§ 2.3.37 - L.R. 8 luglio 2025, n. 35.
Misure contributive a favore dei Comuni lucani su cui insistono strutture a servizio anche dei Comuni limitrofi regionali ed extraregionali


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:08/07/2025
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità ed oggetto
Art. 2.  Destinatari
Art. 3.  Criteri di attribuzione
Art. 4.  Tipologia dei servizi offerti
Art. 5.  Obblighi a carico dei Comuni beneficiari
Art. 6.  Clausola valutativa
Art. 7.  Disposizioni finanziarie
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 2.3.37 - L.R. 8 luglio 2025, n. 35.

Misure contributive a favore dei Comuni lucani su cui insistono strutture a servizio anche dei Comuni limitrofi regionali ed extraregionali

(B.U. 8 luglio 2025, n. 37 Speciale)

 

Art. 1. Finalità ed oggetto

1. La Regione, con la presente legge, vuole garantire un ulteriore sostegno finanziario, rispetto a quello già previsto dalla vigente normativa regionale, mediante la previsione di misure contributive annuali a favore dei Comuni della Basilicata nei quali sono presenti strutture e servizi a beneficio dei cittadini lucani, declinati all’articolo 4 della presente legge.

2. La presente, pertanto, con la previsione di cui al precedente comma, riconosce un ristoro ai Comuni per le attività di manutenzione delle strade, di realizzazione e di miglioramento di parcheggi funzionali a dette strutture, di miglioramento della mobilità urbana e extraurbana e della gestione dei rifiuti.

3. Per realizzare le finalità previste dalla presente legge, l’Amministrazione regionale concede, nei limiti delle risorse previste dall’ articolo 7 della presente legge, contributi economici ai Comuni che ne abbiano diritto e che ne facciano apposita richiesta, secondo i criteri fissati dalla presente legge e dal successivo regolamento attuativo di cui all’articolo 3.

 

     Art. 2. Destinatari

1. Sono destinatari delle misure contributive di cui alla presente legge i comuni della Regione che abbiano strutture o servizi, di cui all’articolo 4 della presente legge, tali da costituire un punto riferimento anche per tutte le zone limitrofe regionali ed extraregionali.

 

     Art. 3. Criteri di attribuzione

1. Per l’attribuzione delle misure contributive, i criteri di attribuzione, in ordine di priorità, sono i seguenti:

a) numero di strutture;

b) numero di servizi erogati;

c) numero di abitanti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, provvede ad adottare apposito regolamento attuativo disciplinante le modalità e i termini della procedura per il riconoscimento di detti contributi.

 

     Art. 4. Tipologia dei servizi offerti

1. La tipologia di servizi offerti necessari per l’attribuzione delle misure contributive sono i seguenti:

a) servizi di assistenza pubblico ospedaliera;

b) attività ambulatoriali in ambito ospedaliero pubblico;

c) attività di ricerca scientifica in ambito ospedaliero pubblico;

d) scuole secondarie di secondo grado [1];

e) uffici istituzionali (Regione, Province, Università);

f) tribunali e uffici giudiziari.

 

     Art. 5. Obblighi a carico dei Comuni beneficiari

1. Entro un anno dalla data di erogazione del contributo, i Comuni beneficiari sono tenuti a rendicontare, all’ufficio regionale competente in materia, l’intero importo erogato attraverso la presentazione di apposita documentazione da definirsi nel regolamento attuativo di cui al comma 2 dell’articolo 3.

 

     Art. 6. Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge contenente, in forma sintetica, almeno le seguenti informazioni:

a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto dalla legge;

b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate;

c) la valutazione dei risultati e dell'efficacia delle azioni indicate alla lettera a);

d) le criticità emerse nell'attuazione di questa legge dal punto di vista organizzativo e funzionale;

e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della legge.

2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente commissione consiliare, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie [2]

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati nella misura massima di 150.000 euro per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse a valere sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 23 della L.R. 16 dicembre 2025, n. 52.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 16 dicembre 2025, n. 52.