| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 1. agricoltura | 
| Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene | 
| Data: | 20/08/2001 | 
| Numero: | 675 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'allegato alla decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione | 
| Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione | 
§ 1.5.C2 - Decisione 20 agosto 2001, n. 675.
Decisione n. 2001/675/CE della Commissione recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 5 settembre 2001, n. L 236).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     vista la 
considerando quanto segue:
     (1) La decisione 97/20/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla 
     (2) A seguito della 
(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
L'allegato alla decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
(Omissis).