| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.2 assistenza sociale | 
| Data: | 10/12/2013 | 
| Numero: | 74 | 
| Sommario | 
| Art. 1 . Modifiche all'articolo 4 della l.r. 45/2013 | 
| Art. 2 . Modifiche all'articolo 6 della l.r. 45/2013 | 
| Art. 3 . Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/2013 | 
| Art. 4 . Decorrenza dell'efficacia | 
§ 3.2.158 - L.R. 10 dicembre 2013, n. 74.
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale).
(B.U. 20 dicembre 2013, n. 61)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto.
Vista la 
Considerato quanto segue:
1. È necessario eliminare una difficoltà applicativa dell’articolo 4 della 
2. L'articolo 7 della 
3. Tale disponibilità si concretizza attraverso donazioni finanziarie, che si ritiene di far confluire, unitamente alle risorse regionali, nel fondo istituito dall'articolo 46 septies della 
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all'articolo 4 della 
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della 
     Art. 2. Modifiche all'articolo 6 della 
1. Al comma 4 dell'articolo 6 della 
     Art. 3. Modifiche all'articolo 7 della 
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 7 della 
Art. 4. Decorrenza dell'efficacia
1. Le modifiche di cui all'articolo 1 e 2 sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore della