| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione | 
| Capitolo: | 1.5 partecipazione, diritti dei cittadini, referendum | 
| Data: | 26/02/2014 | 
| Numero: | 1 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Integrazione all' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 ) | 
| Art. 2. (Modificazione all' articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 ) | 
| Art. 3. (Norma transitoria) | 
§ 1.5.24 - L.R. 26 febbraio 2014, n. 1. [1]
Ulteriori integrazioni della legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale).
(B.U. 5 marzo 2014, n. 10)
				Art. 1. (Integrazione all' articolo 2 della 
				1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della 
"1 bis. Se al termine della terza votazione non si sia raggiunta la maggioranza richiesta dal comma 1, a partire dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.".
				     Art. 2. (Modificazione all' articolo 5 della 
				1. Al comma 1 dell'articolo 5 della 
Art. 3. (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione il Garante resta in carica fino al termine della IX legislatura ed è rieleggibile.
				[1] Abrogata dall'art. 410 della