| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Basilicata |
| Materia: | 2. amministrazione regionale |
| Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
| Data: | 30/12/2024 |
| Numero: | 46 |
| Sommario |
| Art. 1. Istituzione e finalità |
| Art. 2. Partecipazione della Regione |
| Art. 3. Contributi |
| Art. 4. Norma finanziaria |
| Art. 5. Dichiarazione d’urgenza |
§ 2.2.60 - L.R. 30 dicembre 2024, n. 46.
Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Teatro Francesco Stabile
(B.U. 30 dicembre 2024, n. 63 Speciale)
Art. 1. Istituzione e finalità
1. La Regione Basilicata promuove, quale socio fondatore, l’istituzione della Fondazione regionale denominata "Teatro Francesco Stabile".
2. La Fondazione persegue finalità di promozione della diffusione della cultura teatrale, coreografica, musicale e delle arti performative, in tutte le sue differenti forme, attraverso la produzione, la coproduzione, la distribuzione, l'ospitalità e le residenze artistiche, la promozione e la formazione.
Art. 2. Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l’atto costitutivo e lo Statuto della fondazione prevedano:
a) che nello scopo siano espressamente indicate le finalità non lucrative di cui all’articolo 1, comma 2;
b) l’obbligo della Fondazione di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica secondo la normativa vigente.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della Fondazione.
3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Basilicata.
4. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione medesima e nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico.
Art. 3. Contributi
1. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito dalla legge di bilancio.
2. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario.
3. La Giunta regionale, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 1.
4. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate.
1. La Regione Basilicata partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione Teatro Francesco Stabile con un contributo di 100.000 euro e al finanziamento del fondo di gestione per la realizzazione delle attività con un contributo annuo, quantificato nel limite massimo di 70.000 euro.
2. Alla copertura degli oneri relativi alla costituzione del fondo di dotazione si provvede con le risorse stanziate nell’esercizio 2025, a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 3 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.
3. Alla copertura degli oneri relativi alla costituzione del fondo di gestione si provvede con le risorse stanziate, per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.
Art. 5. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 18 della