| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 6. ambiente e tutela della salute | 
| Capitolo: | 6.1 questioni generali | 
| Data: | 24/05/2005 | 
| Numero: | 784 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002: | 
| Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. | 
§ 6.1.98 – Regolamento 24 maggio 2005, n. 784.
Regolamento (CE) n. 784/2005 della Commissione che adotta deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda la Lituania, la Polonia e la Svezia. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 25 maggio 2005, n. L 131).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
vista la richiesta presentata dalla Lituania in data 2 luglio 2004,
vista la richiesta presentata dalla Polonia in data 13 luglio 2004,
vista la richiesta presentata dalla Svezia in data 26 agosto 2004,
considerando quanto segue:
     (1) Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del 
(2) Tali deroghe vanno concesse, su loro richiesta, alla Lituania, alla Polonia e alla Svezia.
     (3) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
     1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del 
a) alla Lituania e alla Polonia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell’allegato I e di quelli di cui alla sezione 8, punto 2, dell’allegato II;
b) alla Svezia sono concesse deroghe per la produzione dei risultati di cui alla sezione 8, punto 1.1, voci 1 (Agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (Pesca) e 16 (Attività di servizi), dell’allegato I.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono concesse soltanto per i dati relativi al primo anno di riferimento, ossia il 2004.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.