| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
| Capitolo: | 10.2 disciplina generale |
| Data: | 04/12/2025 |
| Numero: | 186 |
| Sommario |
| Art. 1. Inserimento dell'articolo 79-bis nel codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 |
| Art. 2. Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale |
| Art. 3. Modifiche agli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 |
| Art. 4. Estensione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle imprese sociali |
| Art. 5. Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale |
| Art. 6. Proroga dell'esclusione Iva per gli enti associativi |
| Art. 7. Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici |
| Art. 8. Modifica all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 |
| Art. 9. Modifica alla disciplina della rettifica della detrazione |
| Art. 10. Modifica alla disciplina della detrazione per gli enti non commerciali |
| Art. 11. Modifiche all'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 |
| Art. 12. Modifica all'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 |
| Art. 13. Abrogazione dell'articolo 1, comma 151, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
| Art. 14. Disposizioni finanziarie |
| Art. 15. Entrata in vigore |
§ 10.2.161 - D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186.
Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
(G.U. 12 dicembre 2025, n. 288)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
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Visto il
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Vista la
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Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle disposizioni in materia di detrazioni ed esenzioni IVA, di razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del Terzo settore, nonchè di adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE E DI SPORT
Capo I
Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Art. 1. Inserimento dell'articolo 79-bis nel codice del Terzo settore di cui al
1. Al codice del Terzo settore di cui al
«Art. 79 bis. (Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attività esercitata). - 1. In caso di passaggio di beni relativi all'impresa dall'attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell'ente:
a) se i beni sono destinati dall'ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;
b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all'atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all'atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.
5. La plusvalenza realizzata, determinata ai sensi dei commi 3 e 4, concorre a formare il reddito ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
6. Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.».
Capo II
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
Art. 2. Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
1. All'articolo 5, comma 15-quinquies, del
2. All'articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al
a) al primo periodo, le parole: «130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea»;
b) il secondo periodo è soppresso.
Art. 3. Modifiche agli articoli 3 e 10 del
1. L'articolo 89, comma 7, secondo periodo, del codice del Terzo settore di cui al
2. Al
a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera a), del
b) all'articolo 10, primo comma:
1) al numero 12) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile»;
2) al numero 15), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera b), del
3) ai numeri 19), 20), 27-ter), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera b), del
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del decreto del codice del Terzo settore di cui al
Art. 4. Estensione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle imprese sociali
1. Al numero 1 della tabella A, parte II-bis, allegata al
Art. 5. Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
1. All'articolo 86, comma 8, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al
2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al
Art. 6. Proroga dell'esclusione Iva per gli enti associativi
1. All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2036».
Capo III
Disposizioni in materia di sport
Art. 7. Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici
1. All'articolo 1 della
a) al comma 1, le parole: «Le associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del
b) al comma 2, le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro».
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA
Capo I
Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Art. 8. Modifica all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
1. L'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quella di cui al comma 1.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Capo I
Revisione della disciplina della detrazione
Art. 9. Modifica alla disciplina della rettifica della detrazione
1. All'articolo 19-bis.2 del
Art. 10. Modifica alla disciplina della detrazione per gli enti non commerciali
1. L'articolo 19-ter del
«Art. 19 ter. (Detrazione per gli enti non commerciali). - 1. Per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attività economica, è ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attività economica e l'ammontare detraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.
2. Gli enti pubblici e privati e le società rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l'attività economica, gestiscono con contabilità separata:
a) le attività per cui sono soggetti passivi;
b) le attività per cui non sono soggetti passivi.
3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma 2 è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonchè all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs.».
Capo II
Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
Art. 11. Modifiche all'articolo 40-bis del
1. All'articolo 40-bis, comma 1, del
a) alla lettera a) dopo le parole: «
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) servizio di pagamento: una delle attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385;»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) operazione di pagamento: l'attività, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
Art. 12. Modifica all'articolo 9, terzo comma, del
1. All'articolo 9, terzo comma, del
Capo III
Abrogazioni
Art. 13. Abrogazione dell'articolo 1, comma 151, della
1. All'articolo 1 della
Capo IV Disposizioni finali
Art. 14. Disposizioni finanziarie
1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 1, valutate in 0,30 milioni di euro per l'anno 2026, 0,47 milioni di euro per l'anno 2027, 0,64 milioni di euro per l'anno 2028, 0,81 milioni di euro per l'anno 2029, 0,99 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, e dall'articolo 4, valutate in 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
Art. 15. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.