| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Toscana | 
| Materia: | 6. finanza e contabilità | 
| Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile | 
| Data: | 26/10/1989 | 
| Numero: | 68 | 
| Sommario | 
| Art. unico. E' consentito l'abbandono da parte della Regione dei propri diritti di credito quando gli stessi siano di importo non superiore a L. 2.500 (duemilacinquecento lire). | 
§ 6.1.19 - L.R. 26 ottobre 1989, n. 68. [1]
Abbandono dei diritti di credito di modico valore.
E' consentito l'abbandono da parte della Regione dei propri diritti di credito quando gli stessi siano di importo non superiore a L. 2.500 (duemilacinquecento lire).
Al relativo annullamento si procede mediante deliberazioni cumulative adottate dalla Giunta Regionale.
[1] Legge abrogata dall'art. 46 della