| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri | 
| Data: | 29/03/1949 | 
| Numero: | 136 | 
| Sommario | 
| Art. 1. I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, [...] | 
| Art. 2. I sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, riammessi in carriera continuativa prima della entrata in vigore della presente legge, possono [...] | 
| Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale | 
§ 46.3.28 - Legge 29 marzo 1949, n. 136.
Temporanee modificazioni al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.
(G.U. 16 aprile 1949, n. 88)
     I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, in deroga al 
se marescialli dei tre gradi, brigadieri e vicebrigadieri, abbiano compiuto il 28° anno di età e contino otto anni di servizio;
se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, abbiano compiuto il 30° anno di età e contino otto anni di servizio.
I sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, riammessi in carriera continuativa prima della entrata in vigore della presente legge, possono contrarre matrimonio senza limitazione di numero, purchè abbiano compiuto il 30° anno di età e contino otto anni di servizio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.