| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 3. politica industriale e mercato interno | 
| Capitolo: | 3.2 interventi settoriali | 
| Data: | 26/11/2002 | 
| Numero: | 2091 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
§ 3.2.180 - Regolamento 26 novembre 2002, n. 2091.
Regolamento (CE) n. 2091/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2870/2000 che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose.
(G.U.C.E. 27 novembre 2002, n. L 322).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
considerando quanto segue:
     (1) Il 
(2) Quattro metodi d'analisi per la determinazione, rispettivamente, dell'anetolo nelle bevande spiritose all'anice, dell'acido glicirrizico e dei calconi nel pastis e del giallo d'uovo nei liquori all'uovo e a base d'uovo, sono stati convalidati secondo criteri riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito di un'azione di ricerca sovvenzionata dalla Commissione.
     (3) Questi quattro metodi possono essere riconosciuti come metodi comunitari di riferimento e devono essere aggiunti all'allegato del 
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
     L'allegato del 
1) Nell'indice dell'allegato, i termini «(p.m.)» sono soppressi ai punti V, VI, VII e IX.
2) Dopo il capitolo III sono aggiunti i capitoli V, VI, VII e IX che figurano nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO
(Omissis)