| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 20. relazioni esterne | 
| Capitolo: | 20.4 accordi con i paesi terzi | 
| Data: | 20/12/2002 | 
| Numero: | 1 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
§ 20.4.359 - Decisione 20 dicembre 2002, n. 1.
Decisione n. 1/2002 del Comitato misto UE-Messico riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (2003/99/CE).
(G.U.U.E. 18 febbraio 2003, n. L 44).
IL COMITATO MISTO,
     vista la 
considerando quanto segue:
     (1) L'allegato III della 
     (2) La nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della 
     (3) Conformemente alla dichiarazione comune VI, il comitato misto proroga oltre il 31 dicembre 2002 la norma d'origine istituita nella nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III, adattata dalla 
(4) Si prevede che i negoziati in sede di OMC si concludano entro il 31 dicembre 2004. Se i negoziati saranno effettivamente conclusi entro tale data, il comitato misto determinerà allora, conformemente alla dichiarazione comune VI, la norma d'origine da applicare ai prodotti interessati,
DECIDE:
     Le norme d'origine di cui alla nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della 
La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2003.