§ 10.3.291 - L. 1 dicembre 2025, n. 179.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.3 emigrazione e immigrazione
Data:01/12/2025
Numero:179


Sommario
Art. 1. 


§ 10.3.291 - L. 1 dicembre 2025, n. 179.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonchè di gestione del fenomeno migratorio.

(G.U. 1 dicembre 2025, n. 279)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonchè di gestione del fenomeno migratorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2025, N. 146

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

     «a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

     a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: "otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni"»;

     dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

     «b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: "otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

     b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce"»;

     alla lettera c), capoverso 1.1, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

     alla lettera d), le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

     alla lettera e), le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

     alla lettera f), le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

     alla lettera g), capoverso 7-bis, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

     alla lettera h), capoverso 4-bis, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

     alla rubrica, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni».

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     alla lettera a):

     al capoverso 2-bis.1:

     al primo periodo, le parole: «I datori di lavoro, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro ovvero»;

     al secondo periodo, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4»;

     al capoverso 2-bis.2:

     al primo periodo, le parole: «fino a un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «non più di»;

     al secondo periodo, le parole: «le organizzazioni datoriali di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro», le parole: «all'articolo 24-bis, nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 24-bis nonchè», dopo le parole: «o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,» sono inserite le seguenti: «e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003,» e le parole: «al volume di affari o ai ricavi» sono sostituite dalle seguenti: «al volume degli affari o dei ricavi»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al terzo periodo, le parole: "ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro" sono soppresse;

     2) al sesto periodo, dopo le parole: "le generalità dei partecipanti" sono inserite le seguenti: "e dei datori di lavoro, ove conosciute";

     3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute"»;

     alla lettera b), dopo le parole: «comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esteso a dodici mesi».

     All'articolo 3:

     al comma 1, capoverso 9-bis, secondo periodo, dopo le parole: «del permesso» sono inserite le seguenti: «di soggiorno».

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     alla lettera b), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

     dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) all'articolo 18-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo"»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali».

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: «e dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «, dopo le parole» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età"».

     All'articolo 8:

     al comma 1, lettera a), le parole: «, in fine,» sono soppresse;

     alla rubrica, la parola: «Proroga» è sostituita dalla seguente: «Stabilizzazione».

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «le parole "Fino al 31 dicembre 2025",» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "Fino al 31 dicembre 2025"».

     All'articolo 11:

     al comma 1, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «disponibili».