| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 8. trasporti | 
| Capitolo: | 8.5 trasporti aerei | 
| Data: | 08/05/2006 | 
| Numero: | 706 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
§ 8.5.77 - Regolamento 8 maggio 2006, n. 706.
Regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto concerne il periodo durante il quale uno Stato membro può emettere approvazioni di durata limitata (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 9 maggio 2006, n. L 122).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
considerando quanto segue:
      (1) Il 
      (2) L’articolo 5, paragrafo 2, del 
      (3) L’articolo 5, paragrafo 5, del 
(4) L’agenzia ha effettuato tale valutazione e ha concluso che è opportuno fissare un nuovo termine, in modo da consentire agli Stati membri di adeguare la loro legislazione nazionale al sistema di approvazioni di durata illimitata.
(5) Non è più necessario che l’Agenzia fornisca una valutazione; tale disposizione deve essere depennata.
      (6) Il 
      (7) Le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall’Agenzia conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del 
      (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54 del 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
     L’articolo 5 del 
a) al paragrafo 2, «28 settembre 2005» è sostituito da «28 settembre 2007»;
b) il paragrafo 5 è soppresso.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.