Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza sanitaria diretta e indiretta |
Data: | 05/06/2025 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Norme in materia di cure palliative domiciliari e residenziali. |
Art. 2. Aree funzionali per l'interruzione volontaria di gravidanza. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 20 ottobre 2023, n. 18. |
Art. 4. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 108 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 2.3.152 - L.R. 5 giugno 2025, n. 23.
Norme in materia di sanità.
(G.U.R. 13 giugno 2025, n. 26 - S.O. n. 1)
Art. 1. Norme in materia di cure palliative domiciliari e residenziali.
1. Considerato il preminente interesse pubblico a garantire la continuità nell'erogazione di servizi a soggetti in particolare stato di bisogno assistenziale, fino al conseguimento dei titoli previsti dai decreti interministeriali di cui all'articolo 8 della
2. Il numero massimo di medici privi di specializzazione o certificazione regionale ai sensi della
Art. 2. Aree funzionali per l'interruzione volontaria di gravidanza.
1. Ai fini dell'applicazione della
2. L'Assessore regionale per la salute, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi relativi al funzionamento e all'organizzazione delle aree funzionali dedicate all'IVG.
3. Le Aziende sanitarie e ospedaliere, nell'ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento già previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale, dotano le aree funzionali di cui al comma 1 di idoneo personale non obiettore di coscienza. Qualora le Aziende sanitarie e ospedaliere, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato ai sensi del presente comma, rimangano prive di personale non obiettore, le stesse avviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei limiti delle disponibilità delle piante organiche, entro 120 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 3. Modifiche all'articolo 1 della
1. All'articolo 1, comma 5, della
"e-bis) realizzare specifici percorsi di assistenza psicoterapeutica volti a favorire l'elaborazione del lutto da parte dei genitori e degli altri familiari del defunto, con particolare riguardo ai fratelli e alle sorelle.".
Art. 4. Modifiche all'articolo 24 della
1. All'articolo 24 della
a) al comma 1 le parole "almeno lo 0,2 per cento" sono sostituite dalle parole "almeno lo 0,22 per cento";
b) al comma 1-bis le parole "La riserva dello 0,2 per cento" sono sostituite dalle parole "La riserva dello 0,22 per cento".
c) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
"1-quater. L'Assessore regionale per la salute, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmette alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'attuazione del presente articolo nel quinquennio precedente, specificando l'impiego delle somme da parte di ogni Azienda sanitaria provinciale per ciascuna annualità del quinquennio.".
Art. 5. Modifica dell'articolo 108 della
1. All'articolo 108, comma 1, secondo periodo, della
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.