| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente | 
| Capitolo: | 4.6 calamità naturali | 
| Data: | 12/06/1989 | 
| Numero: | 16 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. La Regione dell'Umbria contribuisce all'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988. | 
| Art. 2. 1. Gli interventi di cui alla lett. b) del precedente articolo 1 consistono principalmente nella concessione in uso, a titolo gratuito, dei prefabbricati di proprietà della Regione, da posizionare [...] | 
| Art. 3. 1. Per i fini indicati dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a promuovere pubbliche sottoscrizioni da fare affluire su apposito conto corrente. | 
| Art. 4. (Omissis). | 
§ 4.6.43 - L.R. 12 giugno 1989, n. 16. [1]
Determinazioni per l'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988.
(B.U. n. 25 del 21 giugno 1989).
Art. 1. 1. La Regione dell'Umbria contribuisce all'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre gli interventi per l'espletamento di tale attività che possono consistere in:
a) collaborazione tecnica;
b) fornitura di opere, beni e servizi;
c) sussidi in denaro.
				     3. L'attività di soccorso e di ricostruzione nelle forme riportate nel precedente comma è effettuata secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'art. 12 della 
Art. 2. 1. Gli interventi di cui alla lett. b) del precedente articolo 1 consistono principalmente nella concessione in uso, a titolo gratuito, dei prefabbricati di proprietà della Regione, da posizionare nel territorio armeno, già utilizzati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito in passato l'Umbria e attualmente non necessari.
Art. 3. 1. Per i fini indicati dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a promuovere pubbliche sottoscrizioni da fare affluire su apposito conto corrente.
Art. 4. (Omissis).
				[1] Abrogata dall'art. 410 della