| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Umbria | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione | 
| Capitolo: | 1.1 norme statutarie - organi e competenze | 
| Data: | 12/08/1994 | 
| Numero: | 29 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Dopo l' art. 3 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente | 
§ 1.1.57 – L.R. 12 agosto 1994, n. 29. [1]
Legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Consiglieri regionali sospesi. Integrazione alla legge regionale 1 agosto 1972, n. 15.
(B.U. 25 agosto 1994, n. 38 – Edizione Straordinaria).
Dopo l' art. 3 della 
"Art. 3 bis.
1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/ bis dell' art. 15 della 
2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l' indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione".
[1] Abrogata dall'art. 5 della