| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 41. Enti locali e Regioni | 
| Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale | 
| Data: | 09/08/1966 | 
| Numero: | 869 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei [...] | 
| Art. 2. Nulla è innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a: | 
| Art. 3. (Omissis) | 
| Art. 4. [3] | 
| Art. 5. [4] | 
§ 41.7.78 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 869.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali.
(G.U. 26 ottobre 1966, n. 267)
     Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali, sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto regionale, approvato con 
Nulla è innovato alle attribuzioni degli organi dello Stato relative a:
1) profilassi internazionale, sanità marittima, aerea e di confine;
     2) produzione, commercio e vendita dei prodotti chimici, usati in medicina, preparati farmaceutici, preparati galenici, sostanze stupefacenti, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati. Il medico provinciale può ordinare a seguito di ispezione la chiusura provvisoria della farmacia nei casi previsti dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con 
3) pubblicità in materia sanitaria, produzione, commercio e vendita dei prodotti dietetici e degli alimenti di prima infanzia;
4) igiene degli alimenti e delle bevande, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;
5) polizia mortuaria, limitatamente alla introduzione nel territorio nazionale delle salme ed alla estradizione delle salme, al riscontro diagnostico ed al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
6) malattie infettive e diffusive, malattie sociali; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze, anche mediante l'istituzione di centri per le malattie sociali;
7) impiego, utilizzazione e determinazione dei gas tossici;
8) impiego pacifico dell'energia nucleare;
9) esercizio di industrie insalubri, limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;
10) stato giuridico degli ufficiali e dei veterinari comunali capi; tuttavia delle Commissioni di concorso per l'assunzione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali capi dovranno far parte due funzionari dell'Amministrazione regionale, di cui uno medico o veterinario;
11) acque minerali e termali limitatamente alle attribuzioni degli organi centrali del Ministero della sanità;
12) professioni sanitarie; professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie; ordini e Collegi professionali;
13) determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; determinazione delle materie di insegnamento; provvedimenti in materia di esami per il conseguimento dei relativi diplomi;
14) servizi medico-scolastici; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze;
15) malattie infettive, infestive e diffusive degli animali; salva la facoltà della Regione di concorrere con proprie provvidenze;
16) controllo sui pubblici macelli abilitati alla esportazione delle carni;
17) produzione, commercio e vendita dei mangimi.
(Omissis) [1]
Nulla è innovato ai poteri di vigilanza e tutela sugli enti sanitari a carattere nazionale o che svolgono attività anche fuori del territorio della Regione.
     Per il controllo sugli organi degli enti sanitari si applicano le disposizioni del 
(Omissis) [2]
[1]  Comma abrogato dall'art. 10 del 
[2]  Comma abrogato dall'art. 10 del 
[3]  Articolo abrogato dall'art. 11 del 
[4]  Articolo abrogato dall'art. 11 del