 13, è riferita alle assunzioni a tempo determinato del personale strettamente necessario ai predetti uffici ed enti statali, società e agenzie e si applica nel caso in cui almeno il 10 per cento dei posti previsti nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali non sia coperto. Fermo restando il diritto riconosciuto dallo statuto di autonomia di usare la propria madrelingua nei rapporti con la pubblica amministrazione, limitatamente ai predetti rapporti di lavoro la conoscenza della lingua italiana e tedesca e la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico non costituiscono requisito per l'assunzione. Il presente comma si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
Art. 2. Disposizione finanziaria
1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.