| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 5.5 caccia e pesca | 
| Data: | 03/07/2018 | 
| Numero: | 34 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Acque interne. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2005 | 
| Art. 2. Divieti. Modifiche all’ articolo 18 bis della l.r. 7/2005 | 
| Art. 3. Vigilanza e sanzioni. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 7/2005 | 
§ 5.5.117 - L.R. 3 luglio 2018, n. 34.
Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge regionale. Modifiche alla l.r. 7/2005.
(B.U. 11 luglio 2018, n. 28)
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, lettere l) e n), dello Statuto;
				Vista la 
Considerato quanto segue:
				1. In sede di verifica di legittimità costituzionale della 
				2. È necessario modificare la norma che prevede i divieti per l’installazione delle reti da pesca e delle reti da posta. In particolare, è necessario reintrodurre i divieti d’installazione delle reti da posta previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 febbraio 2018, n. 6/R (Regolamento di attuazione della 
Approva la presente legge
				Art. 1. Acque interne. Modifiche all’articolo 2 della 
				1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della 
				     Art. 2. Divieti. Modifiche all’ articolo 18 bis della 
				1. Il comma 1 dell’articolo 18 bis della 
“1. È vietato disporre:
a) reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta;
b) reti da posta ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d’acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d’acqua.”.
				     Art. 3. Vigilanza e sanzioni. Modifiche all’articolo 20 della 
				1. Al comma 1 dell’articolo 20 della