| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 40. Energia | 
| Capitolo: | 40.2 energia elettrica | 
| Data: | 31/07/1997 | 
| Numero: | 277 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
§ 40.2.49 - D.Lgs. 31 luglio 1997, n. 277. [1]
Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.
(G.U. 20 agosto 1997, n. 193).
				     1. Il comma 2 dell'articolo 5 del 
				     1. Il materiale elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del 
				     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chi pone in commercio il materiale elettrico non conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla citata 
				     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto chi vende o installa il materiale elettrico di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9, comma 5, della citata 
				[1] Abrogato dall'art. 19 del