| Settore: | Codici provinciali | 
| Regione: | Bolzano | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale | 
| Capitolo: | 1.4 difensore civico | 
| Data: | 19/09/2011 | 
| Numero: | 10 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, "Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano" | 
| Art. 2. Norma transitoria | 
§ 1.4.4 - L.P. 19 settembre 2011, n. 10.
Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, “Difesa civica della Provincia auto-noma di Bolzano”
(B.U. 27 settembre 2011, n. 39)
Art. 1. Modifica della 
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della 
"1. La durata in carica del Difensore civico/della Difensora civica coincide con la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Il Difensore civico/la Difensora civica continua ad esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore/della successora, salvo quanto disposto dal comma 2 e dall’articolo 8."
Art. 2. Norma transitoria
1. In prima applicazione della presente legge la durata in carica del Difensore civico/della Difensora civica in carica è limitata alla legislatura in corso, indipendentemente dalla data della sua elezione.